CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/05/2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 21 giugno del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un assegno circolare di provenienza furtiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi, tenuto conto che il giudice monocratico del Tribunale di Ancona, pur avendo revocato l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova e dunque conoscendo i fatti, non si era astenuto dal celebrare il giudizio, violando le disposizioni dell'art.34 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte avrebbe ingiustamente ritenuto non veritiera la versione dei fatti offerta dal ricorrente, secondo cui egli aveva rinvenuto il titolo di credito per terra, con conseguente assenza di dolo. In ogni caso, la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata ex art. 647 o 712 cod. pen.; 3) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria con la quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In ordine al primo motivo, di ordine processuale, il ricorrente non tiene conto del pacifico principio di diritto secondo il quale, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen., non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione) (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, F., Rv. 273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215351). Ne consegue la manifesta infondatezza in diritto della eccezione di nullità. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo argomento, la Corte di appello ed il giudice di primo grado hanno ritenuto non veritiera la versione fornita dall'imputato sulla base di considerazioni non illogiche in ordine alla inverosimiglianza del fatto che egli avesse trovato il titolo di provenienza illecita per terra, poi consegnandolo ad altro soggetto ritenuto credibile nella indicazione di averlo ricevuto dal ricorrente. Le diverse considerazioni difensive tendono ad introdurre argomenti relativi al merito del giudizio, non più rivedibile.2.2. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici di primo e secondo grado hanno applicato il pacifico principio di diritto secondo il quale la circostanza che l'imputato abbia avuto il possesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, con conseguente esclusione dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. (tra le tante, Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella). 2.3. Altrettanto pacifico è il principio a mente del quale, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (da ultimo, Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2010, DEP. 2020, Slavov, Rv. 278225). Di tanto il ricorrente non tiene conto nell'articolare il terzo argomento del secondo motivo. 3, In relazione all'ultimo motivo di ricorso, del pari inammissibile, deve rilevarsi che la Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta congrua una pena di gran lunga inferiore alla media edittale, tenuto conto alle specifiche circostanze del fatto ed al comportamento processuale dell'imputato. La decisione è conforme al diritto. Infatti, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2" sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).Alla declaratoria di inammissibilità, che tiene conto anche del contenuto della memoria depositata, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.09.2022. Il Consigliere estensore Il Preir4