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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16014/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14/02/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di tentata estorsione di cui ai capi 1), 2), 3) 4) 5) e 6) della rubrica, uniti sotto il vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., ed aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. in relazione ai capi 1), 4) e 6).

1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce «violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.» in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del c.d.

"metodo mafioso" per i soli capi 1), 4) e 6).

Posto che le tentate estorsioni rinvengono analogo modus operandi - il prevenuto, autore delle telefonate anonime di natura estorsiva si proponeva alle vittime di mediare con gli autori dell'estorsione - l'esclusione della circostanza aggravante speciale in relazione soltanto ad alcune delle condotte risultava distonica, incoerente, illogica e contraddittoria.

Inoltre, l'aver ritenuto le sei fattispecie contestate - in aderenza a quanto indicato dal capo di imputazione - avvinte dal medesimo disegno criminoso non collimava con l'esclusione solo parziale dell'aggravante del metodo mafioso.

Né valeva a superare l'obiezione di contraddittorietà della motivazione l'argomento utilizzato dalla Corte di merito, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, secondo cui, pur avendo il ricorrente utilizzato la prima persona singolare nel rivolgere le minacce al telefono, avrebbe comunque evocato la presenza di un gruppo criminale allorquando si proponeva come mediatore.

Posto che tale ricostruzione sarebbe stata asseverata per tutte le fattispecie contestate avrebbe dovuto determinare la sussistenza dell'aggravante per tutte le fattispecie contestate, "eppure tale circostanza per alcune era stata esclusa".

Per giunta, dovendosi effettuare il giudizio di sussistenza delle circostanze aggravanti al momento in cui i reati contestati si perfezionano - quindi, nel caso in esame, al momento delle telefonate in cui il ricorrente non prospettava la presenza di un gruppo criminale - in nessun caso, avrebbe comunque potuto trovare applicazione l'aggravante predetta.

Infine, il ricorrente censura l'erronea interpretazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen, avendo le vittime, fin da subito, attribuito la provenienza delle richieste estorsive alla persona dell'imputato uti singolt14a causa dei suoi noti precedenti penali e non ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso.

Né, ai fini della sussistenza dell'aggravante, valeva sostenere che il ricorrente fosse dotato di caratura mafiosa considerato che mai si era presentato come affiliato di un clan, né aveva lasciato intendere che la richiesta provenisse da un'associazione di stampo mafioso.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle censure svolte.

1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i giudici di merito, lungi dal far discendere l'aggravante da una sorta di mero e contraddittorio automatismo che si legherebbe all'analogo modus operandi con cui sono state realizzate le tentate estorsioni, hanno, al contrario, ravvisato la circostanza in esame per le sole tentate estorsioni (a danno del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capi 1, 4 e 6) in relazione alle quali risultavano circostanze sintomatiche dell'agire mafioso, puntualmente declinate.

In particolare, si è evidenziato come le richieste estorsive, effettuate in relazione alle vicende di cui ai capi sopra indicati, evocassero, più o meno esplicitamente, la contiguità a circuiti criminali di ampio respiro in grado di esercitare un potere di controllo sul territorio investigato e, pertanto, affini a sodalizi di natura mafiosa.

E tanto si è logicamente ricavato dalle modalità con cui sono state profferite le minacce, essendosi utilizzata una terminologia che attinge spesso al frasario tipico del gergo mafioso, rendendo, pertanto, ben chiaro all'interlocutore-vittima che la minaccia proviene non tanto dal soggetto uti singéle:quanto piuttosto da un gruppo criminale organizzato.

Così i riferimenti al "Non andate dai Carabinieri.

Avvicinatevi a qualcuno", quale intervento di chi era in grado di mediare con gli autori della richiesta estorsiva perché abilitato a relazionarsi a soggetti inseriti in contesti criminali strutturati operanti sul territorio di riferimento; "mettiamo in mezzo le famiglie", quale locuzione che richiama la possibilità di poter contare sull'appoggio di sodalizi criminali in grado di esercitare i propri poteri anche sul territorio di operatività della vittima; "avvicinati agli amici che conosci", intesi come soggetti terzi in grado di interfacciarsi con gli autori dell'estorsione»; dal fatto che gli autori delle chiamate estorsive, rimasti anonimi, si qualificassero in termini plurisoggettivi.

Pertanto, la Corte di appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190- 01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01).

Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900- 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628-01).

Peraltro, il giudice del merito non parla di "identiche modalità della condotta", così da escludere perfino la presenza di un solo elemento di difformità tra le stesse; piuttosto di «analogo modus operandi» di talché, pur individuando nelle ipotesi estorsive una linea comune - telefonate anonime in cui il ricorrente intimava alle persone offese di rivolgersi a qualcuno come lui che potesse mediare con gli estorsori -, si finisce per escludere la perfetta ed esatta coincidenza della condotta perpetrata dall'agente in ciascuna delle sei estorsioni.

Con la conseguenza che ben risulta, quindi, possibile ammettere un elemento caratterizzante ed aggravante di natura oggettiva, il quale ha la funzione di specificare la condotta perpetrata nella specifica occasione delittuosa soltanto per alcune fattispecie (capi 1), 4) e 6) e non per altre, in ossequi al principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui «i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano, con riguardo alle circostanze del reato, la loro autonomia e si considerano come reati distinti» (Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 241755, in motivazione pagg. 7-8).

Infine, rispetto alla consapevolezza nelle vittime della provenienza delle richieste estorsive, la Corte territoriale, dopo aver sottolineato come la pretesa si legasse a precisi indici dimostrativi dell'avvalimento mafioso, ha anche precisato che ciascuna delle persone offese, a conoscenza dei trascorsi delinquenziali del ricorrente, ne ha anche in modo del tutto autonomo richiamato l'omologo soprannome "banda degli scorpioni" evocativo e corrispondente a tale circostanza aggravante per come anche precisato anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate in sentenza.

