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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16873/2026

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no Belli n. 36, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.- ricorrente -controdomiciliato in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Garofoli- controricorrente -avverso la sentenza n. 1720/2019 della Corte d’Appello di Bari,depositata il 6.8.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Tribunale di Bari, in data 7.2.2005, dichiarò il fallimentodi [OSCURATO:SOCIETA]., previa risoluzione del concordatopreventivo cui la società era stata ammessa il 16.11.1998.Il curatore fallimentare propose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 24.716,52 (al tempo, Lire47.857.882) effettuati dalla fallita in favore della convenutanell’ultimo anno anteriore alla data di ammissione al concordatopreventivo.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bari accolsela domanda limitatamente al minore importo capitale di €22.185,32, con sentenza che venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA], eccettuata soltanto la riforma della condanna alrisarcimento del danno da svalutazione monetaria, con rigettodella relativa domanda.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre motivi, i primi due dei quali, però,risultano affidati ad un’unica illustrazione.Il fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., munita dinuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisionedel ricorso.È stata conseguentemente fissata l’odierna camera diconsiglio per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., prima della quale le parti non hanno depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«Sono dedotti due motivi.Il primo assume la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 67 l.fall. perché alcuni pagamenti sarebbero stati eseguiti in epocaanteriore al semestre rispetto al concordato preventivo, dondenon avrebbero potuto ritenersi revocabiliIl secondo assume la violazione dell’art. 67 cit. e il vizio dimotivazione in relazione agli elementi posti a fondamento delgiudizio relativo alla scientia decoctionis.Il primo motivo – al di là del riferimento alla violazionedell’art. 112 c.p.c. di cui non è dato rinvenire neppure ilpresupposto – è inammissibile per difetto di specificità e diautosufficienza, non emergendo dalla sentenza che siano statirevocati pagamenti eseguiti al di fuori del periodo sospetto.Il secondo motivo è inammissibile perché sottende unsindacato di fatto.Il giudizio sulla scientia decoctionis è per l’appunto ungiudizio di fatto, che la corte d’appello ha espressomotivatamente.

Al fondo della censura vi è un tentativo dirimetterlo in discussione dinanzi a questa Corte, il cui ambitocognitivo, tuttavia, resta limitato al controllo di legittimità delladecisione in iure.Quanto agli elementi di fatto, la relativa valutazionerisulta nel caso concreto espressa in modo plausibile eadeguato, oltre tutto in doppia conforme col tribunale, così darisultare del tutto insindacabile in questa sede».Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/20262.

La ricorrente, sebbene abbia presentato istanza per ladecisione, opponendosi alla proposta di definizione, non ha poidepositato memoria per replicare ai semplici e condivisibiliargomenti sopra richiamati, che rappresentano un ostacoloinsormontabile all’accoglimento del ricorso.Si può aggiungere che il fallimento di Ceramica dellePuglie S.r.l. venne dichiarato il 7.2.2005, sicché trovaapplicazione, nel caso di specie, il testo dell’art. 67 legge fall.anteriore alla riforma apportata dal d.l. 14.3.2005, n. 35(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005), conla quale, tra l’altro, venne ridotto da un anno a sei mesi ilperiodo sospetto rilevante ai fini dell’azione revocatoria deipagamenti di debiti scaduti da parte dell’imprenditore poi fallito.Infatti, l’art. 2, comma 2, del citato decreto legge dispone che«2.

Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alleazioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziatedopo la data di entrata in vigore del presente decreto».Inoltre, in virtù del principio di consecuzione delleprocedure, il periodo sospetto va riferito all’anno antecedente ladata di ammissione al concordato preventivo e i giudici delmerito hanno interpretato e applicato le norme vigenti rationetemporis in coerenza con tale principio.3.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.4.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/20265.

Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore dellacassa delle ammende.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge, con distrazione infavore del difensore, dichiaratosi antistatario;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 3.000,00;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500,00 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.La PresidentePaola VELLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no Belli n. 36, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.- ricorrente -controdomiciliato in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Garofoli- controricorrente -avverso la sentenza n. 1720/2019 della Corte d’Appello di Bari,depositata il 6.8.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Tribunale di Bari, in data 7.2.2005, dichiarò il fallimentodi [OSCURATO:SOCIETA]., previa risoluzione del concordatopreventivo cui la società era stata ammessa il 16.11.1998.Il curatore fallimentare propose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 24.716,52 (al tempo, Lire47.857.882) effettuati dalla fallita in favore della convenutanell’ultimo anno anteriore alla data di ammissione al concordatopreventivo.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bari accolsela domanda limitatamente al minore importo capitale di €22.185,32, con sentenza che venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA], eccettuata soltanto la riforma della condanna alrisarcimento del danno da svalutazione monetaria, con rigettodella relativa domanda.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] articolato in tre motivi, i primi due dei quali, però,risultano affidati ad un’unica illustrazione.Il fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., munita dinuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisionedel ricorso.È stata conseguentemente fissata l’odierna camera diconsiglio per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., prima della quale le parti non hanno depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«Sono dedotti due motivi.Il primo assume la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 67 l.fall. perché alcuni pagamenti sarebbero stati eseguiti in epocaanteriore al semestre rispetto al concordato preventivo, dondenon avrebbero potuto ritenersi revocabiliIl secondo assume la violazione dell’art. 67 cit. e il vizio dimotivazione in relazione agli elementi posti a fondamento delgiudizio relativo alla scientia decoctionis.Il primo motivo – al di là del riferimento alla violazionedell’art. 112 c.p.c. di cui non è dato rinvenire neppure ilpresupposto – è inammissibile per difetto di specificità e diautosufficienza, non emergendo dalla sentenza che siano statirevocati pagamenti eseguiti al di fuori del periodo sospetto.Il secondo motivo è inammissibile perché sottende unsindacato di fatto.Il giudizio sulla scientia decoctionis è per l’appunto ungiudizio di fatto, che la corte d’appello ha espressomotivatamente. Al fondo della censura vi è un tentativo dirimetterlo in discussione dinanzi a questa Corte, il cui ambitocognitivo, tuttavia, resta limitato al controllo di legittimità delladecisione in iure.Quanto agli elementi di fatto, la relativa valutazionerisulta nel caso concreto espressa in modo plausibile eadeguato, oltre tutto in doppia conforme col tribunale, così darisultare del tutto insindacabile in questa sede».Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/20262. La ricorrente, sebbene abbia presentato istanza per ladecisione, opponendosi alla proposta di definizione, non ha poidepositato memoria per replicare ai semplici e condivisibiliargomenti sopra richiamati, che rappresentano un ostacoloinsormontabile all’accoglimento del ricorso.Si può aggiungere che il fallimento di Ceramica dellePuglie S.r.l. venne dichiarato il 7.2.2005, sicché trovaapplicazione, nel caso di specie, il testo dell’art. 67 legge fall.anteriore alla riforma apportata dal d.l. 14.3.2005, n. 35(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005), conla quale, tra l’altro, venne ridotto da un anno a sei mesi ilperiodo sospetto rilevante ai fini dell’azione revocatoria deipagamenti di debiti scaduti da parte dell’imprenditore poi fallito.Infatti, l’art. 2, comma 2, del citato decreto legge dispone che«2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alleazioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziatedopo la data di entrata in vigore del presente decreto».Inoltre, in virtù del principio di consecuzione delleprocedure, il periodo sospetto va riferito all’anno antecedente ladata di ammissione al concordato preventivo e i giudici delmerito hanno interpretato e applicato le norme vigenti rationetemporis in coerenza con tale principio.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.Numero registro generale 5884/2020Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 16873/2026Data pubblicazione 29/05/20265. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore dellacassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge, con distrazione infavore del difensore, dichiaratosi antistatario;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 3.000,00;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500,00 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.La PresidentePaola VELLA