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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 183/1984

ECLI:IT:COST:1984:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ord. 24 novembre 1977 (pervenuta, però, alla Corte il 5 giugno 1978) il T.A.R. per la Sardegna sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in riferimento all'art. 76 Cost..

Secondo quel Tribunale, infatti, la norma in parola avrebbe violato i criteri contenuti negli artt. 40 e 42 della legge di delega 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto avrebbe adottato una disciplina, relativa al trattamento economico delle dipendenti ospedaliere per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro post partum, diversa e meno vantaggiosa rispetto a quella concernente le altre pubbliche impiegate.

Risulta dall'ordinanza che tale [OSCURATO:PERSONA] in Sotgia, dipendente dagli "Ospedali riuniti" di Cagliari, aveva chiesto di potersi assentare dal servizio per due mesi durante il primo anno di vita del bambino (art. 7, legge 30 dicembre 1971, numero 1204 sulle lavoratrici madri), godendo della retribuzione prevista per il congedo straordinario, giusta le istruzioni contenute nella Circ. 25 marzo 1972, n. 26 del Ministro del Tesoro.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, però, pur autorizzando il periodo di assenza richiesto, negava il trattamento economico di congedo straordinario, in quanto riteneva che dovessero applicarsi al personale ospedaliero le norme di cui al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, e non la Circolare di un Ministro.

Di qui il ricorso della Cadau, fondato su quattro motivi.

Il T.A.R. della Sardegna, mentre dichiarava manifestamente infondati gli altri tre motivi, faceva propria la doglianza d'illegittimità costituzionale contenuta nel primo motivo e sollevava l'incidente.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il legislatore delegato avrebbe dovuto tener conto, giusta i criteri direttivi della delega, dei principi desunti dal T.U. per gli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957.

In tal caso, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si sarebbe potuto applicare anche alle dipendenti ospedaliere, per il periodo di assenza facoltativa post partum, il trattamento previsto per il congedo straordinario (intera retribuzione per il primo mese, ridotta di un quinto nel secondo mese).

Interveniva nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che chiedeva dichiararsi irrilevante o infondata la sollevata questione.

Le parti non si costituivano. : Va subito rilevato che la legge delegata si è perfettamente adeguata ai criteri dettati dalla delega stabilendo - proprio in conformità a quanto dispone il T.U. concernente gl'impiegati dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957 - la sostanziale applicazione delle disposizioni relative alle lavoratrici madri, già contemplata nella legge 26 agosto 1950, n. 860 (colle modificazioni di cui alla legge 23 marzo 1951, n. 394).

Difatti, sia per le ospedaliere che per le impiegate dello Stato, restava ferma la distinzione fra periodo obbligatorio e periodo facoltativo di assenza, colla remunerazione riservata esclusivamente al primo di essi periodi.

Successivamente interveniva la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, applicabile a tutte le dipendenti sia dello Stato che degli enti pubblici, che innovava profondamente la generale disciplina della materia.

Quest'ultima legge, infatti, mentre teneva fermi i trattamenti migliori eventualmente attribuiti dalle leggi precedenti alle singole amministrazioni (e quindi per statali ed ospedaliere l'intera retribuzione, anziché l'80% previsto dalla legge in parola per il periodo di assenza obbligatoria), attribuiva a tutte le lavoratrici madri, per il periodo di assenza facoltativa, un'indennità giornaliera pari al 30 % della retribuzione.

Sul piano normativo, pertanto, sia prima che dopo la detta legge innovativa, non è mai esistita alcuna norma che, per l'assenza facoltativa post partum, attribuisse alle dipendenti dello Stato un trattamento più favorevole rispetto alle dipendenti ospedaliere.

Conseguentemente, anche a prescindere dall'interpretazione, peraltro correttamente proposta dall'Avvocatura, in ordine alle espressioni "con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi che regolano il rapporto di pubblico impiego", di cui all'art. 42 della Delega, sta di fatto che, sul punto rilevante per la questione in esame, il legislatore delegato ha sicuramente adottato criteri di uniformità e si è regolato in conformità dei principi delle leggi concernenti il rapporto di pubblico impiego.

E la nuova legge, del resto, conservando i vantaggi, ha regolato in modo uniforme per tutte le dipendenti, sia dello Stato che di ogni altro Ente pubblico, proprio il trattamento economico concernente l'assenza facoltativa dal servizio post partum, concedendo a tutte le lavoratrici madri il 30% della retribuzione ordinaria, in luogo della precedente assoluta gratuità (art. 15, secondo comma, della legge n. 260/1950).

Il vero è che l'ordinanza, anziché prendere in esame la normativa delle due amministrazioni, si è riferita ad un'unica decisione del Consiglio di Stato che, confermando la non remunerabilità del periodo di assenza facoltativa a proposito di una dipendente statale, opinava tuttavia che, in ipotesi, e se fosse stato richiesto a tale titolo, ricorrendo gli estremi si potesse concedere alla lavoratrice madre il congedo straordinario - di ben diversa natura - di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 3/1957: sempreché ovviamente non fosse stato già consunto.

Ma proprio questa decisione confermava, in definitiva, che per quanto si riferiva alle norme che regolano l'assenza facoltativa post partum non esisteva, come non esiste, alcun differente trattamento fra dipendenti dello Stato e dipendenti da altri Enti pubblici.

E, d'altra parte, l'interpretazione giurisprudenziale favorevole alle dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, mentre non alterava già allora l'identità della disciplina normativa colle altre Amministrazioni, nemmeno poteva comunque riguardare la legge comune sopravvenuta.

In realtà, allora come ora, tutte le predette dipendenti possono sollecitare analoga interpretazione da parte delle rispettive Amministrazioni e, in mancanza, rivolgersi alla Giustizia amministrativa.

Ma il rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del legislatore delegato è fuori discussione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. per la Sardegna con ordinanza 24 novembre 1977 nei riguardi dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in riferimento all'art. 76 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno

984. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ord. 24 novembre 1977 (pervenuta, però, alla Corte il 5 giugno 1978) il T.A.R. per la Sardegna sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in riferimento all'art. 76 Cost.. Secondo quel Tribunale, infatti, la norma in parola avrebbe violato i criteri contenuti negli artt. 40 e 42 della legge di delega 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto avrebbe adottato una disciplina, relativa al trattamento economico delle dipendenti ospedaliere per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro post partum, diversa e meno vantaggiosa rispetto a quella concernente le altre pubbliche impiegate. Risulta dall'ordinanza che tale [OSCURATO:PERSONA] in Sotgia, dipendente dagli "Ospedali riuniti" di Cagliari, aveva chiesto di potersi assentare dal servizio per due mesi durante il primo anno di vita del bambino (art. 7, legge 30 dicembre 1971, numero 1204 sulle lavoratrici madri), godendo della retribuzione prevista per il congedo straordinario, giusta le istruzioni contenute nella Circ. 25 marzo 1972, n. 26 del Ministro del Tesoro. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, però, pur autorizzando il periodo di assenza richiesto, negava il trattamento economico di congedo straordinario, in quanto riteneva che dovessero applicarsi al personale ospedaliero le norme di cui al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, e non la Circolare di un Ministro. Di qui il ricorso della Cadau, fondato su quattro motivi. Il T.A.R. della Sardegna, mentre dichiarava manifestamente infondati gli altri tre motivi, faceva propria la doglianza d'illegittimità costituzionale contenuta nel primo motivo e sollevava l'incidente. Secondo l'ordinanza di rimessione, il legislatore delegato avrebbe dovuto tener conto, giusta i criteri direttivi della delega, dei principi desunti dal T.U. per gli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957. In tal caso, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si sarebbe potuto applicare anche alle dipendenti ospedaliere, per il periodo di assenza facoltativa post partum, il trattamento previsto per il congedo straordinario (intera retribuzione per il primo mese, ridotta di un quinto nel secondo mese). Interveniva nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che chiedeva dichiararsi irrilevante o infondata la sollevata questione. Le parti non si costituivano. : Va subito rilevato che la legge delegata si è perfettamente adeguata ai criteri dettati dalla delega stabilendo - proprio in conformità a quanto dispone il T.U. concernente gl'impiegati dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957 - la sostanziale applicazione delle disposizioni relative alle lavoratrici madri, già contemplata nella legge 26 agosto 1950, n. 860 (colle modificazioni di cui alla legge 23 marzo 1951, n. 394). Difatti, sia per le ospedaliere che per le impiegate dello Stato, restava ferma la distinzione fra periodo obbligatorio e periodo facoltativo di assenza, colla remunerazione riservata esclusivamente al primo di essi periodi. Successivamente interveniva la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, applicabile a tutte le dipendenti sia dello Stato che degli enti pubblici, che innovava profondamente la generale disciplina della materia. Quest'ultima legge, infatti, mentre teneva fermi i trattamenti migliori eventualmente attribuiti dalle leggi precedenti alle singole amministrazioni (e quindi per statali ed ospedaliere l'intera retribuzione, anziché l'80% previsto dalla legge in parola per il periodo di assenza obbligatoria), attribuiva a tutte le lavoratrici madri, per il periodo di assenza facoltativa, un'indennità giornaliera pari al 30 % della retribuzione. Sul piano normativo, pertanto, sia prima che dopo la detta legge innovativa, non è mai esistita alcuna norma che, per l'assenza facoltativa post partum, attribuisse alle dipendenti dello Stato un trattamento più favorevole rispetto alle dipendenti ospedaliere. Conseguentemente, anche a prescindere dall'interpretazione, peraltro correttamente proposta dall'Avvocatura, in ordine alle espressioni "con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi che regolano il rapporto di pubblico impiego", di cui all'art. 42 della Delega, sta di fatto che, sul punto rilevante per la questione in esame, il legislatore delegato ha sicuramente adottato criteri di uniformità e si è regolato in conformità dei principi delle leggi concernenti il rapporto di pubblico impiego. E la nuova legge, del resto, conservando i vantaggi, ha regolato in modo uniforme per tutte le dipendenti, sia dello Stato che di ogni altro Ente pubblico, proprio il trattamento economico concernente l'assenza facoltativa dal servizio post partum, concedendo a tutte le lavoratrici madri il 30% della retribuzione ordinaria, in luogo della precedente assoluta gratuità (art. 15, secondo comma, della legge n. 260/1950). Il vero è che l'ordinanza, anziché prendere in esame la normativa delle due amministrazioni, si è riferita ad un'unica decisione del Consiglio di Stato che, confermando la non remunerabilità del periodo di assenza facoltativa a proposito di una dipendente statale, opinava tuttavia che, in ipotesi, e se fosse stato richiesto a tale titolo, ricorrendo gli estremi si potesse concedere alla lavoratrice madre il congedo straordinario - di ben diversa natura - di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 3/1957: sempreché ovviamente non fosse stato già consunto. Ma proprio questa decisione confermava, in definitiva, che per quanto si riferiva alle norme che regolano l'assenza facoltativa post partum non esisteva, come non esiste, alcun differente trattamento fra dipendenti dello Stato e dipendenti da altri Enti pubblici. E, d'altra parte, l'interpretazione giurisprudenziale favorevole alle dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, mentre non alterava già allora l'identità della disciplina normativa colle altre Amministrazioni, nemmeno poteva comunque riguardare la legge comune sopravvenuta. In realtà, allora come ora, tutte le predette dipendenti possono sollecitare analoga interpretazione da parte delle rispettive Amministrazioni e, in mancanza, rivolgersi alla Giustizia amministrativa. Ma il rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del legislatore delegato è fuori discussione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. per la Sardegna con ordinanza 24 novembre 1977 nei riguardi dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in riferimento all'art. 76 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 984. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere