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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20528/2026

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sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura agli atti;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3104/2021, depositata il 24/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato gli avvisi di accertamenton.

T9F03B302389/2017, relativo all’anno di imposta 2011; n.T9F03B302747/2017, relativo all’anno di imposta 2012; n.T9F03B202772/2017, relativo all’anno di imposta 2013; n.T9F03B302785/2017, relativo all’anno di imposta 2014; n.T9F03B302813/2017, relativo all’anno di imposta 2015, tutti notificati il22.11.2017 e con i quali l’Agenzia delle Entrate di Bergamo ha accertato, inrettifica delle dichiarazioni presentate per le annualità 2011, 2012, 2013,2014 e 2015, maggiori imposte per un importo complessivo pari a Euro637.115.2.

L’attività di controllo è stata intrapresa sulla base di una fonte diinnesco rappresentata dal PVC redatto dal GICO del [OSCURATO:PERSONA] a seguito dello svolgimento di attività investigativa nell’ambitodel procedimento penale n. 7850/12 RGNR.

I militari hanno segnalatol’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla realizzazione di una frodefiscale nel settore edile, attraverso l’emissione, da parte di società cartiere,di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti infavore di altre società, sempre interne all’organizzazione.3.

In particolare, il Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia ha così descrittoil sistema fraudolento: a) un primo livello di società era composto daoperatori economici operanti nell’edilizia e riconducibili a componenti dellafamiglia Sallaku; b) un secondo livello di società (costituite per via dellaimpossibilità di quelle di primo livello di partecipare ad appalti pubblici, pervia dei precedenti penali da cui erano gravati i Sallaku) era riconducibile aprestanome incensurati; c) un terzo livello di società era rappresentato dallecartiere, anche queste intestate a prestanome, che emettevano, in favoredi quelle di primo e secondo livello, fatture per operazioni inesistenti, il cuicorrispettivo veniva erogato attraverso pagamenti bancari seguiti da c.d.“monetizzazioni” (ossia, una volta ricevuto il bonifico, le società cartiereNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026provvedevano a restituire il denaro in contanti); d) in aggiunta, le cartiereerano solite anche interporsi tra un fornitore “in nero” di beni e servizi e lasocietà cessionaria (anch’essa partecipe del meccanismo fraudolento),emettendo, in favore di quest’ultima, fatture recanti l’esposizione di costinotevolmente superiori a quelli sostenuti, in modo da consentire alla stessadi conseguire un risparmio di imposta, sia mediante la deduzione, ai finiIRES, di costi maggiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti, siamediante la detrazione di maggiore IVA; e) allorché una delle società delsecondo livello si aggiudicava un appalto pubblico o privato, le opere edilivenivano materialmente eseguite da lavoratori che, pur lavorando perqueste ultime, erano formalmente assunti dalle società cartiere (poidestinate alla liquidazione o al fallimento, con ulteriore pregiudizio in dannodei lavoratori stessi); f) tra le società cartiere (il terzo livello) figuravano laTeuta [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tutte risultate prive di struttura di impresa idonea adeseguire opere e servizi indicati nelle fatture ad esse formalmente riferibili.4.

Inoltre, dall’esame della contabilità è stato accertato che:- nell’anno 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato otto fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (una delle cartiere) aventi ad oggetto lafornitura di materiali e di attività di assistenza alla realizzazione di opere incemento armato, per un totale imponibile di € 467.173,96, con IVA pari ad€ 93.434,79, operazioni da ritenersi oggettivamente inesistenti;- nell’anno 2012 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha emesso fatture, per untotale di 214.660,00, nei confronti delle imprese [OSCURATO:PERSONA] e figli s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenute come relative ad operazionisoggettivamente inesistenti poiché, in realtà, eseguite dalla Gruppo GSAs.r.l.;- nell’anno 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato otto fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aventi ad oggetto la fornituraNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026di materiali per un totale imponibile di € 451.357,40, operazioni da ritenersioggettivamente inesistenti; inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha emesso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,fatture per un totale di € 131.510,40, ritenute come inerenti ad operazionisoggettivamente inesistenti poiché, nella realtà, eseguite dalla Gruppo GSAs.r.l.;- nell’anno 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato cinque fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (altra cartiera) per lavori vari e fornituradi materiali, per un totale imponibile di € 382.150,00, e tre fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (altra cartiera), sempre aventi ad oggettolavori vari e fornitura di materiali, per un totale imponibile di € 196.772,30,tutte operazioni da ritenersi oggettivamente inesistenti;- nell’anno 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato due fatture,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un totale imponibile di € 79.970,00,ritenute inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.5.

Con sentenza n. 608/2018, pubblicata il 30/10/2018, la CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo ha rigettato il ricorso, con condanna dellaricorrente alle spese.6.

Avverso la sentenza la società contribuente ha interposto appello,lamentando: a) l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui nonha ritenuto la nullità degli avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013,in quanto emessi e notificati prima del decorso del termine di sessanta giorniprevisto dall’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000; b) l’erroneità dellasentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla censura diomessa motivazione degli avvisi di accertamento impugnati; c) l’erroneitàdella sentenza impugnata per omessa valorizzazione della transazioneconclusa fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., in cui le parti hanno dato per presupposta l’esistenza delleoperazioni, intercorse fra le due società, per le quali è stata emessa fatturaNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026(esistenza delle operazioni affermata anche dalla sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sezione staccata diBrescia, n. 9/25/2021, pronunciata il 17.12.2020 e divenuta irrevocabile,depositata dalla ricorrente all’udienza della CTR del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); d)l’erroneità della sentenza per omessa o solo parziale pronuncia sullarichiesta di deduzione, ai fini IRES, dei costi derivanti dalle fatture passivesoggettivamente inesistenti, come consentito dall’articolo 8 del d.l. n. 16del 2012; e) erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura,pur ritualmente sollevata nel ricorso in appello, di carenza assoluta dimotivazione in ordine alla determinazione dei costi indeducibili, denunciatacome avvenuta con modalità del tutto arbitrarie.7.

Con la sentenza n. 3104/2021, depositata il 24.8.2021, laCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha rigettato l’appello,con condanna alle spese della ricorrente.8.

La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto di interesse che: a) alcunaviolazione vi è stata, in relazione agli avvisi per gli anni 2012 e 2013, deltermine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, data lasussistenza degli elementi, in fatto, che rendevano urgente provvedere,anche tenuto conto dell’articolato contraddittorio che ha fatto seguito allapresentazione, da parte della società, dell’istanza di accertamento conadesione; b) gli avvisi di accertamento appaiono adeguatamente motivati,contenendo un riepilogo delle risultanze del procedimento penale; c) sonoirrilevanti le vicende concorsuali che hanno interessato la [OSCURATO:SOCIETA]., non essendovi prova che gli organi fallimentari fossero aconoscenza della complessa vicenda sottesa all’emissione delle fatture; d)non è possibile dar luogo a deduzione dei costi, ai fini IRES, ai sensi dell’art.8 del d.l. n. 16 del 2012, posto che tali poste sono state ricostruitedall’Ufficio secondo un criterio che, seppure chiaro nel meccanismo dicalcolo, è inequivocamente congetturale, stante la assenza di qualsiasiNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026concreto elemento fattuale cui poter ancorare una puntuale valutazionedegli esborsi effettivamente sopportati dalla ricorrente.9.

La società ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a seimotivi.10.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.11.

In data 3.4.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va rammentato, in relazione a quanto evidenziatodalla parte ricorrente nella memoria del 3.4.2026, che “Il fallimento di unadelle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determinal'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi diprocedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che nonvi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatelafallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nelgiudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori,sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge”(tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 30785 del 06/11/2023, Rv. 669228 - 01).2.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 12, comma 7,della l. 212/2000 e dell’art. 1 della stessa norma, anche in relazione agliarticoli 3, 23, 53 e 97 Cost. e agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697cod. civ., evidenziando che gli avvisi di accertamento impugnati vennerotutti notificati alla contribuente il 22.11.2017, ma per quelli n.T9F03B302747/2017 e n.

T9F03B202772/2017, relativi agli anni di imposta2012 e 2013, il processo verbale di constatazione era stato notificato il29.9.2017.

Ha opinato, quindi, che tali due avvisi risultano emessi enotificati prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art.12, comma 7, della L. n. 212/2000, il che implica nullità di tali atti.Numero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/20262.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,n. 4), cod. proc. civ. e agli artt. 112 cpc e 132 cod. proc. civ., la nullità dellasentenza impugnata per l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello,come integrato con la memoria depositata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concui essa contribuente aveva evidenziato che la CTR, con separata sentenzaemessa in data 17.12.2020, aveva accertato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. non era una cartiera.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, anche in relazioneagli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere, la CTR, ritenuto provatadall'Agenzia la consapevolezza della contribuente circa l’inesistenzasoggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse, anche solo in terminidi mera conoscibilità della sottotraccia fraudolenta.3.1.

