CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10 gennaio 1971 a Legnago [OSCURATO:PERSONA] nato il 7 maggio 1980 a Nogara avverso la sentenza resa il il 5 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Verona ha applicato condannato i due imputati alla pena concordata ex articolo 444 cod. proc.pen. in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, riciclaggio, ricettazione e appropriazione indebita. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso con atti distinti ma aventi contenuto identico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea qualificazione giuridica dei reati contestati ai capi 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14B, 14C e 15A , quali episodi di truffa aggravata piuttosto che di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, fattispecie prevista dall'articolo 316 ter codice penale: manca nel caso di specie l'induzione in errore della persona offesa e cioè degli istituti bancari che hanno accolto de plano la documentazione fornita per l'erogazione del finanziamento. Con nota trasmessa il 15 febbraio 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi con cui ha censurato la erronea qualificazione giuridica dei fatti di riciclaggio e ricettazione ascritti all'imputato ai capi 2B, 2C, 2D, 3B, 4B, 5B, 6B, 6C, 7B, 8B, 9B, 10B, 11, 12B, 13A, 13B, 13C, 14A, 15B, 15C, 16B, che avrebbero dovuto essere considerati altrettanti reati di furto, con evidenti conseguenze sul trattamento sanzionatorio . Il ricorrente inoltre deduce la sopravvenuta improcedibilità dei reati di truffa contestati al Guzzo alla stregua delle recente riforma Cartabia che ha modificato il regime di procedibilità di molte fattispecie di reato, in ragione della carenza di querela. Con nota a firma dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].è stata trasmessa copia della querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl dinanzi alla Procura competente in relazione ai delitti di truffa addebitati ai ricorrenti ai capi 3° e 3B 3.1 ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti. in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la qualificazione giuridica deve risultare palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione con indiscussa immediatezza, mentre l'impugnazione deve ritenersi inammissibile quando denuncia errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione e quando la diversa qualificazione presenta margini di opinabilità. Nel caso in esame la difesa pretenderebbe da questa Corte una diversa valutazione dei fatti di reato mentre dall'imputazione non emerge alcuna erroneità rispetto alla qualificazione del fatto, sicché si tratta di doglianza del tutto inammissibile in questa sede. 4.L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità delle doglianze proposte con i motivi nuovi, che peraltro erano parzialmente inammissibili nella parte in cui invocavano la diversa qualificazione delle condotte addebitate agli imputati ai sensi dell'art. 624 cod.pen., in quanto con i motivi nuovi non può estendersi il perimetro del devoluto. 5.Quanto alla modifica del regime di procedibilità, deve osservarsi che in ragione dell'inammissibilità del ricorso la stessa non rileva, alla stregua di quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 3 marzo 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA