CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3367/2015 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "SAINT-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico) [già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (a socio unico)], in liquidazione, con sede in Milano, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano 1'11 luglio 2014 n. 3857/43/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza interlocutoria depositata il 31 marzo 2022 n. 10283, questa Sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extra testuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea».In conseguenza di tale ordinanza, con decreto reso il 5 maggio 2022, sul presupposto «dell'eventuale ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sull'imposta di registro, in applicazione del principio di precauzione», il Presidente di questa Sezione ha ordinato l'espunzione dal ruolo dei procedimenti aventi ad oggetto tale materia (mediante specifica elencazione). [OSCURATO:PERSONA]: Tenendo conto del thema decidendum (che involge l'applicazione diretta dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), il collegio ritiene di dover rinviare a nuovo ruolo anche il presente procedimento, ancorché esso non sia espressamente ricompreso nell'elencazione dei procedimenti investiti dal suddetto provvedimento presidenziale, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci sulla questione dell'incompatibilità tra gli artt. 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE e l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione specificata in motivazione e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell'