CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mansioni superiori e non quanto all’inquadramento, è stata poi integralmente rigettata, in accoglimento di gravame dell’Università, dalla Corte d’Appello di Catanzaro; quest’ultima riteneva che il CCNL di comparto 1998/2001 non contenesse una vera e propria definizione delle categorie D ed EP, il discrimine essendo solo stabilito in termini di grado di autonomia e responsabilità, comunque elevati in entrambi i casi, chiarendo che nella categoria EP rientrano coloro che hanno laurea e abilitazione professionale, oppure laurea e particolare qualificazione professionale; ciò posto, la Corte territoriale riteneva tuttavia che, nella prospettiva dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, doveva dimostrarsi la prevalenza dell’attività lavorativa svolta in mansioni superiori, sul che non vi era stata prova, in quanto le attività di progettazione seguite dai tre ricorrenti si erano protratte per più mesi, ma non era dimostrato che esse impegnassero per la maggior parte dell’orario o comunque che tale attività avesse assorbito le mansioni tipiche del profilo di appartenenza in modo tale da rendere residuale lo svolgimento di queste ultime; oltre a ciò, richiamando le declaratorie dei livelli VII e VIII del contratto collettivo «precedente a quello del 1998», la Corte territoriale riteneva che fosse mancato, quanto all’ing. Baudille, lo svolgimento di progettazione “in senso ampio”, avendo la stessa eseguito al più progettazione esecutiva, così come, per tutti e tre i ricorrenti, lo svolgimento da parte loro di progettazione inerente opere di ristrutturazione poteva essere fatta anche da lavoratori di livello VII e quindi non eccedeva il livello di appartenenza; 2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso dell’Università; i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. oltre ad omesso esame diun fatto decisivo e con esso si assume che, per un verso, la Corte di merito avrebbe mal distribuito gli oneri probatori, ponendo a carico dei ricorrenti dimostrazioni contrarie ai principi di vicinanza della prova e disponibilità dei fatti, senza contareche era sempre stato dedotto lo svolgimento - ed in modo prevalente – di mansioni proprie del personale di VIII livello, senza che l’Università avesse mosso contestazioni, se non tardivamente; l’omesso esame, precisa il motivo, era poi da riferire alle risultanze della c.t.u., segnatamente sotto il profilo della contestualità dei molteplici incarichi sempre svolti senza denuncia di inadempimenti o inesatti assolvimenti ai propri obblighi; il secondo motivo denuncia ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte di merito avrebbe illegittimamente preteso la dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori unicamente a mezzo testimoni, mentre l’ordinamento non conosce una gerarchia delle fonti di prova e comunque, a fronte dalla produzione documentale, era onere del datore di lavoro comprovare che le attività di livello superiore erano state svolte in spazi e tempi residuali o paritari e quindi non eccedenti, sul piano quanti- qualitativo, rispetto a quanto previsto per il profilo e la categoria di inquadramento; il terzo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n.3 c.p.c.) degli artt. 55 e 74 del CCNL di comparto del 1998/2001, nonché dell’art. 15 delle preleggi; con tale motivo, dopo essersi riportata la declaratoria delle menzionate norme collettive, i ricorrenti assumono che, avendo essi fatto acquiescenza rispetto alla statuizione di primo grado con cui era stato loro denegato l’inquadramento definitivo in livello EP, con riferimento alle sole differenze retributive non vi era da applicare la normativa classificatoria anteriore al CCNL del 1998, sicché il richiamo ad essa operato dalla Corte di merito era mal posto, quanto i criteri di cui alla nuova contrattazione e dunque, con riferimento alla distinzione tra categorie D ed EP, alla distinzione basata sul possesso della laurea e abilitazione professionale o laurea e particolare qualificazione professionale; il quarto motivo adduce la violazione dell’art. 52 del d. lgs. 165/2001, co. 2 e 3, nonché dell’art. 36 della Costituzione, sostenendosi che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 52, co. 2 (legittima e temporanea adibizione e a mansioni superiori), cui andava ricollegato il disposto del comma 3 (sulla prevalenza), la fattispecie andava riportata sotto l’esclusivo alveo del comma 5 e quindi lo svolgimento di attività proprie della categoria superiore doveva far sorgere il diritto alla differenza di trattamento economico; 2. i motivi vanno esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione logica; 2.1 va premesso come gli stessi lavoratori precisino di non avere impugnato in appello la statuizione a loro sfavorevole sul rigetto della domanda di superiore inquadramento e dunque, tenuto conto anche dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione in primo grado, anch’essa non fatto oggetto di gravame, l’oggetto del contendere si misura in effetti sulla disciplina delle mansioni e classificazioni vigente nel quinquennio antecedente al 24.11.2007; in proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse mancata prova del requisito di prevalenza, sotto il profilo temporale dell’avere le mansioni superiori «assorbito le mansioni tipiche del profilo di appartenenza»; l’assetto decisorio è del tutto coerente con le norme che regolano la fattispecie e che richiedono lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori (art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001) con carattere appunto di prevalenza, riferito dal precedente comma 3 «ai fini del presente articolo»e dunque anche all’ipotesi del comma 5; 2.2 è mal posto poi il richiamo al principio di non contestazione rispetto ad apprezzamenti, come il riferimento delle attività svolte alle classificazioni o la prevalenza, che hanno connotazione propriamente valutative e non di mero fatto (per il principio, pur se in diversi ambiti, Cass. 19 agosto 2019, n. 21460; Cass. 28 settembre 2016, n. 19181) 2.3 è inoltre infondata la pretesa di spostare sul datore di lavoro l’onere probatorio, essendo consolidato l’orientamento per cui spetta al lavoratore che rivendichi le differenze retributive comprovare con pienezza il ricorrere del relativi presupposti (v. per il principio, Cass. 23 settembre 2016 n. 18712 e altre conformi); né si richiede l’accesso a profili di prova in possesso della sola parte datoriale, in quanto si tratta di dimostrare i fatti propri del lavoro svolto da ciascuno degli interessati, cui dunque essi non possono dirsi estranei, né si può dire che quanto qui interessa riguardi fatti non “prossimi” ai lavoratori ricorrenti; 2.4 la Corte territoriale non ha poi preteso prove testimoniali ed escluso il rilievo dei dati documentali, avendo essa svolto un ragionamento diverso, incentrato sull’onere della prova del parametro di prevalenza; parametro rispetto al quale non necessariamente ha portata decisiva quanto rilevato nel primo motivo in ordine alla “contestualità” dei molteplici incarichi riconducibili al superiore profilo, trattandosi di deduzione generica ed inidonea a dirimere, con i caratteri di decisività richiesti dall’art. 360 n. 5 c.p.c., la questione sull’effettiva prevalenza quali-quantitativa; 2.5 venendo ai profili qualificatori, la Corte territoriale non ha ritenuto che la differenza tra categoria D ed EP stesse solo nel possesso o meno di titoli di laurea, abilitativi o professionali, avendo essa fatto riferimento al diverso grado di “autonomia e responsabilità”, coerentemente del resto con le declaratorie di cui alla Tabella A del CCNL 1998/2001, ove in un caso (D) di fa riferimento ad un grado di autonomia relativo allo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite e nell’altro (EP) alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o professionale e dunque ad un livello professionaleconcretamente in sé superiore; non è dunque vero che bastasse il possesso della laurea e dei titoli a comportare la qualificazione delle mansioni svolte al livello superiore e dunque tutto resta rimesso all’apprezzamento sulla prevalenza, in sé destinato a resistere alle critiche mosse con il ricorso per cassazione , secondo quanto si è sopra detto; 3. il ricorso va dunque disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterior