CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 06011/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19678/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, cui sono subentrati per atto di intervento i successori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], sempre rappresentati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in MILANO P.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANOn.2026/2023depositata il 20/06/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione del le parti controricorrenti intervenuta; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrenti intervenute; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/03/2025. Il Presidente T