CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive del difensore con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte d'appello di Palermo ha riformato la sentenza, emessa in data 22 febbraio 2021, con la quale il Tribunale di Trapani aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere ceduto, a fronte di un corrispettivo pari ad euro 10, grammi 1,6 di sostanza stupefacente del tipo marijuana a [OSCURATO:PERSONA], in Castellammare del Golfo in data 31 marzo 2018 e, per l'effetto, ha condannato l'imputato, in relazione all'imputazione sopra indicata, alla pena sospesa di mesi sei di reclusione e C 1032,00 di multa.La Corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado fosse pervenuto alla sentenza di assoluzione in seguito al travisamento del fatto dal momento che la condotta del ricorrente era direttamente caduta sotto l'osservazione dei militari operanti che avevano visto il Roccaforte cedere una dose di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], in cambio della corresponsione di C 10,00, cessione confermata dalle sommarie informazioni testimoniali dell'acquirente, sicchè era del tutto incongruo il riferimento all'uso personale non vertendosi in un caso di detenzione di sostanza stupefacente, bensì di cessione di sostanza stupefacente con principio attivo accertato. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello disatteso il percorso logico della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato sul rilievo che si trattava di condotta di detenzione finalizzata all'uso personale di un quantitativo sotto soglia e, dunque, in violazione del principio di offensività e della funziona rieclucativa della pena connessa all'intervento nei soli casi di compromissione di beni giuridici. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello disatteso il percorso argomentativo del giudice di primo grado, senza aver tenuto conto del rapporto di amicizia tra imputato ed il destinatario della cessione, nonché del principio attivo inferiore. al minimo legale. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di applicare ll'art. 131 bis cod. pen., non avendo tenuto conto dei fatti menzionati in precedenza, nonché deVoccasionalità della condotta di spaccio e del modesto corrispettivo della cessione. 2.4. Violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello applicato una pena sproporzionata alla gravità del fatto, ed avendo omesso di applicare la circostanza attenuante comune dell'art. 62 n.4 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. La difesa ha depositato memoria di replica con cui ha rilevato di avere chiesto l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in sede di conclusioni avanti al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e secondo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.A corretta decisione sono pervenuti i giudici dell'impugnazione laddove hanno disatteso le ragioni dell'assoluzione dell'imputato da parte del giudice di primo grado che aveva ricondotto la condotta del Roccaforte nell'ambito della detenzione per uso personale, sul rilievo che la condotta contestata all'imputato era quella di cessione di una dose di sostanza stupefacente a terzi per la somma di denaro di C 10,00, e che la condotta di cessione era dimostrata dall'accertamento dei militari operanti che avevano visto l'imputato cedere una dose di marijuana al Perna per la somma di C 10,00. Il che, unitamente alla circostanza che l'acquirente aveva confermato di avere acquistato dall'imputato una dose di marijuana al prezzo di C 10,00 e che la relativa banconota era stata trovata in possesso dell'imputato, erano elementi per giustificare il diverso epilogo di condanna, in un contesto nel quale era accertata la concreta offensività della condotta in ragione del principio attivo riscontrato dall'accertamento tecnico (cfr. pag. 3), genericamente contestato dal ricorrente. La decisione dei giudici territoriali è conforme a diritto in quanto si è ripetutamente affermato che in tema di stupefacenti, il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Rv. 277574 - 01; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160 - 01). Il che non ricorre nel caso in esame tenuto conto del principio attivo riscontrato. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che in caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che voglia avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945 - 01). Sollevando la questione per la prima volta nel giudizio di cassazione, si espone alla preclusione di cui all'articolo 609, comma 2, del codice di procedura penale, non potendo la questione stessa, siccome poteva essere dedotta in grado d'appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità. Peraltro, sia pure in maniera più radicale, la Corte ha già affermato che, in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria, la questione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità atteso che, all'esito della celebrazione del giudizio di appello, la difesa dell'imputato, nel formulare le proprie conclusioni, può avanzare, anche in via subordinata, richiesta di applicazione di detta causa di non punibilità (Sez. 7, n. 15659 del 08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913 - 01). La circostanza che l'imputato aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ma non riformulata nelle conclusioni del giudizio di appello, non vale, per il principio devolutivo che informa il giudizio di appello, a ritenerla validamente proposi:a e sottoposta alla cognizione del giudice dell'impugnazione. Infine, è inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. La richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è stata devoluta per la prima volta nel giudizio di cassazione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 eurodP42,A, m OILceli1 r ( .-ord& . .M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dell