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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13223/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato (rinvenuto a soli 80 m da casa, intento a fare jogging, e che, non parlando correttamente la lingua italiana, non aveva compreso il contenuto delle prescrizione e dei divieti impartitagli), nonché travisamento della prova (i Giudici dell'appello hanno incongruamente inferito dal "tentativo" di giustificarsi nella lingua italiana, il fatto che l'imputato fosse in grado di comprendere il significato dell'ordinanza applicativa della misura cautelare); 2) vizio di motivazione quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod pen, negata perché l'imputato sarebbe evaso «per un periodo tutt'altro che breve», sebbene tale dato mancasse nel processo e il ricorrente fosse stato rinvenuto a soli 80 m,dalla propria abitazione; ritenuti i motivi meramente reiterativi di censure cui la Corte d'appello ha compiutamente e non illogicamente risposto: 1) che la circostanza che l'imputato non conoscesse la lingua italiana, oltre ad essere smentita dalla relazione di polizia giudiziaria, non ha trovato riscontro in atti (né il difensore né l'imputato avevano mai fatto rilevare la mancata conoscenza della lingua, sebbene gli atti processuali fossero tutti in italiano); 2) che all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. osta la non lieve tenuità dell'offesa, essendo l'imputato evaso per dedicarsi ad attività non necessarie e per un periodo di tempo tutt'altro che breve, come desunto dalla circostanza che, effettivamente rinvenuto intento a fare jogging, fu trovato affaticato e sudato. ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato (rinvenuto a soli 80 m da casa, intento a fare jogging, e che, non parlando correttamente la lingua italiana, non aveva compreso il contenuto delle prescrizione e dei divieti impartitagli), nonché travisamento della prova (i Giudici dell'appello hanno incongruamente inferito dal "tentativo" di giustificarsi nella lingua italiana, il fatto che l'imputato fosse in grado di comprendere il significato dell'ordinanza applicativa della misura cautelare); 2) vizio di motivazione quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod pen, negata perché l'imputato sarebbe evaso «per un periodo tutt'altro che breve», sebbene tale dato mancasse nel processo e il ricorrente fosse stato rinvenuto a soli 80 m,dalla propria abitazione; ritenuti i motivi meramente reiterativi di censure cui la Corte d'appello ha compiutamente e non illogicamente risposto: 1) che la circostanza che l'imputato non conoscesse la lingua italiana, oltre ad essere smentita dalla relazione di polizia giudiziaria, non ha trovato riscontro in atti (né il difensore né l'imputato avevano mai fatto rilevare la mancata conoscenza della lingua, sebbene gli atti processuali fossero tutti in italiano); 2) che all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. osta la non lieve tenuità dell'offesa, essendo l'imputato evaso per dedicarsi ad attività non necessarie e per un periodo di tempo tutt'altro che breve, come desunto dalla circostanza che, effettivamente rinvenuto intento a fare jogging, fu trovato affaticato e sudato. ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris