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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11030/2026

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tta e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2283/2023depositata il 28/03/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo nei confronti diMarco [OSCURATO:PERSONA], ingiungendogli il pagamento della somma di €.Numero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026325.336,11 a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a titolo di saldo perl’attività professionale giudiziale da questi svolta in favore dell’ingiunto,suo cliente, diretta a contrastare le azioni esecutive intraprese contro dilui dal fratello, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e il Tribunale di Romarevocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di€. 19.011,17 a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Impugnava la sentenza [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], contestando la revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo, in viasubordinata, la condanna del cliente al pagamento della somma di €.325.336,11.La Corte territoriale, con sentenza n. 2283/2023, confermavaintegralmente la pronuncia di primo grado, sostenendo, per quantoancora qui di interesse:- con riguardo allo scaglione corrispondente al valore dellacontroversia, la liquidazione era stata calcolata adeguandola al valoreeffettivo e sostanziale della controversia ai sensi dell’art. 6 d.m. n.127/2004 e dell’orientamento seguito dalla Corte di legittimità, essendoravvisabile una manifesta sproporzione rispetto al valore derivantedall’applicazione delle norme del codice di rito;- sebbene a ogni difensore vada liquidato l’importo per la concretafirmatario degli atti difensivi: quindi, il compenso doveva essere attribuitonella misura del 50%;-le dichiarazioni rese dinanzi al Consiglio dell’Ordine dall’avv.Castrucci, non ribadite dalla stessa sentita come teste, non assumevanorilevanza probatoria e la parte appellante all’udienza di precisazione delleNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026conclusioni si era soltanto riportata ai propri scritti, senza reiterarespecificatamente alcuna richiesta istruttoria.2.

La sentenza è stata impugnata per la cassazione da GregorioIannotta, con ricorso affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce “violazione dei principi e norme cheregolano la determinazione del valore della controversia ai fini dellaliquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, edin particolare degli artt. 10, 12, 14 e 17 c.p.c.: art. 360 n. 3) c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dei criteri e norme nella liquidazione deglionorari di avvocato a carico del cliente ed in particolare degli artt. 5 e 6del D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004, operante ratione temporis: art. 360 n.3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: art. 360 n. 4)c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello abbia erratonell'applicare al caso di specie l’art. 6, comma 2, della tariffa professionalevigente ratione temporis (relativa alla manifesta diversità tra valoreeffettivo della controversia e valore previsto a norma del codice diprocedura civile), anziché gli artt. 10 e ss. c.p.c.

In particolare, osservache la Corte avrebbe dovuto tenere conto dell'oggetto della domanda almomento iniziale della lite, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., in forza delquale il valore per le cause di opposizione all'esecuzione forzata sidetermina dal credito per cui si procede; il valore del credito per cui siprocede corrisponde all'intero credito fatto valere in sede esecutiva che -secondo quanto indicato dalla giurisprudenza - si individua, primaNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell'inizio dell'esecuzione, in base al precetto e, quando invece l'esecuzioneè iniziata, in base all'importo del credito di cui al pignoramento.

Alla lucedel fatto che il credito per cui si richiedeva l'esecuzione forzata era di oltre10 milioni di euro e, per altri giudizi, di 15 milioni, le parcelle erano statecalibrate a tali valori, distinguendo tra i diversi giudizi.

Sostiene ilricorrente che sia evidente l'erroneità della statuizione della Corted'Appello nella parte in cui, violando le norme sopraindicate, haconfermato la rideterminazione operata dal Tribunale in relazione allecause di valore di €. 250.000,00, corrispondente alla sola somma ritenutaesigibile in fase esecutiva.1.1.

Il motivo è infondato.Nel determinare gli importi delle parcelle riferite ai numerosi attigiudiziali, il ricorrente ha fatto riferimento al petitum dei giudizipresupposti (oscillanti tra 10 e 15 milioni di euro).

Di contro, la Corted’Appello di Roma ha confermato la base di calcolo individuata dalTribunale di Roma ai fini della liquidazione degli onorari dell’avvocatoIannotta, prendendo in considerazione il pagamento rateale del residuo delcorrispettivo di 450.000 azioni cedute da [OSCURATO:PERSONA] al fratello, paria €. 10.000.000,00, mediante versamento di quaranta rate trimestralidell’importo di €. 250.000,00 cadauna; ciò, sulla base dell’assunto che erastato negato il diritto di procedere esecutivamente per somme eccedenti aquel minore importo, secondo le deduzioni dello stesso appellante.La liquidazione degli onorari ottenuta sull’indicata base di calcolo nonmerita censura, in quanto è stata effettuata nel rispetto dell’art. 6, comma2, d.m. n. 127 del 2004, secondo il quale: «Nella liquidazione degli onoraria carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo dellacontroversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quellopresunto a norma del codice di procedura civile».Numero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, laSuprema Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini della determinazionedel valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quelloeffettivo e, qualora esso risulti in una misura sensibilmente diversa daquella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concretoimporto oggetto della decisione.

Il giudice deve verificare se la sommadomandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo dellacontroversia», così come determinato anche in ragione dell'entitàeconomica dell'interesse sostanziale; ove ravvisi una manifestasproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia,qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, il giudice ha unagenerale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorarioall'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenzaeconomica della controversia.Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi,l'indagine che di volta in volta il giudice di merito deve compiere è quelladi verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenutoconto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importooggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimentoidoneo, ovvero se lo stesso si riveli inadeguato rispetto all'effettivo valoredella controversia (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 28885 del 18/10/2023;Cass.

Sez. 6 - 2 n. 18942 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 18507 del12/7/2018).Nel caso di specie già il Tribunale di Roma ha verificato l'attività difensivache l’avvocato ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità delcaso specifico, e ha ritenuto che l'importo totale del credito di cui al saldoprezzo del contratto di cessione delle azioni non corrispondeva all'effettivovalore della controversia, data l’evidente sproporzione rispetto a quantopoi effettivamente esigibile e riconosciuto alla controparte, anche inNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale; dunque, haindividuato e applicato il diverso valore di riferimento con ragionamentoimmune da vizi logici e giuridici.

Confermando la rideterminazione delleparcelle effettuata dal primo giudice, la Corte d’Appello di Roma ha fatto,a sua volta, corretta applicazione della disposizione tariffaria e dei principidi diritto sopra richiamati.2.

Con il secondo motivo si deduce “violazione degli artt. 183, comma6, c.p.c., 281-quinquies c.p.c., 345 e 346 c.p.c.: art. 360 n. 3) c.p.c. -Violazione e falsa applicazione del principio di effettività del diritto di difesadi cui agli artt. 24 e 111 Cost: art. 360 n. 3 c.p.c - Violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. nonché dei principi e norme che impongonoal giudice di valutare il contegno delle parti nel processo: art. 360 n. 3)c.p.c. - Violazione dei principi e norme che regolano il compensodell’avvocato in relazione all’art. 2233 c.c. nonché in relazione alla legge794 del 1942 e sue successive modifiche ed al regolamento di cui al D.M.127 del 2004, operante ratione temporis: art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazionedell’art. 6 della legge n. 794 del 1942 nonché violazione della normaregolamentare di cui all’art. 7 del D.M. 127 del 2004, operante rationetemporis: art. 360 n. 3) c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 n. 5)c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare ladecurtazione del 50% degli onorari dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è incorsa nelledenunciate violazioni, in quanto: ha disatteso le richieste istruttorieavanzate espressamente e tempestivamente, dirette a comprovare losvolgimento in via esclusiva dell’attività professionale resa in favore diMarco [OSCURATO:PERSONA], né ha valutato la complessiva condotta processualedell’appellante, dalla quale pure emergeva la volontà inequivoca diinsistere nella richiesta istruttoria pretermessa; ha violato e falsamenteapplicato l’art. 6 della legge n. 794 del 1942, nonché la normaNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026regolamentare di cui all’art. 7 del d.m. n. 127 del 2004, applicabile al casoin esame: disposizioni che non prescrivono alcuna automatica riduzionedel 50% conseguente alla partecipazione di altro difensore, ma che, alcontrario, riconoscono il diritto al compenso per l’attività effettivamenteespletata.2.1.

Il motivo non può essere accolto.Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità di tutte le doglianzeveicolate attraverso il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ricorrendol’ipotesi della c.d.

«doppia conforme», attualmente prevista dall’art. 360,comma 4, c.p.c., che si applica alla fattispecie: il ricorrente, al fine dievitare l’inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(per tutte: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022).Con riferimento alla dimidiazione della parcella in violazione di legge,l'art. 7, comma 1 d.m. n. 127/2004 prevede, con disposizione analoga aquella di cui all’art. 7 d.m. 585/1994 e all'art. 6 della legge n. 794/1942,che nel caso in cui «incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno hadiritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nellaliquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un soloavvocato».

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, il diritto diciascun difensore all’intero onorario rimane escluso ove, essendo statorichiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essaindicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta inmodo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poisommate nella specifica (Cass. Sez. 6-2, n. 29822 del 18/11/2019; Cass.Sez. 2, n. 19255 del 19/07/2018; Cass. Sez. 2 n. 9242 del 12/7/2000).Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi,dopo avere escluso in fatto che fosse stata raggiunta la prova delloNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026svolgimento di tutte le prestazioni da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Invece,la diversa tesi del ricorrente in ordine al fatto che le dichiarazioni dellacollaboratrice di studio avanti al Consiglio dell’Ordine dimostrassero chetutta l’attività era stata svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non può trovareingresso in questa sede, in ragione dell’inammissibilità del motivo propostoex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.L’ulteriore doglianza del ricorrente in ordine alla mancata ammissionedella prova orale, che avrebbe consentito di provare il compimento di tuttal’attività professionale in via esclusiva da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],risulta a sua volta inammissibile.In primo luogo, a fronte dell’ordinanza del giudice di primo grado chenon aveva ammesso i capitoli di prova formulati dall’odierno ricorrente inquanto relativi a fatti non contestati, formulati in termini generici osuscettibili di prova documentale, il ricorrente neppure allega di avereproposto specifico motivo di appello al fine censurare tale pronuncia,limitandosi a evidenziare di avere riproposto le sue istanze istruttorie inappello.

Diversamente, come già statuito dalla Suprema Corte, sarebbestata necessaria la proposizione di specifico motivo di appello al fine dicensurare la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova e cosìlegittimamente devolvere al giudice di secondo grado la questione eottenere una diversa valutazione delle richieste istruttorie (Cass. Sez. 2 n.1532 del 22/1/2018, Cass. Sez. 1 n. 5715 del 12/3/2014, Cass. Sez.

L n.4717 del 27/2/2014).

Per di più, si impone il richiamo all’orientamentodella Suprema Corte, in ordine alla necessità di illustrare la decisività delmezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. Sez. 3, n.32574 del 14/12/2024; Cass. Sez. 3, n. 30810 del 06/11/2023; Cass. Sez.6 - 1, n. 16214 del 17/06/2019); il ricorrente, non facendo neppurespecifico riferimento al contenuto dei capitoli di prova non ammessi, nulladeduce né al fine di fare emergere -almeno in questa sede- l’erroneità dellaNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli medesimi, né in ordinealla decisività di tali capitoli di prova.3.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con ladistrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.000,00 per compensi,oltre a €. 200,00 per esborsi e al 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, IVA e CPA ex lege, con distrazione in favore degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tta e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2283/2023depositata il 28/03/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo nei confronti diMarco [OSCURATO:PERSONA], ingiungendogli il pagamento della somma di €.Numero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026325.336,11 a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a titolo di saldo perl’attività professionale giudiziale da questi svolta in favore dell’ingiunto,suo cliente, diretta a contrastare le azioni esecutive intraprese contro dilui dal fratello, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e il Tribunale di Romarevocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di€. 19.011,17 a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Impugnava la sentenza [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], contestando la revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo, in viasubordinata, la condanna del cliente al pagamento della somma di €.325.336,11.La Corte territoriale, con sentenza n. 2283/2023, confermavaintegralmente la pronuncia di primo grado, sostenendo, per quantoancora qui di interesse:- con riguardo allo scaglione corrispondente al valore dellacontroversia, la liquidazione era stata calcolata adeguandola al valoreeffettivo e sostanziale della controversia ai sensi dell’art. 6 d.m. n.127/2004 e dell’orientamento seguito dalla Corte di legittimità, essendoravvisabile una manifesta sproporzione rispetto al valore derivantedall’applicazione delle norme del codice di rito;- sebbene a ogni difensore vada liquidato l’importo per la concretafirmatario degli atti difensivi: quindi, il compenso doveva essere attribuitonella misura del 50%;-le dichiarazioni rese dinanzi al Consiglio dell’Ordine dall’avv.Castrucci, non ribadite dalla stessa sentita come teste, non assumevanorilevanza probatoria e la parte appellante all’udienza di precisazione delleNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026conclusioni si era soltanto riportata ai propri scritti, senza reiterarespecificatamente alcuna richiesta istruttoria.2. La sentenza è stata impugnata per la cassazione da GregorioIannotta, con ricorso affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “violazione dei principi e norme cheregolano la determinazione del valore della controversia ai fini dellaliquidazione degli onorari spettanti all’avvocato nei confronti del cliente, edin particolare degli artt. 10, 12, 14 e 17 c.p.c.: art. 360 n. 3) c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dei criteri e norme nella liquidazione deglionorari di avvocato a carico del cliente ed in particolare degli artt. 5 e 6del D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004, operante ratione temporis: art. 360 n.3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: art. 360 n. 4)c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello abbia erratonell'applicare al caso di specie l’art. 6, comma 2, della tariffa professionalevigente ratione temporis (relativa alla manifesta diversità tra valoreeffettivo della controversia e valore previsto a norma del codice diprocedura civile), anziché gli artt. 10 e ss. c.p.c. In particolare, osservache la Corte avrebbe dovuto tenere conto dell'oggetto della domanda almomento iniziale della lite, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., in forza delquale il valore per le cause di opposizione all'esecuzione forzata sidetermina dal credito per cui si procede; il valore del credito per cui siprocede corrisponde all'intero credito fatto valere in sede esecutiva che -secondo quanto indicato dalla giurisprudenza - si individua, primaNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell'inizio dell'esecuzione, in base al precetto e, quando invece l'esecuzioneè iniziata, in base all'importo del credito di cui al pignoramento. Alla lucedel fatto che il credito per cui si richiedeva l'esecuzione forzata era di oltre10 milioni di euro e, per altri giudizi, di 15 milioni, le parcelle erano statecalibrate a tali valori, distinguendo tra i diversi giudizi. Sostiene ilricorrente che sia evidente l'erroneità della statuizione della Corted'Appello nella parte in cui, violando le norme sopraindicate, haconfermato la rideterminazione operata dal Tribunale in relazione allecause di valore di €. 250.000,00, corrispondente alla sola somma ritenutaesigibile in fase esecutiva.1.1. Il motivo è infondato.Nel determinare gli importi delle parcelle riferite ai numerosi attigiudiziali, il ricorrente ha fatto riferimento al petitum dei giudizipresupposti (oscillanti tra 10 e 15 milioni di euro). Di contro, la Corted’Appello di Roma ha confermato la base di calcolo individuata dalTribunale di Roma ai fini della liquidazione degli onorari dell’avvocatoIannotta, prendendo in considerazione il pagamento rateale del residuo delcorrispettivo di 450.000 azioni cedute da [OSCURATO:PERSONA] al fratello, paria €. 10.000.000,00, mediante versamento di quaranta rate trimestralidell’importo di €. 250.000,00 cadauna; ciò, sulla base dell’assunto che erastato negato il diritto di procedere esecutivamente per somme eccedenti aquel minore importo, secondo le deduzioni dello stesso appellante.La liquidazione degli onorari ottenuta sull’indicata base di calcolo nonmerita censura, in quanto è stata effettuata nel rispetto dell’art. 6, comma2, d.m. n. 127 del 2004, secondo il quale: «Nella liquidazione degli onoraria carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo dellacontroversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quellopresunto a norma del codice di procedura civile».Numero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, laSuprema Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini della determinazionedel valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quelloeffettivo e, qualora esso risulti in una misura sensibilmente diversa daquella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concretoimporto oggetto della decisione. Il giudice deve verificare se la sommadomandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo dellacontroversia», così come determinato anche in ragione dell'entitàeconomica dell'interesse sostanziale; ove ravvisi una manifestasproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia,qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, il giudice ha unagenerale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorarioall'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenzaeconomica della controversia.Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi,l'indagine che di volta in volta il giudice di merito deve compiere è quelladi verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenutoconto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importooggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimentoidoneo, ovvero se lo stesso si riveli inadeguato rispetto all'effettivo valoredella controversia (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 28885 del 18/10/2023;Cass. Sez. 6 - 2 n. 18942 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 18507 del12/7/2018).Nel caso di specie già il Tribunale di Roma ha verificato l'attività difensivache l’avvocato ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità delcaso specifico, e ha ritenuto che l'importo totale del credito di cui al saldoprezzo del contratto di cessione delle azioni non corrispondeva all'effettivovalore della controversia, data l’evidente sproporzione rispetto a quantopoi effettivamente esigibile e riconosciuto alla controparte, anche inNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale; dunque, haindividuato e applicato il diverso valore di riferimento con ragionamentoimmune da vizi logici e giuridici. Confermando la rideterminazione delleparcelle effettuata dal primo giudice, la Corte d’Appello di Roma ha fatto,a sua volta, corretta applicazione della disposizione tariffaria e dei principidi diritto sopra richiamati.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione degli artt. 183, comma6, c.p.c., 281-quinquies c.p.c., 345 e 346 c.p.c.: art. 360 n. 3) c.p.c. -Violazione e falsa applicazione del principio di effettività del diritto di difesadi cui agli artt. 24 e 111 Cost: art. 360 n. 3 c.p.c - Violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c. nonché dei principi e norme che impongonoal giudice di valutare il contegno delle parti nel processo: art. 360 n. 3)c.p.c. - Violazione dei principi e norme che regolano il compensodell’avvocato in relazione all’art. 2233 c.c. nonché in relazione alla legge794 del 1942 e sue successive modifiche ed al regolamento di cui al D.M.127 del 2004, operante ratione temporis: art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazionedell’art. 6 della legge n. 794 del 1942 nonché violazione della normaregolamentare di cui all’art. 7 del D.M. 127 del 2004, operante rationetemporis: art. 360 n. 3) c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 n. 5)c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare ladecurtazione del 50% degli onorari dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è incorsa nelledenunciate violazioni, in quanto: ha disatteso le richieste istruttorieavanzate espressamente e tempestivamente, dirette a comprovare losvolgimento in via esclusiva dell’attività professionale resa in favore diMarco [OSCURATO:PERSONA], né ha valutato la complessiva condotta processualedell’appellante, dalla quale pure emergeva la volontà inequivoca diinsistere nella richiesta istruttoria pretermessa; ha violato e falsamenteapplicato l’art. 6 della legge n. 794 del 1942, nonché la normaNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026regolamentare di cui all’art. 7 del d.m. n. 127 del 2004, applicabile al casoin esame: disposizioni che non prescrivono alcuna automatica riduzionedel 50% conseguente alla partecipazione di altro difensore, ma che, alcontrario, riconoscono il diritto al compenso per l’attività effettivamenteespletata.2.1. Il motivo non può essere accolto.Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità di tutte le doglianzeveicolate attraverso il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ricorrendol’ipotesi della c.d. «doppia conforme», attualmente prevista dall’art. 360,comma 4, c.p.c., che si applica alla fattispecie: il ricorrente, al fine dievitare l’inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(per tutte: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022).Con riferimento alla dimidiazione della parcella in violazione di legge,l'art. 7, comma 1 d.m. n. 127/2004 prevede, con disposizione analoga aquella di cui all’art. 7 d.m. 585/1994 e all'art. 6 della legge n. 794/1942,che nel caso in cui «incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno hadiritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nellaliquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un soloavvocato». Secondo l’orientamento della Suprema Corte, il diritto diciascun difensore all’intero onorario rimane escluso ove, essendo statorichiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essaindicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta inmodo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poisommate nella specifica (Cass. Sez. 6-2, n. 29822 del 18/11/2019; Cass.Sez. 2, n. 19255 del 19/07/2018; Cass. Sez. 2 n. 9242 del 12/7/2000).Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi,dopo avere escluso in fatto che fosse stata raggiunta la prova delloNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026svolgimento di tutte le prestazioni da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Invece,la diversa tesi del ricorrente in ordine al fatto che le dichiarazioni dellacollaboratrice di studio avanti al Consiglio dell’Ordine dimostrassero chetutta l’attività era stata svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non può trovareingresso in questa sede, in ragione dell’inammissibilità del motivo propostoex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.L’ulteriore doglianza del ricorrente in ordine alla mancata ammissionedella prova orale, che avrebbe consentito di provare il compimento di tuttal’attività professionale in via esclusiva da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],risulta a sua volta inammissibile.In primo luogo, a fronte dell’ordinanza del giudice di primo grado chenon aveva ammesso i capitoli di prova formulati dall’odierno ricorrente inquanto relativi a fatti non contestati, formulati in termini generici osuscettibili di prova documentale, il ricorrente neppure allega di avereproposto specifico motivo di appello al fine censurare tale pronuncia,limitandosi a evidenziare di avere riproposto le sue istanze istruttorie inappello. Diversamente, come già statuito dalla Suprema Corte, sarebbestata necessaria la proposizione di specifico motivo di appello al fine dicensurare la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova e cosìlegittimamente devolvere al giudice di secondo grado la questione eottenere una diversa valutazione delle richieste istruttorie (Cass. Sez. 2 n.1532 del 22/1/2018, Cass. Sez. 1 n. 5715 del 12/3/2014, Cass. Sez. L n.4717 del 27/2/2014). Per di più, si impone il richiamo all’orientamentodella Suprema Corte, in ordine alla necessità di illustrare la decisività delmezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. Sez. 3, n.32574 del 14/12/2024; Cass. Sez. 3, n. 30810 del 06/11/2023; Cass. Sez.6 - 1, n. 16214 del 17/06/2019); il ricorrente, non facendo neppurespecifico riferimento al contenuto dei capitoli di prova non ammessi, nulladeduce né al fine di fare emergere -almeno in questa sede- l’erroneità dellaNumero registro generale 21463/2023Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 11030/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli medesimi, né in ordinealla decisività di tali capitoli di prova.3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con ladistrazione in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.000,00 per compensi,oltre a €. 200,00 per esborsi e al 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, IVA e CPA ex lege, con distrazione in favore degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
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