CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 14167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Bologna udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con la sentenza 12 gennaio 2023 del Tribunale di Bologna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 186 c.d.s., in quanto l'imputato non aveva svolto tali lavori, ripristinando pertanto la pena originaria inflitta con la stessa sentenza di 2 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, per il mancato differimento della udienza camerale nonostante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore per contestuale impegno in Corte d’assise nella difesa di imputato detenuto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha sostenuto che “l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza. (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 – 01; conformi, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, Sentenza n. 27151 del 31/05/2024, Camiciottoli, n.m., Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 22/01/2025, Bachkar, n.m.). E’ stato, pertanto, superato il diverso orientamento compendiato nella pronuncia Sez. U, n. 31461 del 27/6/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234146, che aveva ritenuto che "il disposto di cui all'art. 420- ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.", di cui non si rinvengono riproposizioni recenti nella giurisprudenza di questa Corte. Nel caso oggetto del giudizio, infatti, l'esame degli atti ha dimostrato la fondatezza della censura del ricorrente, atteso che risulta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, che era tempestiva e che era giustificata alla luce del diverso impegno professionale. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu