CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 23160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 14918/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, p iazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., in persona del suo ammin istratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v iale Mazzini n. 88 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende , unitamente all’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 587/2019 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pubblicatail 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Faenza (RA), in qualità di venditrice stipulava con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Tula (SS), compratrice, attraverso il mediatore [OSCURATO:PERSONA] s.a. di Chiasso un contratto di compravendita di 3.000 tonnellate di granoturco di qualsiasi origine, con resa CIF porto di Olbia. Il contratto prevedeva l’applicazione della legge inglese e della normativa GAFTA ([OSCURATO:PERSONA]) e la risoluzione di eventuali controversie tra le parti in arbitrato a Londra, in base alle regole arbitrali GAFTA. A seguito dell’invio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., tramite il mediatore, della nomina della M/n Antari per il carico di 3.000 tonnellate di granoturco, con richiesta di conferma di tale nomina e istruzioni relativamente ai documenti da emettersi rappresentativi del carico, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispondeva, sempre tramite il mediatore, di non aver mai confermato il contratto, sostenendo peraltro l’esistenza di un accordo tra le parti per non inviare la nave. Il procedimento arbitrale GAFTA avviato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si concludeva con lodo arbitrale inglese del 26 gennaio 2017 con cui la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva condannata a pagare alla controparte la somma di € 60.000, oltre accessori, per inadempimento contrattuale e l’importo di GBP 10.545,60 a titolo di costi del lodo.2. Il presidente della Corte d’appello di Cagliari, con decreto in data 14 aprile 2017, dichiarava l’efficacia del lodo straniero ex art. 839 cod. proc. civ.. A seguito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, disattendeva il motivo con cui l’opponente aveva sostenuto che nessun contratto di compravendita era mai stato concluso fra le parti e nessuna clausola compromissoria esisteva, poiché il collegio arbitrale aveva accertato che il contratto era stato validamente perfezionato sulla base della legge inglese, regolante il negozio. Constatava, inoltre, che gli arbitri, a cui competeva la relativa decisione, avevano ravvisato la validità della clausola compromissoria contenuta in contratto in base alla legge inglese, ricordando che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte riconosciuto la validità della clausola compromissoria contenuta in un contratto firmato dal solo mediatore e soggetto alla normativa britannica. Osservava, infine, che l’inadempimento contrattuale riconosciuto dagli arbitri aveva determinato la condanna di [OSCURATO:PERSONA].r.l. secondo regole non contrastanti con l’ordine pubblico. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 24 dicembre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., V della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958, 10 Reg. CE 593/2008 e 8 della Convenzione di Roma del 19 agosto 1980: la Corte di appello e, prima, il collegio arbitrale non hanno considerato – in tesi - che il contratto di compravendita non aveva alcun legame con il diritto inglese ed anzi era interamente domestico, in quanto le parti erano italiane e la sua esecuzione doveva avvenire in Italia, sicché la sua esistenza doveva essere valutata sulla base del diritto italiano. Se fosse stato applicato il diritto italiano ilcollegio arbitrale e la Corte d’appello avrebbero constatato come la conclusione del contratto di compravendita, mai sottoscritto dalle parti ma soltanto dal mediatore, costituiva una mera illazione imputabile a quest’ultimo, poiché nessuna espressa accettazione della proposta era stata inviata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il suo consenso era stato presunto soltanto in ragione del fatto che la supposta compratrice non aveva risposto alla comunicazione di posta elettronica del mediatore con cui era stato inviato il testo contrattuale, mantenendo un contegno silente. Quand’anche si fosse voluto ritenere che il contratto avesse avuto elementi di internazionalità, la legge da applicare per valutare l’esistenza del contratto sarebbe stata, comunque , quella italiana , a mente dell’art. 10.2 del Regolamento CE 593/2008 Roma I, secondo cui il contraente può riferirsi alla legge dellasua residenza abituale, al fine di dimostrare di non aver dato il proprio consenso, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la regola prevista dal precedente paragrafo. Il lodo di cui era stato chiesto il riconoscimento contiene –aggiunge, inoltre, la ricorrente – una statuizione nettamente in contrasto con l’ordine pubblico italiano, laddove ritiene che per la conclusione di un contratto sia sufficiente un non qualificato silenzio e l’arbitraria determinazione di un terzo mediatore al quale la parte non abbia mai conferito alcun mandato. 5. Il motivo risulta, nel suo complesso, non fondato. 5.1 Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ex art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la l. 62/1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass.3255/2022 e Cass. 29429/2021; negli stessi termini, in precedenza, Cass. 6947/2004, Cass. 3221/1987, Cass. 1727/1982). 5.2 La più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.3255/2022) ha spiegato che questo principio trova fondamento nel fatto che per il tramite del riconoscimento-esecuzione ciò che fa ingresso nell’ordinamento interno è il decisum, di modo che rispetto ad esso deve essere compiuta la verifica in discorso. Poiché le disposizioni del lodo contrarie all’ordine pubblico possono consistere non solo in precetti direttamente contrari ad esso, ma anche in precetti di per sé neutri quando la causa del pagamento sia in sé contraria all’ordine pubblico, il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere identificato, riempito di significato e inteso nella sua concreta portata attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisumall’ordine pubblico. Il che, tuttavia, non significa che il controllo demandato all’autorità giudiziaria possa tradursi in un controllo sulla motivazione, giacché la lettera della Convenzione ed in particolare l’articolo V, il quale introduce un meccanismo di riconoscimento-esecuzione recepito dagli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., sono espressione di una ratio volta a favorire la circolazione dei lodi stranieri, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto del lodo. Per questo motivo la norma convenzionale e le disposizioni di diritto interno che l’hanno recepita non lasciano al giudice del riconoscimento-esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale. “È per questo che compete al giudice una verifica soltanto estrinseca, e quindi, sotto tale profilo, limitata al dispositivo, dunque, come si diceva, al contenuto precettivo della statuizione, al decisum, sia pure ricostruito alla luce dell’espositiva e della motivazione del lodo, della contrarietà all’ordine pubblico, verifica che non può così mai ed in nessun caso tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la Convenzione, e quindi gli articoli 839-840 c.p.c., hanno inteso escludere. Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all’ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediatamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio considerato dagli arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano; né, insede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri errores in iudicando, o errores in procedendo, commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la ratio decidendi adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale” (così, testualmente, Cass. 3255/2022). 5.3 La Corte d’appello ha osservato che “l’inadempimento contrattuale riconosciuto dagli arbitri determinava la condanna della [OSCURATO:PERSONA] secondo regole non contrastanti con il nostro ordine pubblico” (v. pag. 6 della decisione impugnata). Un simile rilievo non si presta a censure di sorta, perché, da una parte, fa corretta applicazione del principio appena illustrato, che esige la lettura del dispositivo, altrimenti neutro, nel contesto del lodo cui accede, dall’altra rileva, in maniera altrettanto esatta, che un decisumfrutto della constatazione di un inadempimento contrattuale non costituisce una violazione dell'ordine pubblico, che “può aversi solo in caso di violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale per l'ordinamento” (si veda in questi termini, ancora, Cass. 3255/2022). La tesi difensiva secondo cui la violazione dell’ordine pubblico discenderebbe da una mancanza di elementi di internazionalità nel contratto in questione ovvero, nel caso in cui si volessero ravvisare simili elementi, da un’erronea individuazione della legge da applicare per valutare l’esistenza del contratto mira, poi, a denunciare errores in iudicandoasseritamente commessi dal collegio arbitrale. Una simile censura non può che essere disattesa, dato che – come detto in precedenza - alla Corte d’appello in sede di riconoscimento - esecuzione era precluso un riesame, nel merito, delle questioni sottoposte all’arbitro internazionale, nel senso chiaramente escluso dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e dai correlati articoli 839 e 840 cod. proc. civ.. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., II e IV della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958, in quanto l’inesistenza del contratto già dedotta con il precedente mezzo non solo era di per sé ostativa al riconoscimento del lodo per contrasto con l’ordine pubblico, ma determinava anche l’assenza di una valida clausola compromissoria accettata dalle parti e, di conseguenza, l’accesso alla procedura arbitrale. Peraltro, mancava uno dei requisiti formali richiesti dall’art. 839 cod. proc. civ. per il riconoscimento del lodo, essendo necessaria la produzione di un atto di compromesso concluso per iscritto, con ciò intendendosi un atto sottoscritto oppure uno scambio di corrispondenza fra le parti, mentre nel caso di specie l’unico documento che era stato presentato era un documento contrattuale contenente la clausola arbitrale sottoscritto dal mediatore, soggetto terzo rispetto alle parti. 7. Il motivo non è fondato. 7.1 Il disposto dell’art. 840, comma 3, n. 1, cod. proc. civ. ammette la parte opponente a dedurre e dimostrare, quale condizione ostativa al riconoscimento del lodo straniero, l’invalidità dell’accordo arbitrale “secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta”. Il primo profilo di critica non si muove, però, in questa prospettiva, essendo pacifico che la convenzione arbitrale fosse stata sottoposta alla legge inglese, matorna a sostenere l’inesistenza del contratto in ragione dell’applicabilità della legge italiana, al fine di far discendere da un simile assunto la mancanza di una valida clausola compromissoria accettata dalle parti. A questo proposito, quindi, è sufficiente far richiamo a quanto appena detto in ordine all’impossibilità, per il giudice chiamato a verificare la domandadi riconoscimento - esecuzione del lodo straniero, di rilevare meri errores in iudicando commessi dagli arbitri dando corso a unriesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. 7.2 Il tenore dell’art. II.2 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che “per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi”. Il successivo punto V.1 prevede che “il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che: a) la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta ...”. Il disposto dell’art. II.2 prevede un requisito di forma della clausola compromissoria la cui verifica converge nel più ampio accertamento della validità della convenzione e deve quindi essere effettuata, a mente dell’art. V.1, alla luce della legge nazionale a cui le parti hanno ritenuto di sottoporre l’intero negozio. In altri termini è indispensabile la presenza di una clausola compromissoria inserita in un contratto (o di un compromesso) scritta e “firmata”, mentre la questione circa chi l’abbia sottoscritta e se una simile manifestazione di volontà sia valida deve essere apprezzata alla luce della legislazione nazionale prescelta dalle parti. Ne discende l’infondatezza del motivo, in presenza di una convenzione contenente una clausola compromissoria scritta e pacificamente firmata, seppur dal solo mediatore, ove si consideri che secondo il diritto britannico è valida la clausola compromissoria stipulata da agenti in virtù di un’autorizzazione verbale dell’interessato (in merito alla necessità del vaglio della validità del compromesso o della clausola compromissoria secondo la legge a cui devono essere sottoposti e della conseguente validità della clausola compromissoria stipulata dall’agente in forza di un’autorizzazione verbale dell’interessato si vedano Cass. 6915/1982, Cass.1269/1965, Cass. 670/1973, Cass. 470/1970).8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, s