CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2024
Cassazione n. 30601/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 202 23 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] IRAPr.g. n. 20223/2016a.c.4 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 167; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– R OMA n. 685 / 2016 , depositat a in data 9 / 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Ricevuta la notificazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per indebita compensazione Irap per l’anno d’imposta 2008, [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che lo accolse. L’appello dell’Ufficio fu respinto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Santucci. L’agente della riscossione è rimasta intimata. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato, con atto depositato il 15/7/2024, di averaderito alla definizione agevolata di cui all’art. 11 del d.l. 50/2017, conv. in legge n. 96/2017, depositando contestualmente la ricevuta r.g. n. 20223/2016a.c.4 /10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] telematica di accettazione della domanda e le tre quietanze di pagamento delle tre rate previste. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in