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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Atteso che il ricorso, proposto avverso provvedimento della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. (in particolare, non si ravvede alcun errore di fatto così come censurato nelle doglianze difensive; la motivazione della sentenza impugnata è adeguatamente e correttamente ta e non permette di avanzare censure circa un'asserita falsa percezione dei fatti contestati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Atteso che il ricorso, proposto avverso provvedimento della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. (in particolare, non si ravvede alcun errore di fatto così come censurato nelle doglianze difensive; la motivazione della sentenza impugnata è adeguatamente e correttamente ta e non permette di avanzare censure circa un'asserita falsa percezione dei fatti contestati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.