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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12648/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] natcLa TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato, per quanto di rilievo in questa sede, la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 ter cod. pen.

Secondo la rubrica, l'imputata veniva a conoscenza in manera fraudolenta delle credenziali della persona offesa, accedendo al conto corrente di quest'ultima ed effettuando ricariche, su una carta a sé intestata, per un importo complessivo di euro 9.900.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tre motivi, variamente articolati - congiuntamente esaminabili per connessione logica delle doglianze esposte -, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per avere la Corte d'appello violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, aver invertito l'onere probatorio e pronunciato sentenza di condanna, malgrado l'assenza degli elementi costitutivi del reato ascritto.

Viene rimarcata l'insufficienza ovvero la contraddittorietà degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito al fine di dichiarare la responsabilità dell'imputata nel concorso nel reato ascritto, valorizzando, in particolare, i seguenti dati: l'assenza di competenze informatiche in capo all'imputata, la mancata ricostruzione tecnica della modalità con cui il reato sarebbe stato compiuto, il mancato approfondimento del ruolo di terzi mai identificati; la voce maschile con cui la vittima è stata indotta in errore; la querela presentata dall'imputata per indebito utilizzo delle proprie credenziali.

In definitiva, in violazione dei principi giurisprudenziali in tema di frode informatica, non si è tenuto conto che detto reato richiede una condotta attiva di manipolazione del sistema informatico, mai comprovata nei due giudizi di merito.

Inadeguatamente disattesa, infine, è stata la tesi difensiva, secondo cui, a trarre in inganno con sms la vittima, sarebbero stati soggetti - mai identificati - operanti dietro le due sconosciute società torinesi, i quali avrebbero fatto transitare le somme sul conto dell'imputata, all'insaputa della stessa, per poi prelevare, con varie operazioni, importi vari dal conto stesso.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso. 1CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Le censure oggetto dei motivi sono inammissibili, sia perché aspecifiche sia in quanto manifestamente infondate.

Innanzitutto, va disatteso, per manifesta infondatezza, l'assunto centrale del ricorso, relativo all'asserita violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, del quale la sentenza impugnata ha operato, invece, corretta applicazione.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, quello secondo cui la regola di giudizio, posta dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consenta di pronunciare sentenza di condanna, a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01).

Ebbene, nella motivazione della gravata sentenza, la tesi alternativa proposta dalla difesa è stata vagliata adeguatamente e disattesa sulla base di razionali argomentazioni, con cui la difesa elude il confronto, critico ed effettivo.

Di qui, le ragioni della aspecificità del ricorso.

In particolare, la Corte distrettuale ha efficacemente valorizzato una nutrita serie di profili altamente indiziari, tutti convergenti in direzione dell'asserito concorso della ricorrente nel reato ascritto, sintetizzabili come di seguito indicato: la carta intestata alla imputata veniva attivata appena 5 giorni prima del fatto ascritto; una parte dei 10.000 circa euro - segnatamente, la metà dell'importo - veniva trasferita alle due società e, ciò, nel giro di pochi minuti dopo l'ultimo bonifico ricevuto dalla vittima; l'imputata sporgeva querela per uso indebito della propria carta soltanto a seguito della convocazione da parte delle forze dell'ordine; la parziale restituzione della somma avveniva soltanto in seguito all'instaurazione del procedimento de quo e non dopo la sollecitazione da parte della filiale della banca della persona offesa affinché la ricorrente restituisse la somma pervenuta sulla sua carta: sollecitazioni della banca cui la ricorrente - come chiarito in motivazione - non reagiva in alcun modo.

È sulla base di tale razionale prospettazione che i giudici di merito, con sentenze conformi (in quanto motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme: sul punto, v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), hanno maturato la convinzione, logicamente argomentata, della responsabilità dell'imputata per il concorso nell'ascritto delitto; e, ciò, facendo 2buon governo sia dei principi in tema di prova logica - applicati efficacemente con riguardo, ad esempio, al momento in cui l'imputata sporgeva la denuncia-querela e al dato della precisa metà della somma versata dalla ricorrente ai complici (v. p. 5 dell'impugnata sentenza; in tema, cfr., ex plur., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 - 01: «in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica»), sia applicando correttamente il disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e i principi in tema di valutazione unitaria della prova.

A tal riguardo, deve ricordarsi che, proprio ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen, non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione, ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 19123001 e, più di recente, Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Isoa, Rv. 248128 01).

Così, nella sentenza impugnata, i giudici hanno preso in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ponendoli vicendevolmente in rapporto e ordinandoli in una costruzione logica, armonica e consonante, che si sottrae alle censure sollevate (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 26007101)

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dic P.Q.MDaniela [OSCURATO:PERSONA] ln Cancelleria oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] natcLa TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato, per quanto di rilievo in questa sede, la decisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 ter cod. pen. Secondo la rubrica, l'imputata veniva a conoscenza in manera fraudolenta delle credenziali della persona offesa, accedendo al conto corrente di quest'ultima ed effettuando ricariche, su una carta a sé intestata, per un importo complessivo di euro 9.900. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tre motivi, variamente articolati - congiuntamente esaminabili per connessione logica delle doglianze esposte -, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per avere la Corte d'appello violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, aver invertito l'onere probatorio e pronunciato sentenza di condanna, malgrado l'assenza degli elementi costitutivi del reato ascritto. Viene rimarcata l'insufficienza ovvero la contraddittorietà degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito al fine di dichiarare la responsabilità dell'imputata nel concorso nel reato ascritto, valorizzando, in particolare, i seguenti dati: l'assenza di competenze informatiche in capo all'imputata, la mancata ricostruzione tecnica della modalità con cui il reato sarebbe stato compiuto, il mancato approfondimento del ruolo di terzi mai identificati; la voce maschile con cui la vittima è stata indotta in errore; la querela presentata dall'imputata per indebito utilizzo delle proprie credenziali. In definitiva, in violazione dei principi giurisprudenziali in tema di frode informatica, non si è tenuto conto che detto reato richiede una condotta attiva di manipolazione del sistema informatico, mai comprovata nei due giudizi di merito. Inadeguatamente disattesa, infine, è stata la tesi difensiva, secondo cui, a trarre in inganno con sms la vittima, sarebbero stati soggetti - mai identificati - operanti dietro le due sconosciute società torinesi, i quali avrebbero fatto transitare le somme sul conto dell'imputata, all'insaputa della stessa, per poi prelevare, con varie operazioni, importi vari dal conto stesso. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Le censure oggetto dei motivi sono inammissibili, sia perché aspecifiche sia in quanto manifestamente infondate. Innanzitutto, va disatteso, per manifesta infondatezza, l'assunto centrale del ricorso, relativo all'asserita violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, del quale la sentenza impugnata ha operato, invece, corretta applicazione. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, quello secondo cui la regola di giudizio, posta dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consenta di pronunciare sentenza di condanna, a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01). Ebbene, nella motivazione della gravata sentenza, la tesi alternativa proposta dalla difesa è stata vagliata adeguatamente e disattesa sulla base di razionali argomentazioni, con cui la difesa elude il confronto, critico ed effettivo. Di qui, le ragioni della aspecificità del ricorso. In particolare, la Corte distrettuale ha efficacemente valorizzato una nutrita serie di profili altamente indiziari, tutti convergenti in direzione dell'asserito concorso della ricorrente nel reato ascritto, sintetizzabili come di seguito indicato: la carta intestata alla imputata veniva attivata appena 5 giorni prima del fatto ascritto; una parte dei 10.000 circa euro - segnatamente, la metà dell'importo - veniva trasferita alle due società e, ciò, nel giro di pochi minuti dopo l'ultimo bonifico ricevuto dalla vittima; l'imputata sporgeva querela per uso indebito della propria carta soltanto a seguito della convocazione da parte delle forze dell'ordine; la parziale restituzione della somma avveniva soltanto in seguito all'instaurazione del procedimento de quo e non dopo la sollecitazione da parte della filiale della banca della persona offesa affinché la ricorrente restituisse la somma pervenuta sulla sua carta: sollecitazioni della banca cui la ricorrente - come chiarito in motivazione - non reagiva in alcun modo. È sulla base di tale razionale prospettazione che i giudici di merito, con sentenze conformi (in quanto motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme: sul punto, v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), hanno maturato la convinzione, logicamente argomentata, della responsabilità dell'imputata per il concorso nell'ascritto delitto; e, ciò, facendo 2buon governo sia dei principi in tema di prova logica - applicati efficacemente con riguardo, ad esempio, al momento in cui l'imputata sporgeva la denuncia-querela e al dato della precisa metà della somma versata dalla ricorrente ai complici (v. p. 5 dell'impugnata sentenza; in tema, cfr., ex plur., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 - 01: «in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica»), sia applicando correttamente il disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e i principi in tema di valutazione unitaria della prova. A tal riguardo, deve ricordarsi che, proprio ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen, non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione, ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 19123001 e, più di recente, Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Isoa, Rv. 248128 01). Così, nella sentenza impugnata, i giudici hanno preso in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ponendoli vicendevolmente in rapporto e ordinandoli in una costruzione logica, armonica e consonante, che si sottrae alle censure sollevate (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 26007101) 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dic P.Q.MDaniela [OSCURATO:PERSONA] ln Cancelleria oggi,