E tanto basta ad argomentare la percezione in capo al soggetto passivo della provenienza della minaccia da consessi di carattere organizzato di stampo mafioso.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14/02/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di tentata estorsione di cui ai capi 1), 2), 3) 4) 5) e 6) della rubrica, uniti sotto il vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., ed aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. in relazione ai capi 1), 4) e 6). 1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce «violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.» in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso" per i soli capi 1), 4) e 6). Posto che le tentate estorsioni rinvengono analogo modus operandi - il prevenuto, autore delle telefonate anonime di natura estorsiva si proponeva alle vittime di mediare con gli autori dell'estorsione - l'esclusione della circostanza aggravante speciale in relazione soltanto ad alcune delle condotte risultava distonica, incoerente, illogica e contraddittoria. Inoltre, l'aver ritenuto le sei fattispecie contestate - in aderenza a quanto indicato dal capo di imputazione - avvinte dal medesimo disegno criminoso non collimava con l'esclusione solo parziale dell'aggravante del metodo mafioso. Né valeva a superare l'obiezione di contraddittorietà della motivazione l'argomento utilizzato dalla Corte di merito, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, secondo cui, pur avendo il ricorrente utilizzato la prima persona singolare nel rivolgere le minacce al telefono, avrebbe comunque evocato la presenza di un gruppo criminale allorquando si proponeva come mediatore. Posto che tale ricostruzione sarebbe stata asseverata per tutte le fattispecie contestate avrebbe dovuto determinare la sussistenza dell'aggravante per tutte le fattispecie contestate, "eppure tale circostanza per alcune era stata esclusa". Per giunta, dovendosi effettuare il giudizio di sussistenza delle circostanze aggravanti al momento in cui i reati contestati si perfezionano - quindi, nel caso in esame, al momento delle telefonate in cui il ricorrente non prospettava la presenza di un gruppo criminale - in nessun caso, avrebbe comunque potuto trovare applicazione l'aggravante predetta. Infine, il ricorrente censura l'erronea interpretazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen, avendo le vittime, fin da subito, attribuito la provenienza delle richieste estorsive alla persona dell'imputato uti singolt14a causa dei suoi noti precedenti penali e non ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Né, ai fini della sussistenza dell'aggravante, valeva sostenere che il ricorrente fosse dotato di caratura mafiosa considerato che mai si era presentato come affiliato di un clan, né aveva lasciato intendere che la richiesta provenisse da un'associazione di stampo mafioso. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza delle censure svolte. 1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i giudici di merito, lungi dal far discendere l'aggravante da una sorta di mero e contraddittorio automatismo che si legherebbe all'analogo modus operandi con cui sono state realizzate le tentate estorsioni, hanno, al contrario, ravvisato la circostanza in esame per le sole tentate estorsioni (a danno del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capi 1, 4 e 6) in relazione alle quali risultavano circostanze sintomatiche dell'agire mafioso, puntualmente declinate. In particolare, si è evidenziato come le richieste estorsive, effettuate in relazione alle vicende di cui ai capi sopra indicati, evocassero, più o meno esplicitamente, la contiguità a circuiti criminali di ampio respiro in grado di esercitare un potere di controllo sul territorio investigato e, pertanto, affini a sodalizi di natura mafiosa. E tanto si è logicamente ricavato dalle modalità con cui sono state profferite le minacce, essendosi utilizzata una terminologia che attinge spesso al frasario tipico del gergo mafioso, rendendo, pertanto, ben chiaro all'interlocutore-vittima che la minaccia proviene non tanto dal soggetto uti singéle:quanto piuttosto da un gruppo criminale organizzato. Così i riferimenti al "Non andate dai Carabinieri. Avvicinatevi a qualcuno", quale intervento di chi era in grado di mediare con gli autori della richiesta estorsiva perché abilitato a relazionarsi a soggetti inseriti in contesti criminali strutturati operanti sul territorio di riferimento; "mettiamo in mezzo le famiglie", quale locuzione che richiama la possibilità di poter contare sull'appoggio di sodalizi criminali in grado di esercitare i propri poteri anche sul territorio di operatività della vittima; "avvicinati agli amici che conosci", intesi come soggetti terzi in grado di interfacciarsi con gli autori dell'estorsione»; dal fatto che gli autori delle chiamate estorsive, rimasti anonimi, si qualificassero in termini plurisoggettivi. Pertanto, la Corte di appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190- 01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01). Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Rv. 264900- 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Rv. 250541-01; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Rv. 236628-01). Peraltro, il giudice del merito non parla di "identiche modalità della condotta", così da escludere perfino la presenza di un solo elemento di difformità tra le stesse; piuttosto di «analogo modus operandi» di talché, pur individuando nelle ipotesi estorsive una linea comune - telefonate anonime in cui il ricorrente intimava alle persone offese di rivolgersi a qualcuno come lui che potesse mediare con gli estorsori -, si finisce per escludere la perfetta ed esatta coincidenza della condotta perpetrata dall'agente in ciascuna delle sei estorsioni. Con la conseguenza che ben risulta, quindi, possibile ammettere un elemento caratterizzante ed aggravante di natura oggettiva, il quale ha la funzione di specificare la condotta perpetrata nella specifica occasione delittuosa soltanto per alcune fattispecie (capi 1), 4) e 6) e non per altre, in ossequi al principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui «i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano, con riguardo alle circostanze del reato, la loro autonomia e si considerano come reati distinti» (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 241755, in motivazione pagg. 7-8). Infine, rispetto alla consapevolezza nelle vittime della provenienza delle richieste estorsive, la Corte territoriale, dopo aver sottolineato come la pretesa si legasse a precisi indici dimostrativi dell'avvalimento mafioso, ha anche precisato che ciascuna delle persone offese, a conoscenza dei trascorsi delinquenziali del ricorrente, ne ha anche in modo del tutto autonomo richiamato l'omologo soprannome "banda degli scorpioni" evocativo e corrispondente a tale circostanza aggravante per come anche precisato anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate in sentenza. E tanto basta ad argomentare la percezione in capo al soggetto passivo della provenienza della minaccia da consessi di carattere organizzato di stampo mafioso. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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