CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 01260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva senza considerare che i precedenti penali valorizzati in chiave accusatoria sarebbero risalenti nel tempo e dunque neutri al fine della valutazione della perdurante pericolosità sociale. 3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha valorizzato tre precedenti specifici, ancorchè non recenti, al fine di far discendere in maniera non manifestamente illogica la perdurante pericolosità sociale dell'imputato, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato l'imputato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente valutate. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.