CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8178-2021 proposto da: COMUNE di ERCOLANO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 4281/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08178 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- rg 8178 Comune di Ercolano c/ [OSCURATO:PERSONA] che: Il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per IMU anno 2012, in relazione a immobile sito in Ercolano, [OSCURATO:PERSONA] 6, ha rigettato l'appello del Comune. La CTR ha ritenuto spettante l'agevolazione (ex art. 13 dl. 201/2011) per l'abitazione principale, avendo il coniuge del contribuente conservato la residenza in Parabita (Lecce) per mantenere l'iscrizione all'ordine degli avvocati di Lecce - ancorché in mancanza di certificato di iscrizione- non dovendosi il Comune trincerare "dietro una rigida applicazione della normativa vigente". Il contribuente è rimasto intimato. Il Comune di Ercolano ha depositato memoria. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare. Rilevato che: 1.Con ordinanza di autorimessione n. 94/2022, decisa il 12 settembre 2022, la Corte costituzionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011, norma secondo cui, per ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale, bisogna fare riferimento alla residenza anagrafica e dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. 2.Con sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. 2.1.L'illegittimità è stata estesa alle norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, DI 201/2011), prevedendo che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del DI 146/2021). 2.2.È stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento a immobili siti in Comuni diversi, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nei catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». 2.3.Pertanto, la Corte cost. ha ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone coniugate o in unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile. 2.4.La indicata questione coinvolge anche la causa in esame, relativa al mantenimento della esenzione IMU in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi. 3. Il ricorso va conseguentemente accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, restando irrilevante, alla stregua della succitata pronuncia, l'intervenuto cambio di residenza per il periodo da 23.9.2012 alla fine dell'anno da arte del coniuge dell'intimato. Le spese vanno compensate, in ragione della applicazione della sentenza della Corte costituzionale, successiva alla proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte, riunita in data 18 ottobre 2022 nella medesima composizione a seguito di riconvocazione, così provvede: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero processo. Roma, 15 settembre 2022 e, a seguito d