CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1990
Cassazione n. 10188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato alla loro enunciazione, senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, peraltro, che la Corte di appello ha congruamente e diffusamente motivato le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di condanna di primo grado e ha argomentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione delle modalità, particolarmente aggressive e offensive, della commissione del fatto e dei numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2