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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33468/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. e il travisamento della prova con riferimento al portato dichiarativo della persona offesa, non è consentito perché, al di là della formalistica deduzione per cui tale testimonianza sarebbe stata travisata, si prospetta di fatto una rivalutazione del merito con rilettura del compendio probatorio, nonché una ricostruzione alternativa dei fatti, non scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte d'appello ha illustrato il contenuto del racconto della persona, vagliandone correttamente l'attendibilità e ha osservato come la ricostruzione offerta dalla vittima dava conto di un comportamento minaccioso realizzato prima dello strappo dell'orologio e successivamente anche violento, così ritenendo integrato il delitto di rapina (pagg. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. e il travisamento della prova con riferimento al portato dichiarativo della persona offesa, non è consentito perché, al di là della formalistica deduzione per cui tale testimonianza sarebbe stata travisata, si prospetta di fatto una rivalutazione del merito con rilettura del compendio probatorio, nonché una ricostruzione alternativa dei fatti, non scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte d'appello ha illustrato il contenuto del racconto della persona, vagliandone correttamente l'attendibilità e ha osservato come la ricostruzione offerta dalla vittima dava conto di un comportamento minaccioso realizzato prima dello strappo dell'orologio e successivamente anche violento, così ritenendo integrato il delitto di rapina (pagg. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
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