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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 18552/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 81) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza.

In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha riscontrato che l'imputato, poco prima dei furti, aveva acquistato?con un complice, un piede di porco e dei guanti da lavoro del tutto coincidenti con quelli rinvenuti durante il sopralluogo nei campi a poca distanza dalle aziende oggetto dell'azione furtiva.

Compendio indiziario ulteriormente confermato dal tatuaggio sull'avambraccio destro notato nelle videoriprese del negozio, compatibile con quello dell'uomo che il giorno precedente si era recato ad effettuare un sopralluogo nei pressi della ditta Madicos poi depredata.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2024 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 81) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha riscontrato che l'imputato, poco prima dei furti, aveva acquistato?con un complice, un piede di porco e dei guanti da lavoro del tutto coincidenti con quelli rinvenuti durante il sopralluogo nei campi a poca distanza dalle aziende oggetto dell'azione furtiva. Compendio indiziario ulteriormente confermato dal tatuaggio sull'avambraccio destro notato nelle videoriprese del negozio, compatibile con quello dell'uomo che il giorno precedente si era recato ad effettuare un sopralluogo nei pressi della ditta Madicos poi depredata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris