CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA, quale sostituto processuale, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui, il 5 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della misura cautelare eseguita nei suoi confronti il 14 gennaio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto, il 19 dicembre 2019, da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato, nell'ambito del procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», del delitto di associazione mafiosa, quale esponente del clan Bonavota. Successivamente, il 14 gennaio 2021, è stato raggiunto da un distinto titolo cautelare, relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2004. Il giudizio di gravità indiziaria in ordine a tale episodio poggia, tra l'altro, sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], momenti attuativi del ruolo — di addetto agli adempimenti logistici connessi all'esecuzione dei delitti — assegnatogli in termini generali nell'ambito della cosca, che egli avrebbe svolto anche in occasione dell'uccisione di Belsito. Le dichiarazioni di Mantella, indicate a riscontro delle dichiarazioni aliunde acquisite a carico di [OSCURATO:PERSONA] (specie nella parte in cui egli assume che «quando si trattava di compiere degli omicidi, i vertici del clan incaricavano [OSCURATO:PERSONA], anche se, nella fase logistica partecipava pure [OSCURATO:PERSONA] recuperando le macchine rubate e trasportando le armi da utilizzare»), sono state utilizzate, nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», a fondamento dell'assunto della sua militanza nella compagine di indrangheta. Mantella, d'altro canto, aveva parlato del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] già nei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione del maggio del 2016, specificando che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito il primo di una serie di delitti che Mantella e gli altri esecutori materiali avrebbero dovuto compiere su incarico del gruppo Bonavota. A carico di [OSCURATO:PERSONA] si pongono, poi, in ordine all'addebito omicidiario e con specifico riferimento alla riconducibilità del grave fatto di sangue alla responsabilità dei Bonavota, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lui pure collaboratore di giustizia, e due intercettazioni, tutti elementi di prova già acquisiti nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]» 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, investito della richiesta di retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., imperniata sul postulato secondo cui il pubblico ministero bene avrebbe potuto e dovuto promuovere l'azione cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio Belsito già nell'ambito del procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», la ha rigettata sulla base delle ragioni già espresse con l'ordinanza applicativa della misura cautelare in relazione all'omicidio Belsito. Ha, in particolare, rilevato che il compendio indiziario raccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tale delitto ha acquisito connotazione di gravità solo in conseguenza dell'acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, confermando il coinvolgimento dei Bonavota nella vicenda, hanno irrobustito, in misura decisiva, un quadro che, altrimenti, sarebbe rimasto irrimediabilmente equivoco. Ha aggiunto, da un canto, che le dichiarazioni di Arena, quantunque inserite nel fascicolo c.d. «[OSCURATO:PERSONA]» circa un mese prima dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa in quel procedimento, «non sono state poste alla base della ricostruzione accusatoria, ma sono state acquisite solo quale ulteriore elemento di riscontro, finendo per chiudere il cerchio di un'impostazione accusatoria abbondantemente elaborata», e, dall'altro, che l'apprezzamento della sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato possibile solo attraverso la rielaborazione dei dati disponibili, avvenuta con l'informativa depositata il 27 marzo 2020 — in epoca, quindi, successiva rispetto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare riferita al reato associativo — che ha consentito di individuare, grazie all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], i mandanti nei fratelli Bonavota, circostanza che, come detto, refluisce anche sul vaglio della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Richiamato, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico — espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291; Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839 — secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità degli atti va riferita al momento valutativo, che mette in rapporto un determinato dato con le altre risultanze investigative, senza che rilevi il parametro rigorosamente temporale, ossia relativo alla mera presenza in atti di quel dato, ha conclusivamente stimato che «Nel caso di specie, la complessità della regiudicanda, la mole degli atti e delle informazioni raccolte nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], il numero esorbitante dei soggetti indagati e delle articolazioni di 'ndrangheta ricostruite, in uno con la prosecuzione dell'indagine fino al 2019, impedisce di ritenere che l'Ufficio d Procura, alla data del 12.12.2019 (data di emissione dell'ordinanza nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]) fosse in condizione di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi suscettibile di sfociare nelle imputazioni confluite nel procedimento in esame». 4. Avendo l'indagato contestato, con l'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen., le argomentazioni sottese al rigetto dell'istanza de libertate, con riferimento, da un lato, alla presenza, nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]» ed al momento dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare, di tutte le condizioni per verificare la sussistenza, a suo carico, del prescritto quadro di gravità indiziaria in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, all'effettiva rilevanza del contributo di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha respinto l'impugnazione. In proposito, ha, innanzitutto, osservato che «i delitti di mafia si inseriscono sempre in un contesto mutevole perché essi dipendono dagli assetti strategici criminali del momento e dalla continua metamorfosi delle strutture associative, dei loro programmi e dei loro obiettivi affinché i gruppi mafiosi si adeguino costantemente ai cambiamenti del tessuto economico-sociale in cui essi operano, con la conseguenza che la programmazione dei delitti scopo (compresi gli omicidi, come nel caso in esame) varia a seconda delle alleanze e dei conflitti che si intrecciano e si dipanano in un determinato arco temporale». Ha, quindi, rilevato che «le valutazioni degli organi investigativi e dei giudici devono essere sempre inquadrate in una specifica cornice storica, sociale e fattuale, con la conseguenza che il convincimento circa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel caso in questione, in relazione all'omicidio di Belsito, che ha spinto il giudice ad emettere la seconda ordinanza, era evidentemente basato su un insieme di complessi fattori investigativi ed interconnessioni probatorie non replicabili e che quindi rappresentano un unicum» Ha, infine, reputato «che, pertanto, essi, così come si sono concretamente manifestati all'interno del procedimento che ha portato all'emissione della seconda ordinanza, non potevano essere desumibili con la medesima forza probatoria nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA], tant'è che nel caso concreto la seconda ordinanza si è basata anche sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le quali consentono di affermare che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] valutata ai fini della seconda ordinanza era certamente diversa da quella valutata ai fini della prima ordinanza».5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge. Dopo avere stigmatizzato il provvedimento impugnato per sostanziale carenza di motivazione e richiamato i principali approdi ermeneutici afferenti l'istituto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ribadisce che la più recente misura cautelare emessa nei suoi confronti si basa su acquisizioni istruttorie, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate il 19 maggio 2017, già poste a supporto della richiesta di applicazione di misura cautelare depositata nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]». Aggiunge, in replica all'argomento utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari, che l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] è privo, a ben vedere, di decisiva rilevanza in vista dell'apprezzamento della gravità indiziaria in relazione all'omicidio Belsito, la cui riconducibilità al gruppo Bonavota era attestata già dalle captazioni del 2017, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima, ed il nonno non hanno mancato di manifestare il loro astio nei confronti della famiglia Bonavota, in tal modo dimostrando che, in quegli ambienti, l'ascrivibilità ai Bonavita dell'uccisione del loro congiunto era ampiamente nota. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, per avere il Tribunale del riesame eluso, attraverso una motivazione gravemente carente e, in ultimo, di mera apparenza, i temi introdotti da [OSCURATO:PERSONA] con l'istanza de libertate e, poi, con l'atto di appello. 2. È pacifico, quantomeno allo stato, che tra i reati oggetto di separata contestazione nell'ambito di due distinti procedimenti penali (rispettivamente, quello n. 2239/2014 RGNR, convenzionalmente indicato come «[OSCURATO:PERSONA]» e promosso nei confronti di centinaia di indagati e per numerosissime ipotesi di reato, e quello n. 2150/2017 RGNR, concernente il solo omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) non sussiste connessione qualificata. Ne discende che l'invocata retrodatazione della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare disposta con la seconda ordinanza (eseguita il 14 gennaio 2021) al giorno di esecuzione della prima (19 dicembre 2019), con conseguente declaratoria di inefficacia per superamento del termine massimo annuale previsto dall'art. 303, comma, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., postula che, al tempo di emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti elementi sufficienti per l'adozione dell'altro titolo cautelare, la cui posposizione ha, dunque, determinato un ingiustificato sacrificio per la libertà personale dell'indagato, indebitamente compressa a cagione dello sfalsamento temporale di iniziative che ben avrebbero potuto e dovuto essere promosse contemporaneamente. 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha stimato che, nella fattispecie in esame, non possa ravvisarvi l'indicata condizione di desumibilità atteso, in primis, che la più recente sopravvenienza istruttoria, costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha determinato un salto di qualità nel compendio indiziario raccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA], reso più solido con precipuo riferimento all'attribuzione al clan Bonavita della paternità del mandato omicidiario. In diritto, premessa l'impossibilità di discernere, nel mare magnum delle informazioni presenti nel fascicolo c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», quelle direttamente afferenti al gravissimo fatto di sangue, che solo la successiva informativa del marzo 2020 ha consentito di apprezzare, nella loro obiettiva consistenza prima ancora che per la loro attitudine ad integrare gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente, ha mutuato l'orientamento che assegna decisivo rilievo al recepimento ed alla valutazione, da parte del competente ufficio requirente, del dato istruttorio piuttosto che alla sua materiale presenza all'interno dell'incartamento processuale. 4. [OSCURATO:PERSONA] — che della questione aveva contezza perché già esaminata dal Giudice per le indagini preliminari all'atto dell'emissione del più recente provvedimento restrittivo — ha, con l'istanza ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e, poscia, con l'appello ed il ricorso per cassazione, dissentito da tale impostazione, sottolineando a più riprese che la presenza, nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]» ed alla data del 14 dicembre 2019, di tutti gli elementi valorizzati in vista dell'apprezzamento della sua responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto di disporre la retrodatazione, non essendo consentito di dilatare la compressione della libertà personale in forza di una esegesi della norma affidata ad una prospettiva soggettiva invece che a dati suscettibili di diretta ed empirica considerazione. Ha, sotto altro aspetto, confutato il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari in merito all'incidenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — ovvero dell'elemento istruttorio che, essendo sopraggiunto a ridosso dell'emissione del titolo cautelare nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], generato da una richiesta pendente, in quel momento, già da molti mesi, più degli altri giustificava una riflessione supplementare — sulla consistenza del quadro 1 indiziario raccolto in relazione alla sua posizione che, ha rilevato, si giovava, in ordine al profilo specificamente toccato dall'apporto di Arena (e, peraltro, non afferente in via diretta alla sua persona), di altre acquisizioni, da tempo versate in atti, che conducevano nella medesima direzione, cioè nell'individuazione dei Bonavota quali mandanti dell'omicidio. 5. A fronte del descritto, duplice ambito di confronto, il Tribunale del riesame, dopo avere svolto alcune brevi osservazioni di carattere generale, che non ridondano direttamente sulle questioni controverse, circa le peculiarità delle indagini in materia di criminalità organizzata, ha affermato, in termini di tangibile apoditticità, che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] ha consentito di «affermare che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] valutata ai fini della seconda ordinanza era certamente diversa da quella valutata ai fini della prima ordinanza». La palese mancanza di risposte ai rilievi critici svolti dall'indagato, specificamente concernenti i temi, sopra enucleati, che il Giudice per le indagini preliminari aveva risolto in senso contrario alla prospettazione difensiva impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, che procederà ad un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dalle lacune evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu