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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06530/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] B()RRELLI; RG 33413/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo; la riforma è consistita nella rideterminazione della pena per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art.474 cod. pen., mentre è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rinvio dell'udienza stante l'adesione all'astensione delle udienze — è manifestamente infondato perché, nel giudizio celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5 , Sentenza n. 26764 del 20/04/2023 Rv. 284786); Rilevato che il secondo motivo del ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - e il secondo motivo del ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] B()RRELLI; RG 33413/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo; la riforma è consistita nella rideterminazione della pena per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art.474 cod. pen., mentre è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rinvio dell'udienza stante l'adesione all'astensione delle udienze — è manifestamente infondato perché, nel giudizio celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5 , Sentenza n. 26764 del 20/04/2023 Rv. 284786); Rilevato che il secondo motivo del ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - e il secondo motivo del ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio