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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32548/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15299/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Grassi e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3105 /20 2 0 , depositata il 27 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la Oggetto:estinzione sentenza della Corte di appello di Milano, depositat a il 27 novembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il credito restitutorio della [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 946.014,33 , oltre interessi legali dalla data di notificazione dell’atto di citazione al saldo, e condannato quest’ultima alla restituzione in favore della banca della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado; - la sentenza impugnata ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento della nullità del contratto di swap concluso dalla stessa con la odierna ricorrente e condannato quest’ultima alla restituzione della somma di euro 946.014,33, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino al saldo, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla banca la somma di euro 107.978,51, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento; - ha, quindi, accolto solo parzialmente il gravame della banca relativamente alla decorrenza degli interessi dovuti sul credito restitutorio accertato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., individuata nella data di proposizione della domanda giudiziale e non già nelle date di esecuzione dei pagamenti indebiti; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -resiste con controricors o la [OSCURATO:SOCIETA].; -con nota dell’11 novembre 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chied e l’estinzione del giudizio di legittimità , con compensazione delle spese; - con nota del successivo 14 novembre la controricorrente deposita atto di accettazione della rinuncia; [OSCURATO:PERSONA]: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione della controricorrente alla rinuncia; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15299/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Grassi e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3105 /20 2 0 , depositata il 27 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la Oggetto:estinzione sentenza della Corte di appello di Milano, depositat a il 27 novembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il credito restitutorio della [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 946.014,33 , oltre interessi legali dalla data di notificazione dell’atto di citazione al saldo, e condannato quest’ultima alla restituzione in favore della banca della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado; - la sentenza impugnata ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento della nullità del contratto di swap concluso dalla stessa con la odierna ricorrente e condannato quest’ultima alla restituzione della somma di euro 946.014,33, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino al saldo, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla banca la somma di euro 107.978,51, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento; - ha, quindi, accolto solo parzialmente il gravame della banca relativamente alla decorrenza degli interessi dovuti sul credito restitutorio accertato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., individuata nella data di proposizione della domanda giudiziale e non già nelle date di esecuzione dei pagamenti indebiti; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -resiste con controricors o la [OSCURATO:SOCIETA].; -con nota dell’11 novembre 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chied e l’estinzione del giudizio di legittimità , con compensazione delle spese; - con nota del successivo 14 novembre la controricorrente deposita atto di accettazione della rinuncia; [OSCURATO:PERSONA]: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione della controricorrente alla rinuncia; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio esti
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