CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 bis, comma 3 lett. a) e 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 2) sexies C.d.S., perché, conseguita la patente da meno di tre anni, si poneva alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gr/l. 1,81, accertato attraverso esame ematico, provocando un sinistro stradale, in ora notturna. Formula un unico motivo di ricorso con cui si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata unicamente sul tasso alcolemico rilevato e sui precedenti penali dell'imputato, ancorché la valutazione del tasso alcolemico, non costituisca valida ragione per il diniego, essendo circostanza già valutata dal legislatore, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, né sono ostativi i precedenti penali. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha sufficientemente motivato la mancata applicazione dell'art 62 bis cod. pen., osservando l'assenza di elementi positivi tali da rendere plausibile un'attenuazione della pena, facendo peraltro riferimento agli elementi negativi quali la sussistenza di precedenti penali, pur modesti, ma soprattutto alla gravità della condotta ed ai danni da essa derivati, avendo il ricorrente urtato ben undici veicoli regolarmente parcheggiati. Va ricordato, in ogni caso che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014,Mammola, Rv. 258696). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 feb braio 2022 Il Consigliere estensore r [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]