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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 02254/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza in data 4 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari per aver partecipato all'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza ai sensi degli art. 4 e 4-bis

I. n. 401 del 1989 e all'intestazione fittizia di agenzie di scommesse nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019.

2. La difesa eccepisce la mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

A prescindere dall'erroneità dell'assunto secondo cui vi sarebbe una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sul presupposto che il tipo di associazione contestata per la violazione della

I. n. 401 del 1989 e per l'intestazione fittizia delle agenzie di scommesse, rientrasse nell'elenco dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione sull'applicazione degli arresti domiciliari è immune da censure.

Infatti, il reato associativo è stato contestato fino al gennaio 2019, mentre i reati scopo fino al marzo 2019.

Tuttavia, in sede di esecuzione della misura cautelare, gli inquirenti hanno sequestrato al ricorrente, che era il fiduciario del capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], e che in quel momento si trovava nella base logistica con la moglie, una pistola clandestina con munizioni, appunti con cifre, i nominativi dei correi, le piattaforme illegali, il pc e gli strumenti telematici per i collegamenti, unitamente a rilevanti somme in contanti custodite nelle carpette per euro

13.595. I Giudici della cautela hanno osservato che il sequestro delle attrezzature telematiche e delle sale giochi e l'oscuramento dei siti web poteva essere facilmente neutralizzato replicando gli stessi schemi operativi con nuovi siti e attraverso altri prestanome, elementi che sorreggono in modo logico e razionale la misura cautelare applicata degli arresti domiciliari.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza in data 4 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari per aver partecipato all'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza ai sensi degli art. 4 e 4-bis I. n. 401 del 1989 e all'intestazione fittizia di agenzie di scommesse nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019. 2. La difesa eccepisce la mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. A prescindere dall'erroneità dell'assunto secondo cui vi sarebbe una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sul presupposto che il tipo di associazione contestata per la violazione della I. n. 401 del 1989 e per l'intestazione fittizia delle agenzie di scommesse, rientrasse nell'elenco dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione sull'applicazione degli arresti domiciliari è immune da censure. Infatti, il reato associativo è stato contestato fino al gennaio 2019, mentre i reati scopo fino al marzo 2019. Tuttavia, in sede di esecuzione della misura cautelare, gli inquirenti hanno sequestrato al ricorrente, che era il fiduciario del capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], e che in quel momento si trovava nella base logistica con la moglie, una pistola clandestina con munizioni, appunti con cifre, i nominativi dei correi, le piattaforme illegali, il pc e gli strumenti telematici per i collegamenti, unitamente a rilevanti somme in contanti custodite nelle carpette per euro 13.595. I Giudici della cautela hanno osservato che il sequestro delle attrezzature telematiche e delle sale giochi e l'oscuramento dei siti web poteva essere facilmente neutralizzato replicando gli stessi schemi operativi con nuovi siti e attraverso altri prestanome, elementi che sorreggono in modo logico e razionale la misura cautelare applicata degli arresti domiciliari. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]
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