CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 5 sul rilevante valore economico originario del bene e sulle modalità dell'azione di sfruttamento di un'attività apparentemente lecita per l'occultamento del bene di provenienza delittuosa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]: ente