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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08768/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Snc, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (domicilio PEC:[OSCURATO:EMAIL]) ed el. dom. in Milano, Galleria SanBabila n. 4/A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (domicilio PEC:[OSCURATO:EMAIL])-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 12/2021 depositata il 07/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19611/2021Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8768/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Snc, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (domicilio PEC:[OSCURATO:EMAIL]) ed el. dom. in Milano, Galleria SanBabila n. 4/A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (domicilio PEC:[OSCURATO:EMAIL])-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 12/2021 depositata il 07/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19611/2021Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8768/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris