CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto alla censura dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, è del tutto genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito i che ha considerato, oltre la gravità del fatto, il precedente a carico e l'assenza di effettivo contributo alle indagini, avendo reso dichiarazioni inverosimili sulla fornitura dello :stupefacente; Ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato in ragione del corretto rilievo dell'ampio superamento del valore-soglia di 4mila volte - e pari, nella specie, a 6mila volte - del principio attivo della sostanza del peso ponderale complessivo di 10,3 Kg. Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla affermata responsabilità concorsuale è riproduttivo di censure in fatto già correttamente vagliate dal giudice di appello sull'ineccepibile rilievo della accertata consapevole disponibilità del ricorrente a partire da Voghera per la Siciliatsapendo di trasportare stupefacente con la vettura guidata dal correo, non potendosi dare accesso all'inspiegato mutamento di versione resa in dibattimento e alle coeve "scuse" del Rinella; Ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 è, del pari, riproposizione delal censura mossa in appello/alla quale la sentenza impugnata ha dato incensurabile risposta valorizzando le cautele adoperate per occultare lo stupefacente e la non illogica argomentazione secondo la quale una così qualificata operazione criminale non potesse avvalersi di soggetti ignari della sua connotazione; Ritenuto che il terzo motivo, avente ad oggetto le attenuanti generiche e quella di cui all'art.114 cod. pen., costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato - oltre alla gravità del fatto - la ritrattazione delle prime dichiarazioni confessorie e la mancanza di elementi positivi; Ritenuto che alle conclusioni rappresentate non osta la memoria difensiva nell'interesse dello o l Giraldi/volta a ribadire l'ammissibilità e fondatezza dei motivi proposti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci