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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 00528/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e

2. cod. pen.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto del tutto generici.

Ritenuto, quanto alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche, che il giudice di primo grado aveva già provvedLto a concedere le stesse con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e che le doglianze sul punto sono del tutto aspecifiche; considerato che il riferimento contenuto nel ricorso alla recidiva risulta inconferente, non essendo stata ritenuta dai giudici di merito la recidiva, neppure contestata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 2. cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto del tutto generici. Ritenuto, quanto alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche, che il giudice di primo grado aveva già provvedLto a concedere le stesse con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e che le doglianze sul punto sono del tutto aspecifiche; considerato che il riferimento contenuto nel ricorso alla recidiva risulta inconferente, non essendo stata ritenuta dai giudici di merito la recidiva, neppure contestata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris