CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 07940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2128/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleriadella Corte Suprema di Cassazione , rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Roma, via Fezzan n. 65, presso lo studio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: comitato AC –16/01/2023 r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, n. 5822/2017 del 18 settembre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma , esclusa la decadenza processuale dell’attore, ritenuta invece dal Tribunale, ha rigettato nel merito la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato di accertare e dichiarare la propria esclusiva competenza a compiere l’attività di certificazione e autenticazione delle opere di [OSCURATO:PERSONA] , con la conseguente declaratoria di nullità o annullabilità o inefficacia della delibera del Centro studi dell'opera di [OSCURATO:PERSONA] , resa in data 27 settembre 2006, con la quale veniva costituita e resa operante la Sezione per la verifica dell'autenticità delle opere di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale ha r itenuto: a) che il termine di decadenza previsto dall'articolo 24 del codice civile non si applichi all'impugnazione di una delibera che, come nel caso di specie, regola la costituzione di una sezione alla quale è destinata l'attività di autenticazione dell'opera, atteso che tale termine decadenziale si applicherebbe alle sole azioni aventi per oggetto l'impugnazione dell'esclusione dell'associato, diverse dunque da quella proposta nella fattispecie; b) che il motivo di appello avente a oggetto la rivendicazione della titolarità esclusiva alla certificazione da parte dell'originario attore era in parte assorbito e in parte inammissibile r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per difetto della necessaria specificità. In relazione a tale ultimo aspetto, il giudice di secondo grado ha osservato che, avendo il Tribunale, oltre a dichiarare la decadenza dalla domanda, escluso altresì la fondatezza della stessa nel merito in quanto “la documentazione prodotta … non era idonea a riconoscergli un diritto che per legge appartiene agli eredi legittimi dell’autore delle opere”, l’appellante non aveva proceduto “alla specifica confutazione della idoneità dei documenti prodotti per conferirgli il diritto di autentica delle opere dello scultore”. Ha, poi, soggiunto la sentenza impugnata che la tutela del diritto morale d'autore, cui era riconducibile la pretesa del [OSCURATO:PERSONA], spetta all'artista e , alla sua morte , ai soggetti individuati dall’art. 23 della legge n . 633 del 1941 ( coniuge , f igli e , in mancanza, genitori , altri ascendenti e discendenti , sorelle e loro discendenti e, in via eccezionale , il P residente del Consiglio dei ministri),tra i quali quindi non risultano altri soggetti , nemmeno nelle ipotesi che tale designazione provenga d a ll'autore stesso ; c ) che la delibera impugnata era legittima, sia perché il profilo di annullabilità formale per mancataindicazione dei nominativi dei membri votanti a favore e contrari non era stato sollevato con l'atto di citazione in primo grado , sia perché l'individuazione del presidente della costituenda Sezione, nella persona dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], non costituiva vizio di legittimità idoneo a travolgere la decisione presa dall'associazione,in quanto essa risultava pienamente conforme all'articolo 10 dello statuto, atteso che la predetta presidente, pur non essendo erede dello scultore , era tra i soggetti legittimati a presiedere. 3. Avverso tale decisione Floriano D e S anti ha proposto ricorso affidato a cinquemotivi.r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il C ent ro studi dell'opera di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: « 1) Violazione /errata applicazione degli articoli 356 c.p.c. e 111 , comma 6 C ost . - O messo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti», deducendo che la Corte avrebbe errato nella parte in cui , pur ritenendo tempestiva l'impugnativa esperita in primo grado dal ricorrente, avrebbe omesso di disporre l'assunzione dei mezzi di prova come precisati nella memoria ex art. 183, sesto comma , n . 2 c .p.c., sebbene detta richiesta fosse stata espressamente reiterata nelle conclusioni dell'atto d'appello, così come negli atti difensivi di entrambe le controparti; nel caso di specie, nessuna motivazione , neppure implicita,si rinve r rebbe sul punto nella sentenza gravata , con conseguente violazione delle norme denunciate come lese. La censura è inammissibile poiché, in violazione dei criteri di specificità dei motivi di ricorso previsti dal combinato disposto degli articoli 366,primo comma , n . 6 ) e 369 , secondo comma , n . 4)cod. proc . civ ., non indica - n é trascrivendoli , n é allegandoli - i capitoli di prova della cui mancata ammissione si lamenta. Il motivo è, del resto, inammissibile anche per difetto di attinenza alla ratio decidendidella sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha rigettato nel merito la domanda di riconoscimento del diritto esclusivo dell’attore di autenticare e certificare le opere di Mastroianni per una ragione di carattere giuridico, ossia perché un tale diritto non potrebbe mai spettare a chi, come l’attore, non rientra in alcuna delle categorie di soggetti di cui all’art. 23 della r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 22 aprile 1941, n. 633: tale argomento , in diritto , è pregiudiziale e autosufficiente a determinare il rigetto della domanda, rispetto all’accertamento dei fatti che, dunque , rimane assorbito. b) Secondo motivo: « 2) Violazione /errata applicazione dell'articolo 82 c.p.c.; manifesta illogicità», deducendo che l a Corte territoriale avrebbe illogicamente affermato che il secondo motivo di appello del ricorrente, afferente alla propria legittimazione attiva, era in parte assorbito e in parte inammissibile , in quanto privo della necessaria specificità, atteso che l'affermazione di assorbimento sarebbe contrastante con l'integrale accoglimento del motivo di appello in tema di legittimazione e , sotto diverso profilo,contraddittoria apparirebbe la tesi di una presunta assenza di specificità, posto che l'attore aveva agito non solo nella qualità di membro dell'ente avversario, quanto soprattutto in quella di titolare di un diritto soggettivo perfetto, rappresentato dalla rivendicata potestà esclusiva di svolgimento di attività certificative ed autenticative dell'opera del Mastroianni , come del resto si evinceva dalle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado; mentre, sotto ultimo profilo , totalmente infondato sarebbe l'assunto secondo cui i diritti azionati spetterebbero unicamente agli eredi dell'artista, posto che l'art . 20 della legge n . 633 del 1941 prevede come diritto morale unicamente quello di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi sua trasformazione, senza che in alcun modo possa ritenersi assorbita in tale qualificazione l'azione svolta nel presente giudizio. Il motivo non può trovare accoglimento. La censura è riferita al secondo motivo di appello, con cui si deduceva che l’attore aveva agito in quanto titolare di un proprio diritto autonomo (di esclusiva r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la certificazione e autenticazione delle opere del Maestro) e non quale componente del Comitato. La Corte di appello ha statuito che tale motivo, nella parte in cui il diritto autonomo era invocato per contestare la statuizione di decadenza del Tribunale, era assorbito dall’esclusione della decadenza, per effetto dell’accoglimento del primo motivo di appello; ed era, per il resto, inammissibile per difetto di specificità della censura rispetto alla statuizione del T ribunale di inidoneità della documentazione prodotta a comprovare il diritto dell’attore. In tale contesto , la statuizione di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di gravame viene censurata in maniera non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente, invero, si limita ad affermare che è manifestamente illogica la contestazione, mossagli dalla sentenza qui impugnata, come si legge a pag. 9 del ricorso, “di non aver confutato (ovvero: dimostrato l’erroneità o l’infondatezza) dei documenti da esso stesso prodotti”. Così facendo, però, il ricorrente valorizza oltre misura quello che è chiaramente un semplice refuso contenuto nella motivazione della sentenza, nel passaggio sopra riportato testualmente in narrativa (non avere, cioè, l’appellante proceduto “alla specifica confutazione della idoneità dei documenti prodotti per conferirgli il diritto di autentica delle opere dello scultore”), chiaro essendo invece, dal contesto, che la mancata confutazione riguardava la “inidoneità” – e non la idoneità – ritenuta dal T ribunale . Per concludere: laddove, nel passo riportato, si legge “idoneità” deve chiaramente leggersi, invece, “inidoneità”. c) Terzo motivo: «3) E rronea applicazione/ v iolazione dell'articolo 23 c.c.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha ritenuto inammissibile la domanda di r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] annullabilità della delibera impugnata per mancata indicazione dei votanti favorevoli o contrari, sia perché tale questione sarebbe rilevabile d'ufficio, sia perché l'omissione si risolverebbe in un grave vizio formale inficiante la validità della decisione, in quanto non permetterebbe all'associato assente di verificare il doveroso rispetto delle norme statutarie, come pure al dissenziente di far constare la propria decisione negativa. Il motivoè in fondato. Il ricorrente deduce che tratt asi di questione rilevabile d’ufficio; al contrario, va rilevato che tale questione, in quanto questione di annullabilità –e non di nullità – della delibera, come pacificamente ritenuto anche dal ricorrente, non poteva né può essere rilevata d’ufficio, occorre ndo invece una specifica deduzione dell’impugnante, nella speci e esclusa dalla Corte territorialesenza alcuna specifica confutazione al riguardo. d) Quarto motivo: «4) E rronea applicazione/ v iolazione dell'articolo 82 c.p.c.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di dichiarare estromess a dal giudizio la signora [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto del tutto estraneo ai fatti di causa e carente di legittimazione a intervenire in lite, in quanto né erede, né discendente del Mastroianni. Il motivo è inammissibile, perché la questione della legittimazione all’intervento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], effettuato nel primo grado del giudizio, avrebbe dovuto essere sollevata con l’atto di appello, e ciò non è dedotto essere avvenuto. e) Quinto motivo: «5) E rronea applicazione/ v iolazione del D.M. n° 55/2014», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella quantificazione delle spese legali poste a carico del ricorrente nella misura di 9.515,00 €, in quanto determinata da un r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] calcolo che applica i parametri previsti per le controversie di valore indeterminato e con complessità alta. Il motivo è inammissibile , in quanto lamenta una pretesa violazione dei parametri de lle tariffe forensi , limitandosi apoditticamente a qualificare come “intuibile” che oggetto del giudizio fosse un valore ricompreso tra 5.200,00 e i 26.000,00 €, senza in alcun modo dedurre e argomentare le specifiche questioni giuridiche che sorreggerebbero tale conclusione, in presenza di una diversa qualificazione del valore resa nella sentenza impugnata. Sotto il diverso e concorrente profilo , secondo cui la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere di particolare complessità la causa di valore indeterminato, va rilevato che la valutazione di complessità della causa è una valutazione discrezionale spettante al giudice di merito; dunque, essa non censurabile in questa fase semplicemente per v iolazione della tariffa approvata con il D.M. n. 55 del 2014, come invece fa il motivo in esame. 2. La soccombenza regola le spese di lite della presente fase , secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi r.g. n. 02128/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a