In particolare, la società contribuente, con speciale riguardo airapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società che, nell’assuntodell’Ufficio, veniva utilizzata per intermediare, fittiziamente, le operazionidel [OSCURATO:SOCIETA]. - prospetta che il giudice di appello, oltre ad avereconvalidato l’erronea conclusione cui è pervenuto l’Ufficio circa la ritenutainesistenza oggettiva delle operazione fatturate - laddove dal PVC si evinceche era stata postulata la mera inesistenza sotto il profilo soggettivo -, nonha adeguatamente considerato le prove che sono state versate in atti daessa ricorrente, nel corso del giudizio di merito, a riprova dell’effettivaesistenza della citata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

L’Amministrazionefare, la falsità soggettiva delle operazioni né avrebbe dimostrato laconsapevolezza della società ricorrente di partecipare ad un disegnocriminoso.4.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del decreto delNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, anche in relazioneagli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere, la CTR, in relazione alladetrazione dei costi certificati da fatture emesse per operazionisoggettivamente inesistenti, ritenuto la carenza dei requisiti dideterminazione o determinabilità e per avere la CTR ritenuto provatadall'Agenzia la partecipazione della contribuente, anche solo in termini diconoscenza o conoscibilità dell'inesistenza soggettiva delle fatture emesse.4.1.

La contribuente evidenzia, in particolare, che la CTR ha erratoladdove ha omesso di annullare l’avviso di accertamento nella parte in cui,in violazione dell’articolo 8 del D.L. 16/2012, i costi relativi alle fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti non sono stati ritenuti deducibili aifini delle imposte dirette perché privi del requisito della determinatezza odeterminabilità.

Difatti, tale requisito è comprovato dalla emissione deldocumento fiscale e dalla non contestazione degli importi ivi indicati.Inoltre, la ricorrente evidenzia di avere regolarmente pagato – fatto noncontestato – le prestazioni rese e aggiunge che i cantieri, le attrezzature ele opere sono reali e visibili, sicché vi è prova della effettiva effettuazionedelle prestazioni.

Pertanto, ha concluso, qualora le fatture fossero daritenere soggettivamente inesistenti, come accertato dalla DirezioneProvinciale di Bergamo, allora i relativi costi avrebbero dovuto esserecomunque ammessi in deduzione ai fini IRES.5.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 1362 cod. civ.,anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazioneall’interpretazione ed efficacia della transazione intercorsa tra il fallimentoTeuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché violazione degliartt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ..5.1.

La contribuente pone in evidenza che, nell’atto transattivo inquestione, si legge che il fallimento dà atto che la [OSCURATO:SOCIETA]. haversato quanto dovuto e che “nulla ha più a che pretendere dai soggettiNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026sopra indicati”, il che comprova, implicitamente, l’esistenza delle operazioni,dato che il curatore fallimentare non poteva accettare il pagamento difatture per operazioni inesistenti.

Inoltre, la transazione, nei contenuti,andava considerata dalla CTR, atteso che con essa le parti, evidentementesul presupposto della sussistenza di reciproci rapporti di dare avere,avevano deciso di accettare, a saldo e stralcio delle relative posizioni, lesomme in essa indicate, sicché dovevano essere rideterminate le imposteeventualmente dovute dalla ricorrente.6.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.4), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 132 cod.proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sullarichiesta di esclusione della condanna della convenuta alle spese di causa,dato che l’Agenzia delle Entrate si è difesa con un proprio funzionario.7.

Il primo motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di specificare, con orientamentoampiamente consolidato, che, in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del terminedilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento -termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia statoeffettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni diurgenza, l’illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorioprocedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, diderivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficaceesercizio della potestà impositiva.

Tuttavia, il vizio invalidante non consistenella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che neNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza didetto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza,nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provatadall’ufficio (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; conf.

Cass.n. 21815 del 2018, n. 5899 del 2017, n. 21103 del 2011).Nel caso di specie, e posto che la questione è di merito, la CTR non si èadeguatamente diffusa sulla questione, a parte soffermarsi sull’esistenzadell’articolato sistema di frode esposto negli avvisi di accertamento.

LaCorte territoriale avrebbe dovuto, invece, spiegare le ragioni per le qualil’Amministrazione finanziaria non ha potuto nello specifico rispettare iltermine in presenza di una frode.Si impone, quindi, la cassazione della sentenza impugnata in parte qua ela causa va rinviata alla CTR affinché compia lo specifico accertamentorichiesto nella fattispecie.8.

Il secondo motivo è infondato.La questione sollevata dalla contribuente riguarda l’annualità 2012, giàoggetto dell’accoglimento del primo motivo, ma va, comunque, esaminataper l’ipotesi in cui il giudice del rinvio debba ritenere legittimamentenotificato l’avviso di accertamento ante tempus.Orbene, va rilevato, in primo luogo, che parte ricorrente non ha fornitola prova dell’irrevocabilità della sentenza della CTR Lombardia n. 9/25/2021del 17/12/2020, come era suo onere fare stante la specifica contestazione,sul punto, di controparte (che ha sostenuto la pendenza di un ricorso percassazione avverso la sentenza in questione).

Peraltro, l’eventualepassaggio in giudicato avrebbe potuto fare stato solo rispetto alle parti diquel giudizio (ossia Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., altra societàriconducibile alla costellazione di organismi coinvolti nella frode).

A ciò siaggiunga che la sentenza in questione riguarda fatture diverse da quelle dicui al presente processo e che la CTR, in tale decisione, afferma sì, in parteNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026motiva, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società effettivamenteesistente (nella parte in cui si legge che “Dalla documentazione in attiemerge che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era una “cartiera” a tutti glieffetti, risultando tra l’altro dotata di personale dipendente…”), ma, alcontempo, ribadisce che la stessa era solita interporsi fittiziamente fra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e i cessionari (“ove si legge che “…Riconosciuta lafalsità soggettiva delle operazioni – inesistenza che presuppone da un latol’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimonialedell’impresa destinataria delle fatture e, dall’altro, “la simulazionesoggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quellafigurante sulle fatture”…”), in tal modo sostanzialmente confermando lanatura fraudolenta delle operazioni riconducibili a tale società, da ritenersisiccome soggettivamente inesistenti.9.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.Posto che la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado,l’inammissibilità si ritrae, in primo luogo, dall’avere, parte ricorrente,argomentato in modo non del tutto comprensibile le ragioni di ricorso,previa enunciazione cumulativa, per ciascuno dei due mezzi, delle normeche si assumono violate.

Sul punto, questa Corte ha statuito che i motivid'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dallaelencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quantocostituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono unintervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le particoncernenti le separate censure (Sez. 5, 06/11/2024, n. 28541, Rv. 672672- 01), e che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticitàespositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a.,esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato adoperare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di unadeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevoleestensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma inNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendooscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse allasentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn.3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzionetestuale di inammissibilità. (Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009, Rv. 653337 - 01)A ciò si aggiunga che la ricorrente non si è confrontata con la ratio delladecisione ma si è limitata a reiterare acriticamente i motivi dell’appello,richiedendo a questa Corte una non consentita rivisitazione del fatto, incontrasto con il consolidato orientamento per cui, con i motivi di ricorso percassazione, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svoltenelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senzaconsiderare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo sidetermina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizioespresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nellaproposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018,Rv. 650919 - 01).Appare, inoltre, evidente un profilo di incongruenza dei due motivi, postoche la ricorrente, per un verso, lamenta come erronea la conclusione cuisarebbe pervenuta la CTR, nel definire come oggettivamente inesistenti leoperazioni di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perpoi obiettare, contraddittoriamente, che il giudice di appello non ha accoltoil motivo relativo alla chiesta deduzione dei costi ex art. 8 del d.l. n. 16 del2012 per via della indeterminabilità del relativo importo.

Nel formulare taleseconda censura, però, la ricorrente ha dato per appurato che la CTR abbiaritenuto che le fatture in questione fossero soggettivamente inesistenti, intal modo smentendo la premessa logica del proprio ragionamento.10.

Il quinto motivo è inammissibile.Numero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026Invero, con riguardo alla transazione intercorsa fra la curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente, nel censurareil punto motivazionale con cui è stata disattesa la richiesta di rideterminarele imposte dovute in conseguenza dell’avvenuto versamento di parte dellesomme portate dalle fatture, non si è confrontata con il rilievo di carenzaprobatoria evidenziato dalla CTR.

Il motivo, peraltro, è anche infondato,posto che vero è che questa Corte ha affermato che sussiste il diritto alladetrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa, sia pure per un’operazionenon effettivamente posta in essere, là dove il cedente dei beni o il prestatoredei servizi abbia provveduto a versare integralmente l’imposta indicata nellarelativa fattura, in esecuzione di una transazione fiscale conclusanell’ambito di una procedura di concordato preventivo, atteso che, in talemodo, risulta definitivamente eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale(Cass. Sez. 5, 30/09/2021, n. 26515, Rv. 662280 - 01); tuttavia non è statoallegato né provato, dalla ricorrente, l’avvenuto versamento dell’impostarelativa a tali fatture, in sede di esecuzione dell’accordo transattivo, peraltroconcluso fra soggetti terzi.11.

Il sesto motivo di ricorso va ritenuto assorbito dall’accoglimento delprimo motivo.12.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata,limitatamente alla censura di cui al primo motivo, e, per l’effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il sesto motivo e rigettati glialtri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura agli atti;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3104/2021, depositata il 24/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato gli avvisi di accertamenton. T9F03B302389/2017, relativo all’anno di imposta 2011; n.T9F03B302747/2017, relativo all’anno di imposta 2012; n.T9F03B202772/2017, relativo all’anno di imposta 2013; n.T9F03B302785/2017, relativo all’anno di imposta 2014; n.T9F03B302813/2017, relativo all’anno di imposta 2015, tutti notificati il22.11.2017 e con i quali l’Agenzia delle Entrate di Bergamo ha accertato, inrettifica delle dichiarazioni presentate per le annualità 2011, 2012, 2013,2014 e 2015, maggiori imposte per un importo complessivo pari a Euro637.115.2. L’attività di controllo è stata intrapresa sulla base di una fonte diinnesco rappresentata dal PVC redatto dal GICO del [OSCURATO:PERSONA] a seguito dello svolgimento di attività investigativa nell’ambitodel procedimento penale n. 7850/12 RGNR. I militari hanno segnalatol’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla realizzazione di una frodefiscale nel settore edile, attraverso l’emissione, da parte di società cartiere,di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti infavore di altre società, sempre interne all’organizzazione.3. In particolare, il Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia ha così descrittoil sistema fraudolento: a) un primo livello di società era composto daoperatori economici operanti nell’edilizia e riconducibili a componenti dellafamiglia Sallaku; b) un secondo livello di società (costituite per via dellaimpossibilità di quelle di primo livello di partecipare ad appalti pubblici, pervia dei precedenti penali da cui erano gravati i Sallaku) era riconducibile aprestanome incensurati; c) un terzo livello di società era rappresentato dallecartiere, anche queste intestate a prestanome, che emettevano, in favoredi quelle di primo e secondo livello, fatture per operazioni inesistenti, il cuicorrispettivo veniva erogato attraverso pagamenti bancari seguiti da c.d.“monetizzazioni” (ossia, una volta ricevuto il bonifico, le società cartiereNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026provvedevano a restituire il denaro in contanti); d) in aggiunta, le cartiereerano solite anche interporsi tra un fornitore “in nero” di beni e servizi e lasocietà cessionaria (anch’essa partecipe del meccanismo fraudolento),emettendo, in favore di quest’ultima, fatture recanti l’esposizione di costinotevolmente superiori a quelli sostenuti, in modo da consentire alla stessadi conseguire un risparmio di imposta, sia mediante la deduzione, ai finiIRES, di costi maggiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti, siamediante la detrazione di maggiore IVA; e) allorché una delle società delsecondo livello si aggiudicava un appalto pubblico o privato, le opere edilivenivano materialmente eseguite da lavoratori che, pur lavorando perqueste ultime, erano formalmente assunti dalle società cartiere (poidestinate alla liquidazione o al fallimento, con ulteriore pregiudizio in dannodei lavoratori stessi); f) tra le società cartiere (il terzo livello) figuravano laTeuta [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tutte risultate prive di struttura di impresa idonea adeseguire opere e servizi indicati nelle fatture ad esse formalmente riferibili.4. Inoltre, dall’esame della contabilità è stato accertato che:- nell’anno 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato otto fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (una delle cartiere) aventi ad oggetto lafornitura di materiali e di attività di assistenza alla realizzazione di opere incemento armato, per un totale imponibile di € 467.173,96, con IVA pari ad€ 93.434,79, operazioni da ritenersi oggettivamente inesistenti;- nell’anno 2012 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha emesso fatture, per untotale di 214.660,00, nei confronti delle imprese [OSCURATO:PERSONA] e figli s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenute come relative ad operazionisoggettivamente inesistenti poiché, in realtà, eseguite dalla Gruppo GSAs.r.l.;- nell’anno 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato otto fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aventi ad oggetto la fornituraNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026di materiali per un totale imponibile di € 451.357,40, operazioni da ritenersioggettivamente inesistenti; inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha emesso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,fatture per un totale di € 131.510,40, ritenute come inerenti ad operazionisoggettivamente inesistenti poiché, nella realtà, eseguite dalla Gruppo GSAs.r.l.;- nell’anno 2014 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato cinque fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (altra cartiera) per lavori vari e fornituradi materiali, per un totale imponibile di € 382.150,00, e tre fatture passive,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (altra cartiera), sempre aventi ad oggettolavori vari e fornitura di materiali, per un totale imponibile di € 196.772,30,tutte operazioni da ritenersi oggettivamente inesistenti;- nell’anno 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha registrato due fatture,ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un totale imponibile di € 79.970,00,ritenute inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.5. Con sentenza n. 608/2018, pubblicata il 30/10/2018, la CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo ha rigettato il ricorso, con condanna dellaricorrente alle spese.6. Avverso la sentenza la società contribuente ha interposto appello,lamentando: a) l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui nonha ritenuto la nullità degli avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013,in quanto emessi e notificati prima del decorso del termine di sessanta giorniprevisto dall’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000; b) l’erroneità dellasentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla censura diomessa motivazione degli avvisi di accertamento impugnati; c) l’erroneitàdella sentenza impugnata per omessa valorizzazione della transazioneconclusa fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., in cui le parti hanno dato per presupposta l’esistenza delleoperazioni, intercorse fra le due società, per le quali è stata emessa fatturaNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026(esistenza delle operazioni affermata anche dalla sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sezione staccata diBrescia, n. 9/25/2021, pronunciata il 17.12.2020 e divenuta irrevocabile,depositata dalla ricorrente all’udienza della CTR del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); d)l’erroneità della sentenza per omessa o solo parziale pronuncia sullarichiesta di deduzione, ai fini IRES, dei costi derivanti dalle fatture passivesoggettivamente inesistenti, come consentito dall’articolo 8 del d.l. n. 16del 2012; e) erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura,pur ritualmente sollevata nel ricorso in appello, di carenza assoluta dimotivazione in ordine alla determinazione dei costi indeducibili, denunciatacome avvenuta con modalità del tutto arbitrarie.7. Con la sentenza n. 3104/2021, depositata il 24.8.2021, laCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha rigettato l’appello,con condanna alle spese della ricorrente.8. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto di interesse che: a) alcunaviolazione vi è stata, in relazione agli avvisi per gli anni 2012 e 2013, deltermine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, data lasussistenza degli elementi, in fatto, che rendevano urgente provvedere,anche tenuto conto dell’articolato contraddittorio che ha fatto seguito allapresentazione, da parte della società, dell’istanza di accertamento conadesione; b) gli avvisi di accertamento appaiono adeguatamente motivati,contenendo un riepilogo delle risultanze del procedimento penale; c) sonoirrilevanti le vicende concorsuali che hanno interessato la [OSCURATO:SOCIETA]., non essendovi prova che gli organi fallimentari fossero aconoscenza della complessa vicenda sottesa all’emissione delle fatture; d)non è possibile dar luogo a deduzione dei costi, ai fini IRES, ai sensi dell’art.8 del d.l. n. 16 del 2012, posto che tali poste sono state ricostruitedall’Ufficio secondo un criterio che, seppure chiaro nel meccanismo dicalcolo, è inequivocamente congetturale, stante la assenza di qualsiasiNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026concreto elemento fattuale cui poter ancorare una puntuale valutazionedegli esborsi effettivamente sopportati dalla ricorrente.9. La società ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a seimotivi.10. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.11. In data 3.4.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va rammentato, in relazione a quanto evidenziatodalla parte ricorrente nella memoria del 3.4.2026, che “Il fallimento di unadelle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determinal'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi diprocedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che nonvi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatelafallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nelgiudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori,sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge”(tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 30785 del 06/11/2023, Rv. 669228 - 01).2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 12, comma 7,della l. 212/2000 e dell’art. 1 della stessa norma, anche in relazione agliarticoli 3, 23, 53 e 97 Cost. e agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697cod. civ., evidenziando che gli avvisi di accertamento impugnati vennerotutti notificati alla contribuente il 22.11.2017, ma per quelli n.T9F03B302747/2017 e n. T9F03B202772/2017, relativi agli anni di imposta2012 e 2013, il processo verbale di constatazione era stato notificato il29.9.2017. Ha opinato, quindi, che tali due avvisi risultano emessi enotificati prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art.12, comma 7, della L. n. 212/2000, il che implica nullità di tali atti.Numero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/20262. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,n. 4), cod. proc. civ. e agli artt. 112 cpc e 132 cod. proc. civ., la nullità dellasentenza impugnata per l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello,come integrato con la memoria depositata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], concui essa contribuente aveva evidenziato che la CTR, con separata sentenzaemessa in data 17.12.2020, aveva accertato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. non era una cartiera.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, anche in relazioneagli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere, la CTR, ritenuto provatadall'Agenzia la consapevolezza della contribuente circa l’inesistenzasoggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse, anche solo in terminidi mera conoscibilità della sottotraccia fraudolenta.3.1. In particolare, la società contribuente, con speciale riguardo airapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - società che, nell’assuntodell’Ufficio, veniva utilizzata per intermediare, fittiziamente, le operazionidel [OSCURATO:SOCIETA]. - prospetta che il giudice di appello, oltre ad avereconvalidato l’erronea conclusione cui è pervenuto l’Ufficio circa la ritenutainesistenza oggettiva delle operazione fatturate - laddove dal PVC si evinceche era stata postulata la mera inesistenza sotto il profilo soggettivo -, nonha adeguatamente considerato le prove che sono state versate in atti daessa ricorrente, nel corso del giudizio di merito, a riprova dell’effettivaesistenza della citata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’Amministrazionefare, la falsità soggettiva delle operazioni né avrebbe dimostrato laconsapevolezza della società ricorrente di partecipare ad un disegnocriminoso.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del decreto delNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, anche in relazioneagli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., per avere, la CTR, in relazione alladetrazione dei costi certificati da fatture emesse per operazionisoggettivamente inesistenti, ritenuto la carenza dei requisiti dideterminazione o determinabilità e per avere la CTR ritenuto provatadall'Agenzia la partecipazione della contribuente, anche solo in termini diconoscenza o conoscibilità dell'inesistenza soggettiva delle fatture emesse.4.1. La contribuente evidenzia, in particolare, che la CTR ha erratoladdove ha omesso di annullare l’avviso di accertamento nella parte in cui,in violazione dell’articolo 8 del D.L. 16/2012, i costi relativi alle fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti non sono stati ritenuti deducibili aifini delle imposte dirette perché privi del requisito della determinatezza odeterminabilità. Difatti, tale requisito è comprovato dalla emissione deldocumento fiscale e dalla non contestazione degli importi ivi indicati.Inoltre, la ricorrente evidenzia di avere regolarmente pagato – fatto noncontestato – le prestazioni rese e aggiunge che i cantieri, le attrezzature ele opere sono reali e visibili, sicché vi è prova della effettiva effettuazionedelle prestazioni. Pertanto, ha concluso, qualora le fatture fossero daritenere soggettivamente inesistenti, come accertato dalla DirezioneProvinciale di Bergamo, allora i relativi costi avrebbero dovuto esserecomunque ammessi in deduzione ai fini IRES.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 1362 cod. civ.,anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazioneall’interpretazione ed efficacia della transazione intercorsa tra il fallimentoTeuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché violazione degliartt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ..5.1. La contribuente pone in evidenza che, nell’atto transattivo inquestione, si legge che il fallimento dà atto che la [OSCURATO:SOCIETA]. haversato quanto dovuto e che “nulla ha più a che pretendere dai soggettiNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026sopra indicati”, il che comprova, implicitamente, l’esistenza delle operazioni,dato che il curatore fallimentare non poteva accettare il pagamento difatture per operazioni inesistenti. Inoltre, la transazione, nei contenuti,andava considerata dalla CTR, atteso che con essa le parti, evidentementesul presupposto della sussistenza di reciproci rapporti di dare avere,avevano deciso di accettare, a saldo e stralcio delle relative posizioni, lesomme in essa indicate, sicché dovevano essere rideterminate le imposteeventualmente dovute dalla ricorrente.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n.4), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 132 cod.proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sullarichiesta di esclusione della condanna della convenuta alle spese di causa,dato che l’Agenzia delle Entrate si è difesa con un proprio funzionario.7. Il primo motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di specificare, con orientamentoampiamente consolidato, che, in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del terminedilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento -termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia statoeffettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinatiall'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni diurgenza, l’illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichédetto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorioprocedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, diderivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede traamministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficaceesercizio della potestà impositiva. Tuttavia, il vizio invalidante non consistenella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che neNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza didetto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza,nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provatadall’ufficio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; conf. Cass.n. 21815 del 2018, n. 5899 del 2017, n. 21103 del 2011).Nel caso di specie, e posto che la questione è di merito, la CTR non si èadeguatamente diffusa sulla questione, a parte soffermarsi sull’esistenzadell’articolato sistema di frode esposto negli avvisi di accertamento. LaCorte territoriale avrebbe dovuto, invece, spiegare le ragioni per le qualil’Amministrazione finanziaria non ha potuto nello specifico rispettare iltermine in presenza di una frode.Si impone, quindi, la cassazione della sentenza impugnata in parte qua ela causa va rinviata alla CTR affinché compia lo specifico accertamentorichiesto nella fattispecie.8. Il secondo motivo è infondato.La questione sollevata dalla contribuente riguarda l’annualità 2012, giàoggetto dell’accoglimento del primo motivo, ma va, comunque, esaminataper l’ipotesi in cui il giudice del rinvio debba ritenere legittimamentenotificato l’avviso di accertamento ante tempus.Orbene, va rilevato, in primo luogo, che parte ricorrente non ha fornitola prova dell’irrevocabilità della sentenza della CTR Lombardia n. 9/25/2021del 17/12/2020, come era suo onere fare stante la specifica contestazione,sul punto, di controparte (che ha sostenuto la pendenza di un ricorso percassazione avverso la sentenza in questione). Peraltro, l’eventualepassaggio in giudicato avrebbe potuto fare stato solo rispetto alle parti diquel giudizio (ossia Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., altra societàriconducibile alla costellazione di organismi coinvolti nella frode). A ciò siaggiunga che la sentenza in questione riguarda fatture diverse da quelle dicui al presente processo e che la CTR, in tale decisione, afferma sì, in parteNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026motiva, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società effettivamenteesistente (nella parte in cui si legge che “Dalla documentazione in attiemerge che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era una “cartiera” a tutti glieffetti, risultando tra l’altro dotata di personale dipendente…”), ma, alcontempo, ribadisce che la stessa era solita interporsi fittiziamente fra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e i cessionari (“ove si legge che “…Riconosciuta lafalsità soggettiva delle operazioni – inesistenza che presuppone da un latol’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimonialedell’impresa destinataria delle fatture e, dall’altro, “la simulazionesoggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quellafigurante sulle fatture”…”), in tal modo sostanzialmente confermando lanatura fraudolenta delle operazioni riconducibili a tale società, da ritenersisiccome soggettivamente inesistenti.9. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.Posto che la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado,l’inammissibilità si ritrae, in primo luogo, dall’avere, parte ricorrente,argomentato in modo non del tutto comprensibile le ragioni di ricorso,previa enunciazione cumulativa, per ciascuno dei due mezzi, delle normeche si assumono violate. Sul punto, questa Corte ha statuito che i motivid'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dallaelencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quantocostituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono unintervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le particoncernenti le separate censure (Sez. 5, 06/11/2024, n. 28541, Rv. 672672- 01), e che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticitàespositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a.,esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato adoperare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di unadeclaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevoleestensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma inNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendooscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse allasentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn.3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzionetestuale di inammissibilità. (Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009, Rv. 653337 - 01)A ciò si aggiunga che la ricorrente non si è confrontata con la ratio delladecisione ma si è limitata a reiterare acriticamente i motivi dell’appello,richiedendo a questa Corte una non consentita rivisitazione del fatto, incontrasto con il consolidato orientamento per cui, con i motivi di ricorso percassazione, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svoltenelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senzaconsiderare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo sidetermina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizioespresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nellaproposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018,Rv. 650919 - 01).Appare, inoltre, evidente un profilo di incongruenza dei due motivi, postoche la ricorrente, per un verso, lamenta come erronea la conclusione cuisarebbe pervenuta la CTR, nel definire come oggettivamente inesistenti leoperazioni di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perpoi obiettare, contraddittoriamente, che il giudice di appello non ha accoltoil motivo relativo alla chiesta deduzione dei costi ex art. 8 del d.l. n. 16 del2012 per via della indeterminabilità del relativo importo. Nel formulare taleseconda censura, però, la ricorrente ha dato per appurato che la CTR abbiaritenuto che le fatture in questione fossero soggettivamente inesistenti, intal modo smentendo la premessa logica del proprio ragionamento.10. Il quinto motivo è inammissibile.Numero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026Invero, con riguardo alla transazione intercorsa fra la curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente, nel censurareil punto motivazionale con cui è stata disattesa la richiesta di rideterminarele imposte dovute in conseguenza dell’avvenuto versamento di parte dellesomme portate dalle fatture, non si è confrontata con il rilievo di carenzaprobatoria evidenziato dalla CTR. Il motivo, peraltro, è anche infondato,posto che vero è che questa Corte ha affermato che sussiste il diritto alladetrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa, sia pure per un’operazionenon effettivamente posta in essere, là dove il cedente dei beni o il prestatoredei servizi abbia provveduto a versare integralmente l’imposta indicata nellarelativa fattura, in esecuzione di una transazione fiscale conclusanell’ambito di una procedura di concordato preventivo, atteso che, in talemodo, risulta definitivamente eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale(Cass. Sez. 5, 30/09/2021, n. 26515, Rv. 662280 - 01); tuttavia non è statoallegato né provato, dalla ricorrente, l’avvenuto versamento dell’impostarelativa a tali fatture, in sede di esecuzione dell’accordo transattivo, peraltroconcluso fra soggetti terzi.11. Il sesto motivo di ricorso va ritenuto assorbito dall’accoglimento delprimo motivo.12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata,limitatamente alla censura di cui al primo motivo, e, per l’effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il sesto motivo e rigettati glialtri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 6542/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 20528/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris