CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.O., rappresentati e difesi dall'avvocatoLIVIA SABATINO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1581e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 499/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/05/2023 R.G.N. 1293/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22034/2023Numero di raccolta generale 16367/20261.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legaDleat a pubblicazione 26/05/2026rappresentante, sino alla data del 26.05.2017, della s.r.o.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legalerappresentante, dalla data del 27.05.2017 della s.r.o. AutuoriGroup Logistics, impugnavano le ordinanze ingiunzioni n.28/2021 e 28bis/2021, aventi ad oggetto sanzioniamministrative, comminate dall’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Pavia, per violazione degli artt. 9 comma 2 d.l. n. 510del 1996, per aver omesso di procedere alle comunicazioniobbligatorie di assunzione dei lavoratori subordinati, art. 4-biscomma 2 d.lgs. 181 del 2000 s.m., per aver omesso diconsegnare ai lavoratori copia della comunicazione diassunzione o del contratto di lavoro, art. 3 comma 5 d.lgs. 136del 2016 per aver realizzato un distacco non genuino deilavoratori.A seguito di un accertamento ispettivo condotto dallaGuardia di Finanza che, nel marzo del 2017, accedendo per bendue volte presso la sede della società sita in Corteoleona, aseguito di intervista dei lavoratori rinvenuti in loco e delladisamina dei documenti presenti, si riscontrava che la societàAutuori Group s.r.o., società di diritto slovacco, inserita in ungruppo societario, la cui società madre è la [OSCURATO:SOCIETA]., società di autotrasporti la cui sedeamministrativa è sita a [OSCURATO:PERSONA] (Sa), avevastabilmente occupato ben 114 lavoratori e, nel periodo dal22.03.2017 al 26.05.2017, ne aveva distaccati nongenuinamente alla s.r.l. un numero rilevante (oggetto dellacontestazione di cui all’ordinanza n. 28/2021) e, dal 27.05.2017al 30.09.2017, in numero pari a 62 lavoratori (oggetto dellacontestazione di cui all’ordinanza n. 28 bis/2021).Numero registro generale 22034/20232.Il tribunale di Pavia, con sentenza n. 205/2022, accoglievaN umero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 16367/2026parzialmente il ricorso. Data pubblicazione 26/05/20263.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante, sino alla data del 26.05.2017, della s.r.o.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legalerappresentante, dalla data del 27.05.2017 della s.r.o. AutuoriGroup Logistics proponevano appello parziale avverso lasentenza e la Corte di appello di Milano, in accoglimento parzialedel gravame proposto, riformava la pronuncia di primo grado,dichiarando l’illegittimità delle sanzioni di cui ai punti n. 1 e 2dell’ordinanza ingiunzione n. 28/2021, relativamente a dueposizioni.Avverso la sentenza la parte ricorrente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito concontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA] territoriale del lavoro di Pavia che hachiesto il rigetto del ricorso.Parte ricorrente ha depositato le memorie.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. per aver la Corte diappello di Milano erroneamente ritenuto la sussistenza di unadipendenza aziendale/sede di fatto in Italia della [OSCURATO:SOCIETA]La parte articola questo motivo in due sottomotivi,declinandoli dapprima in termini positivi e poi negativi. Intermini positivi contesta la ricostruzione condottadall’[OSCURATO:PERSONA] nel verbale quanto alla sede perché dagli atti siNumero registro generale 22034/2023desumerebbe che la società con sede in Slovacchia è un meroN umero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 16367/2026schermo fittizio, anche in ordine ai profili giuslavoristici, per cuDait a pubblicazione 26/05/2026sarebbe errato qualificare la Autuori G.L. come dipendenzaaziendale; in termini negativi, perché dall’istruttoria (orale insede ispettiva e documentale) sarebbe emersa l’inesistenza diuna sede aziendale di fatto della società.2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti deducono, aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli articoli 3, commi 2 e 3 del d.lgs. 136/2016nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpcper non aver sostenuto la genuinità del distacco transnazionale.I ricorrenti contestano la ricostruzione compiuta neiprecedenti gradi di giudizio in ordine agli elementi indicativi lanon genuinità del distacco transnazionale ritenendo che gli indicisiano stati desunti dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dailavoratori coinvolti nell'accertamento, senza che fosserovalorizzati taluni elementi, come ad esempio l'iscrizione dellasocietà nel registro delle imprese di diritto slovacco,l'assunzione dei lavoratori distaccati con contratto stipulato inSlovacchia, la certificazione attestante l'iscrizione dell'impresanel sistema di sicurezza sociale slovacco. La valutazione anchedi elementi ulteriori avrebbe determinato, a loro avviso, un esitodiverso del giudizio.3. I primi due motivi, in quanto tra loro interconnessi,possono essere esaminati congiuntamente e devono ritenersiinammissibili.3.1. La parte ricorrente invoca, formalmente, il vizio diextrapetizione, con riferimento alla declaratoria di sussistenzadi una dipendenza aziendale della società slovacca a Corteolonama attraverso il denunciato vizio di extrapetizione compiutodalla Corte di appello nel percorso motivazionale, richiede aquesta Corte un riesame del materiale probatorio orNaulmee roe re gistro generale 22034/2023Numero sezionale 1581/2026documentale esaminato nei precedenti gradi, sollecitaNnudmoer o udi nra ccolta generale 16367/2026nuovo giudizio di merito, inammissibile (cfr. Cass. n. 34476 dDealt a pubblicazione 26/05/20262019.E’ ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando ilgiudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delleeccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni nondedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle partiun bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato,mentre non è precluso al giudice del gravame l'esercizio delpotere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il sololimite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto diimpugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fattonell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (travarie, Cass., n. 7340 del 2020, SU n. 7006 del 2020, Cass. n.296 del 2016; n. 16213 del 2015).Nella specie è priva di pregio tale censura perché, dapprimail Tribunale e, successivamente, la Corte di appello si sonolimitati a verificare la fondatezza dell’accertamento compiutodalla Guardia di finanza in sede ispettiva e, in quella sede, eranoemersi elementi, riscontrati in giudizio, convergenti perl’affermazione dell’esistenza di una dipendenza aziendale inItalia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui non vi sonoelementi per ritenere che la pronuncia sia avvenutatrascendendo i limiti del petitum.3.2. La correttezza dell’impianto motivazionale, peraltro,non può essere scalfita dalla dedotta violazione della normativasul distacco transnazionale invocata. Anche con riferimento atale ambito osserva il Collegio come la parte richieda alla Corteuna diversa valutazione del materiale probatorio preclusa insede di legittimità.Del resto, al fine di assolvere l'onere di adeguatezzaN udmeerlola re gistro generale 22034/2023Numero sezionale 1581/2026motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaNmumienroa dri era ccolta generale 16367/2026tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficientDeat a pubblicazione 26/05/2026che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così dadoversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazionilogicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542),senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi nonaccolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez.V, 30 gennaio 2020, n. 2153).3.3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deveconcludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2019). Il ricorrente, nellaspecie, pur denunciando, apparentemente, una carenza dimotivazione della sentenza di secondo grado,inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limitimorfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita aquesta Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr.S. U., Sentenza n. 26242 del 2014); basti pensare che nelricorso introduttivo la parte ricorrente afferma testualmente che“i giudici del merito hanno fondato il proprio convincimento sulledichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori coinvoltinell’accertamento, ma hanno errato nel ritenere ravvisabili, nelcaso di specie elementi sufficienti ad evidenziare l’abusofraudolento dell’istituto del distacco”, a conNfeumrmero are gistro generale 22034/2023Numero sezionale 1581/2026dell’inammissibile riesame invocato. Deve inoltre soggiNuunmgereo dris rai ccolta generale 16367/2026che una questione di violazione e/o falsa violazione dell’art. 11D5at a pubblicazione 26/05/2026c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeprobatorio ma solo allorché si alleghi che il giudice di meritoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle partiovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,,delle prove legali o abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggettivi, invece a valutazione (Cass. n. 20867 del 2020, Cass.n. 27000 del 2016, Cass. n 13960/2014), questioni neppureformalmente dedotte.4. Con il terzo motivo la parte deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 115,116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., in riferimento all’art. 360,co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione dellaprova testimoniale richiesta.La parte ricorrente, riportando i capitoli articolatidell’istruttoria orale richiesta ma non ammessa, censura lasentenza evidenziando che la richiesta prova orale avrebbefornito elementi ritenuti non provati quali le ragioni dellapresenza degli autisti della s.r.o. presso l’unità di Corteolona,l’errore di comunicazione in cui è incorso il consulente del lavoroe l’insussistenza in Corteolona di una sede a tutti gli effetti.4.1. Il motivo è inammissibile.Osserva il Collegio come il giudice di appello abbia delibato,previo apprezzamento della richiesta prova orale (con ampioprofilo argomentativo in risposta al quarto motivo di appello),sulla sua non decisività e il motivo di doglianza, contenutonell’odierno ricorso, non si confronta con la parte dellamotivazione sul punto, non evidenziando le ragioni seconNdumoe rol ere gistro generale 22034/2023Numero sezionale 1581/2026quali una prova positiva, se ammessa, avrebbe Nupmoetrou dti ora ccolta generale 16367/2026determinare un diverso esito per il giudizio. Data pubblicazione 26/05/2026E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cuiqualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancataammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dalrifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttoriritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicarespecificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze checostituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sial'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimentodell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire algiudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr.Cass. n. 23194 del 2017; Cass. n. Cass. 36388 del 2022).5.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 6.500,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titoloNumero registro generale 22034/2023di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, aN umero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 16367/2026norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta