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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 01651/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2643/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a , elettivamente domiciliati in Roma via di Sant'[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappres enta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro L'ECO DELLA STAMPAs.p.a. , elettivamente domiciliat a in Rom a, via Berengario 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3931/2019 depositata il12.6. 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 5.12.2013 le società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, semplicemente, Eco) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, semplicemente, Data) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e numerose società editrici, tra le quali le attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] editoriale s.p.a., GEDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di accertare la piena liceità dell’attività di riproduzione sulle rassegne stampa da loro prodotte di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici delle convenute, anche in difetto di licenza o di consenso degli autori.

Le attrici hanno chiesto inoltre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] l’inibitoria della divulgazione di comunicati che qualificavano la loro attività come illegittima e il risarcimento dei danni per le attività denigratorie da loro poste in essere.

A loro volta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], sia in proprio, sia quali rappresentanti delle società editrici mandanti, hanno citato in giudizio Eco e Data dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 6.12.2013, chiedendo l’inibitoria dell’attività di pubblicazione nelle loro rassegne stampa degli articoli pubblicati nei giornali e periodici della società mandanti in violazione del diritto d’autore, anche a titolo di concorrenza sleale, nonché il risarcimento dei danni.

La causa, radicata a Milano, è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, dopo che il Tribunale di Milano, adito per secondo, aveva dichiarato la litispendenza con riferimento all’accertamento della liceità/illiceità della condotta posta in essere da Eco e Data.

Con sentenza del 18.1.2017 il Tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA]; ha accolto ladomanda di Eco e Data, accertando la legittimità della pubblicazione degli articoli nelle rassegne stampa anche quando autori ed editori se ne fossero riservata la riproduzione ai sensi dell’art.65 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.633 (di seguito, breviter, l.d.a.); ha rigettato le domande inibitorie e risarcitorie rivolte contro [OSCURATO:PERSONA] e Data; ha rigettato anche le domande risarcitorie e inibitorie proposte da Eco e Data.

Secondo il Tribunale, l’attività di rassegna stampa si situava al di fuori dell’ambito considerato dall’art.65 l.d.a. sicché la riproduzione era comunque sempre lecita e non soggetta alla limitazione apportata dal predetto art.65 a un principio di generale di libera riproducibilità degli articoli di giornale. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e in rappresentanza delle società mandanti, hanno proposto appello, a cui hanno resistito le appellate Eco e Data proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2019 ha respinto sia l’appello principale, sia l’appello incidentale, e ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato quanto alla legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte di appello ha ritenuto che la disciplina di cui all’art.65 l.d.a. fosse applicabile, anche solo a titolo di interpretazione estensiva e non analogica, alla riproduzione di articoli di giornale su rassegne stampa, ritenendo lecita pertanto l’attività di Eco e Data nei limiti fissati da tale disposizione, posto che nella fattispecie non si faceva questione di riproduzione di articoli riservati. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 10.1.2020 hanno proposto ricorso per cassazione le società GEDI Gruppo editoriale s.p.a., GEDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 18.2.2020 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 19.2.2020 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

5. Appare opportuna una premessa generale per il debito inquadramento, soprattutto temporale, delle questioni trattate con il ricorso.

La presente controversia è regolata ratione temporis dall’art.65 l.d.a. (come modificato dall'articolo 9 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 68 e dichiarato indispensabile dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 1.12.2009, n. 17) che al comma 1 dispone: «Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.» Occorre tuttavia tener presente l’approvazione, successiva ai fatti di causa, della direttiva UE 17.4.2019 n. 790, del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, modificativa delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, la cosiddetta «[OSCURATO:PERSONA]», il cui articolo 15, rubricato «Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online», ha introdotto un nuovo diritto in favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche, al fine di ottenere un compenso per l'utilizzo digitale dei pezzi da loro editati. [OSCURATO:PERSONA] (considerando 54) ha affermato che una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica; che l’ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online , come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli imprenditoriali e una fonte di introiti; che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano una serie di problemi nel concludere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati; che in assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Secondo la Direttiva (considerando 57)i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione; inoltre (considerando 58) l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico e anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica.

Il citato art.15 ha sancito il riconoscimento agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro dei diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, fatti salvi gli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori e con l’eccezione del l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi delle pubblicazioni di carattere giornalistico. [OSCURATO:PERSONA] è stata attuata in Italia con la legge 22.4.2021 n. 53, il cui articolo 9, alla lettera h) , ha conferi to delega al Governo per prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni.

L’attuazione della delega è stata quindi portata a compimento con il d.lgs. 8.11.2021 n. 177, che ha introdotto nella l.d.a. l’art.43 bis, che, tra l’altro , p er l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico ha previsto da parte de i prestatori di servizi della società dell'informazione il riconoscimento di un equo compenso , soggetto alla regolamentazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a un’equ a negoziazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori , salvo ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] e/o al [OSCURATO:PERSONA] stato attuale, quindi, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione e spetta loro un equo compenso all’esito di una leale e controllata negoziazione.

La presente fattispecie è tuttavia sottratta ratione temporis alla nuova disciplina, che è scaturita proprio dalla riconosciuta esistenza di un’assenza di regolamentazione a livello europeo, e deve essere decisa alla stregua della normativa anteriore.

5. Le rassegne stampa seguono storicamente la diffusione dei giornali e rispondono all'esigenza di essere informati.

La progressiva proliferazione dei giornali e l'incremento delle testate giornalistiche ha reso impossibile a imprese e privati tenersi aggiornati sulle notizie ritenute di interesse in modo esaustivo Monitorare i giornali per conto altrui è divenuto così un servizio di rassegna stampa o di media monitoring service.

Perrassegna stampa si intende la lettura c omparata dei mezzi d'informazione.

Inizialmente limitata allenotizie pubblicate su giornali e periodici, si è estesa a tutti gli altri media (tv,radio, giornali online ) e alle reti sociali .

Le no tizie della rassegna stampa vanno a costituire un archivio.

Per una testata giornalistica la rassegna stampa è parte integrante dell'attività professionale della redazione; attraverso di essa un giornale si confronta con le altre testate e rileva le notizie non pubblicate ma che invece sono apparse sugli altri giornali.

Un ente pubblico che prende decisioni che hanno un impatto sulla collettività ha interesse a ritrovare sui giornali le notizie che riguardano i provvedimenti adottati e a sapere come i mezzi d'informazione registrano e commentano tali decisioni.

Per un'azienda la rassegna stampa è la raccolta delle notizie più importanti (press clipping) tratte dai mezzi d'informazione, in cui vengono selezionate in ragione della loro rilevanza per l'attività dell'azienda o per le finalità specifiche dei suoi clienti; essa permette di conoscere la reputazione online di un marchio o di un’impresa edi prevenire potenziali crisi di comunicazione.

Si parla invece di media monitoring per riferirsi a un’attività che, analizzando le informazioni pubbliche su un determinato soggetto, permette di esaminare i risultati di una campagna marketing e dipubbliche relazioni.

6. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.14 disp. sulla legge in generale, 65 e 71 noviesl.d.a. e 5 Direttiva CE 29/01.

Le ricorrenti osservano che l’utilizzo delle opere dell’ingegno è assoggettato in linea di principio al consenso dell’autore e che le deroghe previste, in particolare quelle contenute nel capo V della l.d.a., rubricato «eccezioni e limitazioni», hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione analogica; aggiungono poi che l’art.65 l.d.a. apporta deroga ed eccezione al generale divieto di riproduzione dell’opera giornalistica con qualsiasi mezzo dell’art.13 l.d.a.; negano l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva, non consentita quando è volta a ridurre la portata della norma eccezionale con l’introduzione di nuove eccezioni; escludono, ancora, che nella specie l’art.65 l.d.a. potesse essere interpretato estensivamente sino a ricomprendere in tale norma anche le rassegne stampa; secondo le ricorrenti, infatti, l’art.65 permette la libera riproducibilità degli articoli su riviste e giornali con finalità esclusivamente informativa, per soddisfare quindi un interesse pubblico, ben diverso dall’interesse meramente privato perseguito dal beneficiario delle rassegne stampa; ricordano, infine, che l’art.71 nonies l.d.a. prescrive che le eccezioni e le limitazioni del capo V non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni dei titolari.

7. Come si è detto, la Corte di appello non si è pronunciata sulla natura eccezionale o meno della previsione dell’art.65, comma 1, avvalendosidel principio di economia processuale della «ragion più liquida» per affermare che le rassegne stampa potevano essere ritenute incluse in forza di una interpretazione estensiva della disposizione, conforme alla sua ratio, vista la finalità informativa perseguita anche dalle rassegne stampa, sia pur volta a soddisfare interessi e bisogni informativi particolari di determinate categorie di soggetti.

Al riguardo, ancorché la questione sia rimasta assorbita nel percorso argomentativo della Corte capitolina, che, affrontando lo scoglio logico successivo, non si è soffermata sulla natura, eccezionale o meno, della norma, l’art.65 l.d.a. deve ritenersi effettivamente una norma di carattere eccezionale, in quanto introduttiva di eccezione alla regola generale del necessario consenso del titolare a qualsiasi utilizzo dell’opera protetta dal diritto d’autore e pertanto non applicabile ex art.14 disp.prel. cod.civ. oltre i casi e i tempi in esse considerati.

La rubrica stessa del Capo V, che reca « Eccezioni e limitazioni » , parla chiaro e la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, del tutto condivisibilmente, in tal senso allorché si è occupata dell’art.70, pure incluso nello stesso Capo.

Venne allora affermato che in tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n.633 (con norma di stretta interpretazione perché derogatrice alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera) trova fondamento nelle particolari finalità sopraindicate, le quali siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell'opera utilizzata escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di questa(Sez. 1, n. 2089 del 7.3.1997).

Principio questoancor molto recentemente ribadito da questa Corte con l’ordinanza n.4038 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche con riferimento alla giurisprudenza europea circa la disciplina contenuta nella Dir. 2001/29/CE (CGUE 16.7.2009, C5/08, Malenovsky, 56; CGUE 26.10.2006, C-36/05,Commissione/Spagna, 31).

8. [OSCURATO:PERSONA] dissente invece dalla Corte romana circa la ritenuta ininfluenza della Convenzione di Berna, non avente, a suo dire, diretta applicazione nel diritto interno.

L’art.10 della Convenzione di Berna, che risale al 1886 ma è stata ripetutamente integrata e aggiornata, da ultimo a Parigi nel 1971, regola espressamente, nell'ambito della disciplina del diritto d'autore, giornali, giornalisti, notizie e rassegne stampa, allorchè dispone: « Sont licites les citations tirées d 'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse» e cioè «Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo». [OSCURATO:PERSONA] è stata infatti ratificata dall’Italia, da ultimo nel testo riveduto a Parigi nel 1971, ad opera della legge 20.6.1978, n. 399, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.»

9. La giurisprudenza di questa Corte si è occupata delle rassegne stampa con la sentenza n.20410 del 20.9.2006, ponendosi, al di là della decisione del caso concreto, nella stessa prospettiva ermeneutica seguita dai giudici capitolini.

In quel caso, infatti, la Corte osservò che l’art. 65 l.d.a., da un canto, per la considerazione della attualità degli articoli, ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, dall’altro fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne se ne sia riservata la riproduzione o la utilizzazione.

Poiché in quel caso l’esistenza della riserva formulata dal titolare era pacifica, in quanto accertata, articolo per articolo, dal giudice del merito, con affermazione non contestata, la riproduzione venne ritenuta illecita, proprio nella prospettiva, non esplicitata, ma implicitamente data per scontata, dell’applicabilità dell’art.65 l.d.a. alle rassegne stampa.

10. Il divieto dell ’art.14 disp. p rel . cod.civ. riguarda solo l’integrazione delle lacune dell’ordinamento con il ricorso all’analogiae non già la mera interpretazione estensiva.

L'interpretazione estensiva di disposizioni eccezionali o derogatorie, rispetto ad una disposizione avente natura di regola, che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione, non è in astratto preclusa e deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Sez. 1, n. 9205 del 1.9.1999; Sez. 5, n. 30722 del 30.12.2011; Sez. 2, n. 4657 del 28.2.2018) .

11. La ratio dell’art.65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni.

Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento.

Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una rassegna compilativa,altrettanto specialistica o di nicchia.

La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di rassegne stampa, si rivela , ad attenta analisi, fuorviante: in entrambi i casi vi è un interesse generale, collettivo e più ampio, alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto.

Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, impresso dal ricordato art.10 della Convenzione di Berna.

La finalità di lucro è ininfluente, in quanto non considerata nella disposizione dell’art.65 l.d.a., ma solo nel secondo comma dell’art.101 l.d.a. (s u cui infra ) e comune anche alla diffusione di giornali e riviste.

I ricorrenti hanno anche richiamato l’art.71 nonies l.d.a. che prescrive che le eccezioni e le limitazioni del capo V non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni dei titolari, senza però individuare uno specifico pregiudizio e soprattutto senza confutare le considerazioni al riguardo espresse dalla Corte distrettuale alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, per escludere, con accertamento di fatto non sindacabile, il pregiudizio con riferimento alla pretesa alternatività dei prodotti e alla modalità di fruizione del servizio.

12. L’interpretazione estensiva seguita dalla sentenza impugnata deve quindi essere ritenuta condivisibile ratione temporis, quanto al regime anteriore all’introduzione del ricordato art.43 bis l.d.a., che ha attuato in Italia la Direttiva europea, animata proprio dall’intento, come si è visto, di rafforzare la tutela dei diritti spettante agli editori, sia pur gravati dall’onere di una negoziazione equa del compenso.

Le conclusioni così raggiunte esimono dal valutare la complessa e articolata questione di legittimità costituzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria illustrativa.

13. Con il secondo e subordinato motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del dovere di pronunciare su tutta la domanda exart.112 c.p.c. e comunque per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo.

I ricorrenti, dopo aver premesso che il Tribunale aveva ritenuto l’attività di Eco e Data estranea all’art.65 l.d.a. e ne aveva tratto la conseguenza della liceità della riproduzione di tutti gli articoli di giornale, espressamente riservati o meno che fossero, osservano che l’interpretazione accolta dalla Corte di appello, nel senso dell’applicabilità alla fattispecie delle rassegne stampa dell’art.65 l.d.a., con i limiti in esso indicati (e quindi non nel caso di espressa riserva) avrebbe dovuto condurla ad accogliereparzialmente i primi due motivi di appello.

E ciò al fine di dire illecita la condotta di Eco e Data laddove consistente nella riproduzione di articoli di giornale espressamente riservati con riferimento alla domanda di accertamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Data e, al contempo, accogliere parzialmente la richiesta di inibitoria con riferimento anche in questo caso alla riproduzione di articoli di giornale espressamente riservati.

La Corte di appello, a pagina 15, ha affermato che nella specie non si faceva questione di articoli protetti dalla riserva.

In altri termini, ha escluso che fosse stato dedotto e dimostrato che Eco e Data avessero pubblicato articoli riservati.

Ciò, come osservano i ricorrenti, poteva valere solo con riferimento alle domande da loro proposte, volte a sanzionare e inibire l’illecito lamentato, ma non con riferimento alla domanda di accertamento proposto dalle attrici che non distingueva tra articoli riservati e no e che era stata accolta integralmente dal Tribunale predicando tout court le cita la riproduzione di rassegna stampa degli articoli, quand’anche riservati, sulla base della ritenuta estraneità della fattispecie all’art.65 c l.d.a.

Opinione questa correttamente disattesa ut supra dalla Corte territoriale.

14. È da escludere in primo luogo che il motivo non sia adeguatamente specifico e autosufficiente, come sostengono i controricorrenti.

Il contenuto della domanda di accertamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Data viene riferito nella sentenza impugnata e comunque dalle stesse ricorrenti, anche con riferimento al prodotto documento B) e non distingueva fra articoli riservati e non riservati : per ciò solo includeva la richiesta di accertamento della liceità anche della pubblicazione di articoli riservati, quale parte di un insieme più vasto.

Il Tribunale di Roma, in ogni caso, ha accolto la domanda delle attrici, accertando che le rassegne stampa potevano pubblicare, anche in difetto di consenso, articoli e informazioni già pubblicati su giornali e periodici (pag.2) al di fuori dei limiti di cui all’art.65 l.d.a., ritenuta norma non pertinente alla fattispecie.

Non vi è quindi dubbio che il Tribunale abbia ritenuto lecita l’attività di inclusione in rassegna stampa anche degli articoli riservati.

15. È pur vero, come obiettano le controricorrenti, che i motivi di appello non investivano espressamente il tema della riserva ex art.65 l.d.a. e tantomeno chiedevano esplicitamente alla Corte di secondo grado, almeno in subordine, di modulare il proprio responso, distinguendo fra le due ipotesi , e di dichiarare l’illiceità quantomeno per gli articoli riservati.

E tuttavia l’invocazione del principio devolutivo non giova ai controricorrenti: il gravame aveva investito il capo di decisione e nel più sta il meno.

Negando che nelle rassegne stampa potessero essere inclusi tutti gli articoli, le appellanti avevano anche sostenuto che non potessero esservi inclusi gli articoli oggetto di riserva di riproduzione autorizzata.

16. Pertanto, allorché la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello e nello sviluppo di un diverso (e corretto) percorso argomentativo rispetto a quello seguito dal Tribunale, ha ritenuto che l’art.65 l.d.a., interpretato estensivamente, si applicasse alla fattispecie in conformità alla sua ratio, con i limiti in esso indicati (ancora una volta correttamente!) non poteva non trarne tutte le conseguenze e non riformare la sentenza di primo grado laddove, con riferimento alla domanda attorea di Eco e Data, aveva ritenuto la liceità della riproduzione anche degli articoli riservati.

E ciò a prescindere dal fatto che le appellanti con riferimento alla loro domanda di accertamento dell’illecito avessero dedotto e dimostrato che la pubblicazione di articoli riservati fosse in concreto avvenuta.

17. Il motivo va conseguentemente accolto nei sensi di cui in motivazione e la Corte al riguardo può decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per statuire correttamente sulla domanda di accertamento proposta dalle parti attrici, escludendo così il diritto di riprodurre gli articoli oggetto di espressa riserva ex art.65 l.d.a.

18. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per motivazione inesistente su di un fatto decisivo per il giudizio.

La sentenza sarebbe nulla perché la Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo la propria apodittica affermazione circa l’assenza di prova del fatto, rilevante per quanto ritenuto dalla stessa Corte, dell’esistenza di articoli inclusi nelle rassegne stampa e oggetto di espressa riserva ai sensi dell’art.65 l.d.a.

Si sarebbe in conseguenza di fronte a una motivazione meramente apparente, inidonea a dar conto del fondamento della decisione. 19.Il motivo è infondato.

La Corte di appello con la citata formulazione di pag.15, quarto e quinto rigo («il caso di specie (in cui non si fa questione della riproduzione di articoli oggetto di riserva»), ha assunto che non fosse mai stato dedotto e provato che Eco e Data avessero riprodotto articoli oggetto di riserva exart.65 l.d.a.

Il percorso logico seguito dal giudice è chiarissimo e per confutarlo sarebbe stato sufficiente alle attuali ricorrenti indicare quando e come avessero dedotto e provato tale circostanza negli atti di causa.

20. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2598 cod.civ. e 101 l.d.a.

Secondo le ricorrenti, la decisione della Corte di appello sarebbe errata laddove (pag.14, capoverso) aveva desunto dalla liceità della riproduzione degli articoli di giornale non riservati in rassegna stampa l’automatico corollario della liceità concorrenziale ex art.2598 cod.civ. e 101 l.d.a. dell’attività di riproduzione quotidiana e sistematica.

21. Il motivo è infondato.

Giustamente la Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere ritenuto atto contrario alla correttezza professionale (art.2598, n.3. cod.civ.) e agli usi onesti in materia giornalistica la riproduzione in rassegna stampa di articoli nel rispetto dell’art.65 l.d.a., non ammettendosi così il doppio scrutinio implicitamente evocato dalle ricorrenti, che sembrano voler cogliere l’illiceità concorrenziale a prescindere da qualsiasi accertamento di fatto circa le concrete modalità della produzione e commercializzazione delle rassegne stampa.

L’art.101 l.d.a., del resto, come ritenuto dalla Corte di appello, si riferisce alle informazioni e alle notizie e non ai veri e propri articoli e quindi effettivamenteal dato informativo grezzo e non elaborato.

Come è noto, tra la norma di cui all'art. 2598 cod. civ. (atti di concorrenza sleale) e quella di cui all'art. 101 l.d.a. (divieto di taluni atti di concorrenza sleale) intercorre un rapporto di specialità: infatti, mentre l'art. 2598 cod. civ. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, l'art. 101 l.d.a. prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica, espressione questa che costituisce una specificazione di quei mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ai quali si richiama più genericamente l'art. 2598 cod. civ. (Sez. 1, n. 5346 del 10.5.1993).

L’assunto della Corte di appello non è affatto contrario all’insegnamento della già ricordata sentenza n.20410 del 2006 di questa Corte, che ha ritenuto in violazione dell’art.2598 cod.civ. e dell’art.101 l.d.a. la condotta di chi aveva incluso in rassegna stampa articoli oggetto di espressa riserva.

21. Il ricorso va quindi accolto solo con riferimento al motivo n.2, e nei sensi di cui in motivazione, con la successiva decisione nel merito come sopra indicato nel §

17. Gli altri motivi debbono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, sia in ragione della reciproca soccombenza, sia in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe decidend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2643/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a , elettivamente domiciliati in Roma via di Sant'[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappres enta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro L'ECO DELLA STAMPAs.p.a. , elettivamente domiciliat a in Rom a, via Berengario 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3931/2019 depositata il12.6. 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 5.12.2013 le società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, semplicemente, Eco) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, semplicemente, Data) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e numerose società editrici, tra le quali le attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] editoriale s.p.a., GEDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di accertare la piena liceità dell’attività di riproduzione sulle rassegne stampa da loro prodotte di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici delle convenute, anche in difetto di licenza o di consenso degli autori. Le attrici hanno chiesto inoltre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] l’inibitoria della divulgazione di comunicati che qualificavano la loro attività come illegittima e il risarcimento dei danni per le attività denigratorie da loro poste in essere. A loro volta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], sia in proprio, sia quali rappresentanti delle società editrici mandanti, hanno citato in giudizio Eco e Data dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 6.12.2013, chiedendo l’inibitoria dell’attività di pubblicazione nelle loro rassegne stampa degli articoli pubblicati nei giornali e periodici della società mandanti in violazione del diritto d’autore, anche a titolo di concorrenza sleale, nonché il risarcimento dei danni. La causa, radicata a Milano, è stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, dopo che il Tribunale di Milano, adito per secondo, aveva dichiarato la litispendenza con riferimento all’accertamento della liceità/illiceità della condotta posta in essere da Eco e Data. Con sentenza del 18.1.2017 il Tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA]; ha accolto ladomanda di Eco e Data, accertando la legittimità della pubblicazione degli articoli nelle rassegne stampa anche quando autori ed editori se ne fossero riservata la riproduzione ai sensi dell’art.65 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.633 (di seguito, breviter, l.d.a.); ha rigettato le domande inibitorie e risarcitorie rivolte contro [OSCURATO:PERSONA] e Data; ha rigettato anche le domande risarcitorie e inibitorie proposte da Eco e Data. Secondo il Tribunale, l’attività di rassegna stampa si situava al di fuori dell’ambito considerato dall’art.65 l.d.a. sicché la riproduzione era comunque sempre lecita e non soggetta alla limitazione apportata dal predetto art.65 a un principio di generale di libera riproducibilità degli articoli di giornale. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e in rappresentanza delle società mandanti, hanno proposto appello, a cui hanno resistito le appellate Eco e Data proponendo appello incidentale. La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2019 ha respinto sia l’appello principale, sia l’appello incidentale, e ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionato quanto alla legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di appello ha ritenuto che la disciplina di cui all’art.65 l.d.a. fosse applicabile, anche solo a titolo di interpretazione estensiva e non analogica, alla riproduzione di articoli di giornale su rassegne stampa, ritenendo lecita pertanto l’attività di Eco e Data nei limiti fissati da tale disposizione, posto che nella fattispecie non si faceva questione di riproduzione di articoli riservati. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 10.1.2020 hanno proposto ricorso per cassazione le società GEDI Gruppo editoriale s.p.a., GEDI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Giornale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 18.2.2020 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Con atto notificato il 19.2.2020 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Appare opportuna una premessa generale per il debito inquadramento, soprattutto temporale, delle questioni trattate con il ricorso. La presente controversia è regolata ratione temporis dall’art.65 l.d.a. (come modificato dall'articolo 9 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 68 e dichiarato indispensabile dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 1.12.2009, n. 17) che al comma 1 dispone: «Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.» Occorre tuttavia tener presente l’approvazione, successiva ai fatti di causa, della direttiva UE 17.4.2019 n. 790, del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, modificativa delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, la cosiddetta «[OSCURATO:PERSONA]», il cui articolo 15, rubricato «Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online», ha introdotto un nuovo diritto in favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche, al fine di ottenere un compenso per l'utilizzo digitale dei pezzi da loro editati. [OSCURATO:PERSONA] (considerando 54) ha affermato che una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica; che l’ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online , come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli imprenditoriali e una fonte di introiti; che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano una serie di problemi nel concludere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati; che in assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci. Secondo la Direttiva (considerando 57)i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione; inoltre (considerando 58) l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico e anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Il citato art.15 ha sancito il riconoscimento agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro dei diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, fatti salvi gli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori e con l’eccezione del l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi delle pubblicazioni di carattere giornalistico. [OSCURATO:PERSONA] è stata attuata in Italia con la legge 22.4.2021 n. 53, il cui articolo 9, alla lettera h) , ha conferi to delega al Governo per prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni. L’attuazione della delega è stata quindi portata a compimento con il d.lgs. 8.11.2021 n. 177, che ha introdotto nella l.d.a. l’art.43 bis, che, tra l’altro , p er l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico ha previsto da parte de i prestatori di servizi della società dell'informazione il riconoscimento di un equo compenso , soggetto alla regolamentazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a un’equ a negoziazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori , salvo ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] e/o al [OSCURATO:PERSONA] stato attuale, quindi, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione e spetta loro un equo compenso all’esito di una leale e controllata negoziazione. La presente fattispecie è tuttavia sottratta ratione temporis alla nuova disciplina, che è scaturita proprio dalla riconosciuta esistenza di un’assenza di regolamentazione a livello europeo, e deve essere decisa alla stregua della normativa anteriore. 5. Le rassegne stampa seguono storicamente la diffusione dei giornali e rispondono all'esigenza di essere informati. La progressiva proliferazione dei giornali e l'incremento delle testate giornalistiche ha reso impossibile a imprese e privati tenersi aggiornati sulle notizie ritenute di interesse in modo esaustivo Monitorare i giornali per conto altrui è divenuto così un servizio di rassegna stampa o di media monitoring service. Perrassegna stampa si intende la lettura c omparata dei mezzi d'informazione. Inizialmente limitata allenotizie pubblicate su giornali e periodici, si è estesa a tutti gli altri media (tv,radio, giornali online ) e alle reti sociali . Le no tizie della rassegna stampa vanno a costituire un archivio. Per una testata giornalistica la rassegna stampa è parte integrante dell'attività professionale della redazione; attraverso di essa un giornale si confronta con le altre testate e rileva le notizie non pubblicate ma che invece sono apparse sugli altri giornali. Un ente pubblico che prende decisioni che hanno un impatto sulla collettività ha interesse a ritrovare sui giornali le notizie che riguardano i provvedimenti adottati e a sapere come i mezzi d'informazione registrano e commentano tali decisioni. Per un'azienda la rassegna stampa è la raccolta delle notizie più importanti (press clipping) tratte dai mezzi d'informazione, in cui vengono selezionate in ragione della loro rilevanza per l'attività dell'azienda o per le finalità specifiche dei suoi clienti; essa permette di conoscere la reputazione online di un marchio o di un’impresa edi prevenire potenziali crisi di comunicazione. Si parla invece di media monitoring per riferirsi a un’attività che, analizzando le informazioni pubbliche su un determinato soggetto, permette di esaminare i risultati di una campagna marketing e dipubbliche relazioni. 6. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.14 disp. sulla legge in generale, 65 e 71 noviesl.d.a. e 5 Direttiva CE 29/01. Le ricorrenti osservano che l’utilizzo delle opere dell’ingegno è assoggettato in linea di principio al consenso dell’autore e che le deroghe previste, in particolare quelle contenute nel capo V della l.d.a., rubricato «eccezioni e limitazioni», hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione analogica; aggiungono poi che l’art.65 l.d.a. apporta deroga ed eccezione al generale divieto di riproduzione dell’opera giornalistica con qualsiasi mezzo dell’art.13 l.d.a.; negano l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva, non consentita quando è volta a ridurre la portata della norma eccezionale con l’introduzione di nuove eccezioni; escludono, ancora, che nella specie l’art.65 l.d.a. potesse essere interpretato estensivamente sino a ricomprendere in tale norma anche le rassegne stampa; secondo le ricorrenti, infatti, l’art.65 permette la libera riproducibilità degli articoli su riviste e giornali con finalità esclusivamente informativa, per soddisfare quindi un interesse pubblico, ben diverso dall’interesse meramente privato perseguito dal beneficiario delle rassegne stampa; ricordano, infine, che l’art.71 nonies l.d.a. prescrive che le eccezioni e le limitazioni del capo V non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni dei titolari. 7. Come si è detto, la Corte di appello non si è pronunciata sulla natura eccezionale o meno della previsione dell’art.65, comma 1, avvalendosidel principio di economia processuale della «ragion più liquida» per affermare che le rassegne stampa potevano essere ritenute incluse in forza di una interpretazione estensiva della disposizione, conforme alla sua ratio, vista la finalità informativa perseguita anche dalle rassegne stampa, sia pur volta a soddisfare interessi e bisogni informativi particolari di determinate categorie di soggetti. Al riguardo, ancorché la questione sia rimasta assorbita nel percorso argomentativo della Corte capitolina, che, affrontando lo scoglio logico successivo, non si è soffermata sulla natura, eccezionale o meno, della norma, l’art.65 l.d.a. deve ritenersi effettivamente una norma di carattere eccezionale, in quanto introduttiva di eccezione alla regola generale del necessario consenso del titolare a qualsiasi utilizzo dell’opera protetta dal diritto d’autore e pertanto non applicabile ex art.14 disp.prel. cod.civ. oltre i casi e i tempi in esse considerati. La rubrica stessa del Capo V, che reca « Eccezioni e limitazioni » , parla chiaro e la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, del tutto condivisibilmente, in tal senso allorché si è occupata dell’art.70, pure incluso nello stesso Capo. Venne allora affermato che in tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n.633 (con norma di stretta interpretazione perché derogatrice alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera) trova fondamento nelle particolari finalità sopraindicate, le quali siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell'opera utilizzata escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di questa(Sez. 1, n. 2089 del 7.3.1997). Principio questoancor molto recentemente ribadito da questa Corte con l’ordinanza n.4038 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche con riferimento alla giurisprudenza europea circa la disciplina contenuta nella Dir. 2001/29/CE (CGUE 16.7.2009, C5/08, Malenovsky, 56; CGUE 26.10.2006, C-36/05,Commissione/Spagna, 31). 8. [OSCURATO:PERSONA] dissente invece dalla Corte romana circa la ritenuta ininfluenza della Convenzione di Berna, non avente, a suo dire, diretta applicazione nel diritto interno. L’art.10 della Convenzione di Berna, che risale al 1886 ma è stata ripetutamente integrata e aggiornata, da ultimo a Parigi nel 1971, regola espressamente, nell'ambito della disciplina del diritto d'autore, giornali, giornalisti, notizie e rassegne stampa, allorchè dispone: « Sont licites les citations tirées d 'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse» e cioè «Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo». [OSCURATO:PERSONA] è stata infatti ratificata dall’Italia, da ultimo nel testo riveduto a Parigi nel 1971, ad opera della legge 20.6.1978, n. 399, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.» 9. La giurisprudenza di questa Corte si è occupata delle rassegne stampa con la sentenza n.20410 del 20.9.2006, ponendosi, al di là della decisione del caso concreto, nella stessa prospettiva ermeneutica seguita dai giudici capitolini. In quel caso, infatti, la Corte osservò che l’art. 65 l.d.a., da un canto, per la considerazione della attualità degli articoli, ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, dall’altro fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne se ne sia riservata la riproduzione o la utilizzazione. Poiché in quel caso l’esistenza della riserva formulata dal titolare era pacifica, in quanto accertata, articolo per articolo, dal giudice del merito, con affermazione non contestata, la riproduzione venne ritenuta illecita, proprio nella prospettiva, non esplicitata, ma implicitamente data per scontata, dell’applicabilità dell’art.65 l.d.a. alle rassegne stampa. 10. Il divieto dell ’art.14 disp. p rel . cod.civ. riguarda solo l’integrazione delle lacune dell’ordinamento con il ricorso all’analogiae non già la mera interpretazione estensiva. L'interpretazione estensiva di disposizioni eccezionali o derogatorie, rispetto ad una disposizione avente natura di regola, che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione, non è in astratto preclusa e deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Sez. 1, n. 9205 del 1.9.1999; Sez. 5, n. 30722 del 30.12.2011; Sez. 2, n. 4657 del 28.2.2018) . 11. La ratio dell’art.65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni. Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento. Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una rassegna compilativa,altrettanto specialistica o di nicchia. La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di rassegne stampa, si rivela , ad attenta analisi, fuorviante: in entrambi i casi vi è un interesse generale, collettivo e più ampio, alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto. Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, impresso dal ricordato art.10 della Convenzione di Berna. La finalità di lucro è ininfluente, in quanto non considerata nella disposizione dell’art.65 l.d.a., ma solo nel secondo comma dell’art.101 l.d.a. (s u cui infra ) e comune anche alla diffusione di giornali e riviste. I ricorrenti hanno anche richiamato l’art.71 nonies l.d.a. che prescrive che le eccezioni e le limitazioni del capo V non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni dei titolari, senza però individuare uno specifico pregiudizio e soprattutto senza confutare le considerazioni al riguardo espresse dalla Corte distrettuale alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, per escludere, con accertamento di fatto non sindacabile, il pregiudizio con riferimento alla pretesa alternatività dei prodotti e alla modalità di fruizione del servizio. 12. L’interpretazione estensiva seguita dalla sentenza impugnata deve quindi essere ritenuta condivisibile ratione temporis, quanto al regime anteriore all’introduzione del ricordato art.43 bis l.d.a., che ha attuato in Italia la Direttiva europea, animata proprio dall’intento, come si è visto, di rafforzare la tutela dei diritti spettante agli editori, sia pur gravati dall’onere di una negoziazione equa del compenso. Le conclusioni così raggiunte esimono dal valutare la complessa e articolata questione di legittimità costituzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria illustrativa. 13. Con il secondo e subordinato motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del dovere di pronunciare su tutta la domanda exart.112 c.p.c. e comunque per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo. I ricorrenti, dopo aver premesso che il Tribunale aveva ritenuto l’attività di Eco e Data estranea all’art.65 l.d.a. e ne aveva tratto la conseguenza della liceità della riproduzione di tutti gli articoli di giornale, espressamente riservati o meno che fossero, osservano che l’interpretazione accolta dalla Corte di appello, nel senso dell’applicabilità alla fattispecie delle rassegne stampa dell’art.65 l.d.a., con i limiti in esso indicati (e quindi non nel caso di espressa riserva) avrebbe dovuto condurla ad accogliereparzialmente i primi due motivi di appello. E ciò al fine di dire illecita la condotta di Eco e Data laddove consistente nella riproduzione di articoli di giornale espressamente riservati con riferimento alla domanda di accertamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Data e, al contempo, accogliere parzialmente la richiesta di inibitoria con riferimento anche in questo caso alla riproduzione di articoli di giornale espressamente riservati. La Corte di appello, a pagina 15, ha affermato che nella specie non si faceva questione di articoli protetti dalla riserva. In altri termini, ha escluso che fosse stato dedotto e dimostrato che Eco e Data avessero pubblicato articoli riservati. Ciò, come osservano i ricorrenti, poteva valere solo con riferimento alle domande da loro proposte, volte a sanzionare e inibire l’illecito lamentato, ma non con riferimento alla domanda di accertamento proposto dalle attrici che non distingueva tra articoli riservati e no e che era stata accolta integralmente dal Tribunale predicando tout court le cita la riproduzione di rassegna stampa degli articoli, quand’anche riservati, sulla base della ritenuta estraneità della fattispecie all’art.65 c l.d.a. Opinione questa correttamente disattesa ut supra dalla Corte territoriale. 14. È da escludere in primo luogo che il motivo non sia adeguatamente specifico e autosufficiente, come sostengono i controricorrenti. Il contenuto della domanda di accertamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Data viene riferito nella sentenza impugnata e comunque dalle stesse ricorrenti, anche con riferimento al prodotto documento B) e non distingueva fra articoli riservati e non riservati : per ciò solo includeva la richiesta di accertamento della liceità anche della pubblicazione di articoli riservati, quale parte di un insieme più vasto. Il Tribunale di Roma, in ogni caso, ha accolto la domanda delle attrici, accertando che le rassegne stampa potevano pubblicare, anche in difetto di consenso, articoli e informazioni già pubblicati su giornali e periodici (pag.2) al di fuori dei limiti di cui all’art.65 l.d.a., ritenuta norma non pertinente alla fattispecie. Non vi è quindi dubbio che il Tribunale abbia ritenuto lecita l’attività di inclusione in rassegna stampa anche degli articoli riservati. 15. È pur vero, come obiettano le controricorrenti, che i motivi di appello non investivano espressamente il tema della riserva ex art.65 l.d.a. e tantomeno chiedevano esplicitamente alla Corte di secondo grado, almeno in subordine, di modulare il proprio responso, distinguendo fra le due ipotesi , e di dichiarare l’illiceità quantomeno per gli articoli riservati. E tuttavia l’invocazione del principio devolutivo non giova ai controricorrenti: il gravame aveva investito il capo di decisione e nel più sta il meno. Negando che nelle rassegne stampa potessero essere inclusi tutti gli articoli, le appellanti avevano anche sostenuto che non potessero esservi inclusi gli articoli oggetto di riserva di riproduzione autorizzata. 16. Pertanto, allorché la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello e nello sviluppo di un diverso (e corretto) percorso argomentativo rispetto a quello seguito dal Tribunale, ha ritenuto che l’art.65 l.d.a., interpretato estensivamente, si applicasse alla fattispecie in conformità alla sua ratio, con i limiti in esso indicati (ancora una volta correttamente!) non poteva non trarne tutte le conseguenze e non riformare la sentenza di primo grado laddove, con riferimento alla domanda attorea di Eco e Data, aveva ritenuto la liceità della riproduzione anche degli articoli riservati. E ciò a prescindere dal fatto che le appellanti con riferimento alla loro domanda di accertamento dell’illecito avessero dedotto e dimostrato che la pubblicazione di articoli riservati fosse in concreto avvenuta. 17. Il motivo va conseguentemente accolto nei sensi di cui in motivazione e la Corte al riguardo può decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per statuire correttamente sulla domanda di accertamento proposta dalle parti attrici, escludendo così il diritto di riprodurre gli articoli oggetto di espressa riserva ex art.65 l.d.a. 18. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per motivazione inesistente su di un fatto decisivo per il giudizio. La sentenza sarebbe nulla perché la Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo la propria apodittica affermazione circa l’assenza di prova del fatto, rilevante per quanto ritenuto dalla stessa Corte, dell’esistenza di articoli inclusi nelle rassegne stampa e oggetto di espressa riserva ai sensi dell’art.65 l.d.a. Si sarebbe in conseguenza di fronte a una motivazione meramente apparente, inidonea a dar conto del fondamento della decisione. 19.Il motivo è infondato. La Corte di appello con la citata formulazione di pag.15, quarto e quinto rigo («il caso di specie (in cui non si fa questione della riproduzione di articoli oggetto di riserva»), ha assunto che non fosse mai stato dedotto e provato che Eco e Data avessero riprodotto articoli oggetto di riserva exart.65 l.d.a. Il percorso logico seguito dal giudice è chiarissimo e per confutarlo sarebbe stato sufficiente alle attuali ricorrenti indicare quando e come avessero dedotto e provato tale circostanza negli atti di causa. 20. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2598 cod.civ. e 101 l.d.a. Secondo le ricorrenti, la decisione della Corte di appello sarebbe errata laddove (pag.14, capoverso) aveva desunto dalla liceità della riproduzione degli articoli di giornale non riservati in rassegna stampa l’automatico corollario della liceità concorrenziale ex art.2598 cod.civ. e 101 l.d.a. dell’attività di riproduzione quotidiana e sistematica. 21. Il motivo è infondato. Giustamente la Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere ritenuto atto contrario alla correttezza professionale (art.2598, n.3. cod.civ.) e agli usi onesti in materia giornalistica la riproduzione in rassegna stampa di articoli nel rispetto dell’art.65 l.d.a., non ammettendosi così il doppio scrutinio implicitamente evocato dalle ricorrenti, che sembrano voler cogliere l’illiceità concorrenziale a prescindere da qualsiasi accertamento di fatto circa le concrete modalità della produzione e commercializzazione delle rassegne stampa. L’art.101 l.d.a., del resto, come ritenuto dalla Corte di appello, si riferisce alle informazioni e alle notizie e non ai veri e propri articoli e quindi effettivamenteal dato informativo grezzo e non elaborato. Come è noto, tra la norma di cui all'art. 2598 cod. civ. (atti di concorrenza sleale) e quella di cui all'art. 101 l.d.a. (divieto di taluni atti di concorrenza sleale) intercorre un rapporto di specialità: infatti, mentre l'art. 2598 cod. civ. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, l'art. 101 l.d.a. prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica, espressione questa che costituisce una specificazione di quei mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ai quali si richiama più genericamente l'art. 2598 cod. civ. (Sez. 1, n. 5346 del 10.5.1993). L’assunto della Corte di appello non è affatto contrario all’insegnamento della già ricordata sentenza n.20410 del 2006 di questa Corte, che ha ritenuto in violazione dell’art.2598 cod.civ. e dell’art.101 l.d.a. la condotta di chi aveva incluso in rassegna stampa articoli oggetto di espressa riserva. 21. Il ricorso va quindi accolto solo con riferimento al motivo n.2, e nei sensi di cui in motivazione, con la successiva decisione nel merito come sopra indicato nel § 17. Gli altri motivi debbono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, sia in ragione della reciproca soccombenza, sia in ragione della novità della questione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe decidend
Sentenza Cassazione n. 01651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris