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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44958/2024

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L-1 l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto, ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. i.. — [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria emessa in data 21/10/2022 dal Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato condizionato a produzione documentale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 contestatogli (perché quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] non versava nel corso dell'anno 2017 somme dovute dalla società, utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs n. 241/1997 crediti non spettanti, in Rovato il 30/11/2017) e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed alle correlate pene accessorie.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deduce, con unico motivo, inosservanza dell'art. 12-bis dlgs 74/2000 e vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte di appello, in violazione del disposto dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000, nella formulazione vigente alla data del fatto, non aveva disposto la confisca obbligatoria dei beni dell'imputato per un importo pari all'imposta evasa, costituente il profitto del reato.

Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata relativamente al punto concernente la confisca. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articola due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 603, comma 3, bis cod.proc.pen, lamentando che, trattandosi di riforma di sentenza assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla doverosa rinnovazione dell'istruttoria.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di superamento della soglia di punibilità, lamentando che la Corte di appello non aveva adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, in quanto non aveva affrontato i temi valorizzati dal primo giudice ma analizzato elementi diversi ed ulteriori rispetto all'asserito incarico conferito al commercialista dall'imputato; tale vizio risultava sussistente anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, sulla base delle argomentazioni che seguono. 1.1 II primo motivo di ricorso è infondato.

Il compendio probatorio, rivalutato in sede di appello, ai fini della riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado, risulta costituito esclusivamente da prove documentali (cfr p 4 della sentenza impugnata).

Trova, quindi, applicazione, il principio di diritto, secondo cui, la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 - 01; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017,Rv.271694 - 01) L'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. dispone testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa".

Questa Corte, peraltro, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo art. 603, comma 3 bis, cit., aveva già costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Córte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c.

Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694).

Tale assunto, si è osservato (cfr Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 - 01, cit, in motivazione), è del tutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che la difforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, non sia il frutto di una lettura "cartolare" dette stessa ma sia preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio del resto essendo stata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazione del par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico»).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico- argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez.

Un., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113).

Ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo una maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, potendo il verdetto di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria, ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in primo grado (cfr. sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013,dep. 14/03/2014, Rv. 262261; sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718).

Nel caso di specie, il Tribunale aveva fondato l'esito assolutorio sulla mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato dell'illiceità delle compensazioni, ritenuto ragionevole il dubbio circa l'ignoranza dell'imputato della presentazione dei modelli F24 (con ogni probabilità effettuate dal commercialista [OSCURATO:PERSONA]) e sull'assenza di interesse economico ad intrattenere rapporti di accolto con società con caratteristiche oltremodo sospette.

La Corte territoriale, nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado, rivalutando le risultanze delle prove documentali acquisite in primo grado e valutando la prova dichiarativa acquisita in grado di appello ai sensi dell'ad. 603, comma 3, cod.proc.pen., si è compiutamente diffusa, con argomentazioni congrue e logiche, nella confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale; in particolare, i Giudici di appello hanno esposto in maniera puntuale le ragioni delle difformi conclusioni assunte, evidenziando, come la piattaforma probatoria consentisse di escludere l'esistenza di una delega in favore del commercialista [OSCURATO:PERSONA] per accedere al cassetto fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA], della quale era legale rappresentante l'imputato e che difettasse, peraltro, anche la prova che l'imputato avesse conferito al Musso, nel 2016, l'incarico di commercialista per la predisposizione di documenti contabili; era, quindi, evidente che andava esclusa l'esistenza di un soggetto, diverso dall'imputato, che potesse aver effettuat:o l'inoltro degli F24; la Corte territoriale confutava, poi, anche l'assenza di interesse dell'imputato a compensare crediti non spettanti per mancanza dei debiti da compensare, rilevando che, invece, dalla dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo di imposta 2016, risultava un debito Iva pari ad euro 29.407,00, debito che era esattamente quello portato in compensazione per l'anno 2016; i Giudici di appello concludevano, quindi, che l'imputato era l'unico che potesse compiere l'operazione e che avesse interesse economico alla compensazione (cfr pp. 8-9 della sentenza impugnata).

Il superamento della soglia di punibilità, poi, era elemento incontestato anche in sede di giudizio di primo grado (cfr p 2 della sentenza impugnata, ove si richiamano le osservazioni del primo giudice che dava atto di come la [OSCURATO:SOCIETA] in data successiva al 15.11.2017 avesse effettuato compensazioni per complessivi euro 102.275, 56 -con due modelli F24, l'uno per l'importo di euro 97.767 e l'altro per l'importo di euro 4.508,56-, importo evidentemente superiore alla soglia di punibilità del reato di i cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000).

Va ricordato che ai fini dell'integrazione del delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità, fissata "per un importo annuo superiore a cinquantamila euro", si individua avendo riguardo al totale delle compensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall'annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati (Sez 3-,n. 30092 del 19/04/2024, Rv.286732 - 01).

La censura del ricorrente, pertanto, peraltro formulata anche in termini generici in quanto non supportata dalla indicazione di specifici elementi probatori non valutati o diversamente valutati con argomentazioni incongrue, è infondata.

2. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è fondato.

La Corte di appello, pur pronunciando sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000, omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato digs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva (Sez.3, n. 23962 del 10/02/2023, Rv.284687 - 01).

Orbene, costituisce orientamento consolidato che: la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3, n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il Giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017,Rv.26934; Sez.3,n.20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893); il Giudice che emette il provvedimento ablativo è, infatti, tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918).

A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato.

Consegue, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca.

L'annullamento della sentenza impugnata va disposto con rinvio, atteso che, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta fa confisca deve essere preceduto da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di disporre, in via prioritaria, la confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, la confisca per equivalente (Sez.3 n. 3165 del 22/11/2019, dep.27/01/2020, Rv.278637 - 02).

P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e, in accoglimento del ricorso del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L-1 l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto, ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. i.. — [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria emessa in data 21/10/2022 dal Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato condizionato a produzione documentale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000 contestatogli (perché quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] non versava nel corso dell'anno 2017 somme dovute dalla società, utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs n. 241/1997 crediti non spettanti, in Rovato il 30/11/2017) e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed alle correlate pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deduce, con unico motivo, inosservanza dell'art. 12-bis dlgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, in violazione del disposto dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000, nella formulazione vigente alla data del fatto, non aveva disposto la confisca obbligatoria dei beni dell'imputato per un importo pari all'imposta evasa, costituente il profitto del reato. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata relativamente al punto concernente la confisca. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 603, comma 3, bis cod.proc.pen, lamentando che, trattandosi di riforma di sentenza assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla doverosa rinnovazione dell'istruttoria. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di superamento della soglia di punibilità, lamentando che la Corte di appello non aveva adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, in quanto non aveva affrontato i temi valorizzati dal primo giudice ma analizzato elementi diversi ed ulteriori rispetto all'asserito incarico conferito al commercialista dall'imputato; tale vizio risultava sussistente anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, sulla base delle argomentazioni che seguono. 1.1 II primo motivo di ricorso è infondato. Il compendio probatorio, rivalutato in sede di appello, ai fini della riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado, risulta costituito esclusivamente da prove documentali (cfr p 4 della sentenza impugnata). Trova, quindi, applicazione, il principio di diritto, secondo cui, la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 - 01; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017,Rv.271694 - 01) L'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. dispone testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa". Questa Corte, peraltro, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo art. 603, comma 3 bis, cit., aveva già costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Córte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694). Tale assunto, si è osservato (cfr Sez.3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 - 01, cit, in motivazione), è del tutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che la difforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, non sia il frutto di una lettura "cartolare" dette stessa ma sia preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio del resto essendo stata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazione del par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico»). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico- argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). Ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo una maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, potendo il verdetto di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria, ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in primo grado (cfr. sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013,dep. 14/03/2014, Rv. 262261; sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718). Nel caso di specie, il Tribunale aveva fondato l'esito assolutorio sulla mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato dell'illiceità delle compensazioni, ritenuto ragionevole il dubbio circa l'ignoranza dell'imputato della presentazione dei modelli F24 (con ogni probabilità effettuate dal commercialista [OSCURATO:PERSONA]) e sull'assenza di interesse economico ad intrattenere rapporti di accolto con società con caratteristiche oltremodo sospette. La Corte territoriale, nel ribaltare la decisione del Giudice di primo grado, rivalutando le risultanze delle prove documentali acquisite in primo grado e valutando la prova dichiarativa acquisita in grado di appello ai sensi dell'ad. 603, comma 3, cod.proc.pen., si è compiutamente diffusa, con argomentazioni congrue e logiche, nella confutazione delle argomentazioni svolte dal Tribunale; in particolare, i Giudici di appello hanno esposto in maniera puntuale le ragioni delle difformi conclusioni assunte, evidenziando, come la piattaforma probatoria consentisse di escludere l'esistenza di una delega in favore del commercialista [OSCURATO:PERSONA] per accedere al cassetto fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA], della quale era legale rappresentante l'imputato e che difettasse, peraltro, anche la prova che l'imputato avesse conferito al Musso, nel 2016, l'incarico di commercialista per la predisposizione di documenti contabili; era, quindi, evidente che andava esclusa l'esistenza di un soggetto, diverso dall'imputato, che potesse aver effettuat:o l'inoltro degli F24; la Corte territoriale confutava, poi, anche l'assenza di interesse dell'imputato a compensare crediti non spettanti per mancanza dei debiti da compensare, rilevando che, invece, dalla dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo di imposta 2016, risultava un debito Iva pari ad euro 29.407,00, debito che era esattamente quello portato in compensazione per l'anno 2016; i Giudici di appello concludevano, quindi, che l'imputato era l'unico che potesse compiere l'operazione e che avesse interesse economico alla compensazione (cfr pp. 8-9 della sentenza impugnata). Il superamento della soglia di punibilità, poi, era elemento incontestato anche in sede di giudizio di primo grado (cfr p 2 della sentenza impugnata, ove si richiamano le osservazioni del primo giudice che dava atto di come la [OSCURATO:SOCIETA] in data successiva al 15.11.2017 avesse effettuato compensazioni per complessivi euro 102.275, 56 -con due modelli F24, l'uno per l'importo di euro 97.767 e l'altro per l'importo di euro 4.508,56-, importo evidentemente superiore alla soglia di punibilità del reato di i cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000). Va ricordato che ai fini dell'integrazione del delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità, fissata "per un importo annuo superiore a cinquantamila euro", si individua avendo riguardo al totale delle compensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall'annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati (Sez 3-,n. 30092 del 19/04/2024, Rv.286732 - 01). La censura del ricorrente, pertanto, peraltro formulata anche in termini generici in quanto non supportata dalla indicazione di specifici elementi probatori non valutati o diversamente valutati con argomentazioni incongrue, è infondata. 2. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è fondato. La Corte di appello, pur pronunciando sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000, omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato digs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva (Sez.3, n. 23962 del 10/02/2023, Rv.284687 - 01). Orbene, costituisce orientamento consolidato che: la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3, n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il Giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017,Rv.26934; Sez.3,n.20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893); il Giudice che emette il provvedimento ablativo è, infatti, tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918). A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato. Consegue, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. L'annullamento della sentenza impugnata va disposto con rinvio, atteso che, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta fa confisca deve essere preceduto da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di disporre, in via prioritaria, la confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, la confisca per equivalente (Sez.3 n. 3165 del 22/11/2019, dep.27/01/2020, Rv.278637 - 02). P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e, in accoglimento del ricorso del
Sentenza Cassazione n. 44958/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris