CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28985-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocat [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di CASTELMOLA (ME), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 613/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28985 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- - Premesso che: 1. la s.n.c. "F.11i Intellisano" ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha ritenuto legittima la cartella notificata da [OSCURATO:PERSONA] spa ad essa ricorrente per il pagamento della Tarsu pretesa dal Comune di Castelmola per gli anni 2005 e 2007, in riferimento ad un esercizio alberghiero con applicazione di una tariffa superiore a quella applicata alle civili abitazioni; 2. la contribuente lamenta violazione degli art. 68 del d.lgs. 507/93 per non avere la CTR ritenuto necessario per l'amministrazione comunale differenziare la tariffa in rapporto alla diversa destinazione delle superfici componenti la struttura alberghiera e così tassare con tariffa maggiore i soli locali adibiti a cucina e ristorazione e non anche i locali ricettivi (le camere) equiparabili, per potenzialità di produzione di rifiuti, alle abitazioni; 3. il Comune ha depositato controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita; considerato che: 1.con d.lgs. 507 del 1993, art. 58, è stata istituita la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed è stato previsto che la relativa disciplina fosse rimessa ad apposito regolamento comunale e fosse applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme dettate nei successivi articoli del medesimo d.lgs. Con l'art. 65 è stato stabilito: - «1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento. 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.» (art. 65, cc. 1 e 2); Con l'art. 68 è stato disposto: «I. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: ... c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;» (art. 68, cc. 1 e 2); "Dalla disciplina, così, posta con riferimento ai criteri di legittimità del prelievo tributario deve, quindi, dedursi che la tassa può essere commisurata, in relazione al «costo di smaltimento», o alla potenzialità di produzione di rifiuti (ed alla loro qualità) ovvero alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dai detentori (art. 65, c. 1); che, ancora, la classificazione in categorie (ed eventuali sottocategorie) dei produttori di rifiuti, - operata in relazione ad una «omogenea potenzialità di rifiuti», - va articolata tenendo conto di «gruppi di attività o di utilizzazione» che, «in via di massima», fanno riferimento (anche) a «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri» [art. 68, c. 1 e c. 2, lett. c) cit.] (Cass. 20968 del 6/8/2019). "Il criterio legale di commisurazione delle tariffe della Tarsu alla capacità di produzione di rifiuti (effettiva o potenziale), qual emergente dal dettato normativo nazionale, ha trovato, poi, riscontro anche nella giurisprudenza unionale che, come già rilevato da questa Corte (v. Cass., 15/03/2019, n. 7437; Cass., 04/04/2018, n. 8308), ha statuito che: - risultando «spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"», «ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei «detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi.»; -«Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12»; -«il principio «chi inquina paga» non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.»; - «... al fine del calcolo di una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, una differenziazione tributaria fra categorie di utenti del servizio di raccolta e di smaltimento di rifiuti urbani, alla guisa di quella operata dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale fra le aziende alberghiere e i privati, in funzione di criteri obiettivi aventi un rapporto diretto col costo di detto servizio, quali la loro capacità produttiva di rifiuti o la natura dei rifiuti prodotti, può risultare adeguata per raggiungere l'obiettivo di finanziamento di detto servizio.»; - «Anche se la differenziazione tributaria così operata non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo di finanziamento, va tuttavia sottolineato che, nella materia in esame e allo stato attuale del diritto comunitario, le competenti autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa.» (Corte di Giustizia, 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] srl e a., causa C- 254/08, punti 49 ss.)" (Cass. 20968/2019 cit.). 2. Come si legge nella sentenza impugnata, il Comune di Castelmola con proprio regolamento, ha distinto "le diverse attività in riferimento alla astratta potenzialità di produzione di rifiuti, per categorie omogenee" e, in particolare, ha differenziato "i locali destinati ad abitazioni e residenze" e "i locali destinati ad alberghi, locande, pensioni ed affittacamere" con previsione per i primi di una tariffa più bassa di quella per i secondi. 3 i n merito a questa differenziazione la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in molte occasione ed ha sempre affermato che è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri anche notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (v., tra le altre, Sez. 5 - , Sentenza n.8308 del 4/4/2018; Sez. 5 sentenza 25214 del 7/12/2016). 4. la Corte ha già avuto modo di esprimersi anche con riguardo alla specifica questione sollevata dalla contribuente ovvero se sia legittimamente applicabile alla categoria degli esercizi alberghieri una tariffa unitaria, determinata cioè senza distinto riferimento alle volumetrie destinate a camere rispetto alle volumetrie destinate a parti comuni e più in particolare a cucine e a ristorazione. Con la sentenza n.31461 del 3/12/2019 la Corte ha affermato che "In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 507 del 1993 sull'individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario del "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni". In applicazione del suddetto principio la Corte ha cassato la sentenza che aveva disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui non distingueva le tariffe degli alberghi per volumetrie di camere e parti comuni per ritenuto contrasto con gli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché col principio "chi inquina paga". Ancora più specificamente Con l'ordinanza n. 20968 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato puntualizzato: "Una volta legittimamente individuata la categoria degli esercizi alberghieri, - quale categoria che non può che essere oggetto di considerazione unitaria siccome espressiva di una «omogenea potenzialità di rifiuti», in quanto tale distinta da quella riferibile agli immobili ad uso abitativo, - non è conforme al ripercorso assetto normativo una disarticolazione della categoria fondata (esclusivamente) su generici rapporti di affinità (con altra categoria), piuttosto che sui criteri legali di ripartizione del prelievo fiscale (criteri dettati dalla «relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica»). Non pare, quindi, che possa acquisire rilevanza la distinzione, nell'ambito dell'esercizio alberghiero, tra zone più o meno produttive di una maggiore quantità di rifiuti, posto che il sopra richiamato principio di legittimità deve intendersi riferito all'esercizio dell'attività alberghiera nel suo complesso. Del resto, è anche dalla gestione, e pulizia, delle camere dell'albergo che deriva la maggiore quantità di rifiuti prodotti; e, considera la Corte, non è dato rinvenire, nel sistema, alcuna disposizione che distingua all'interno della struttura ricettiva zone produttive di rifiuti in misura differenziata, come avviene, ad esempio, per gli stabilimenti industriali". 4. il Collegio intende ribadire il principio fin qui espresso: in tema di Tarsu è, in base alla legge istitutiva della tariffa (art.68), legittima la delibera comunale che individuai la categoria degli esercizi alberghieri; data la correlazione della categoria alla omogenea potenzialità a produrre rifiuti quella degli esercizi alberghieri è una categoria legittimamente definibile come unitaria non imponendosi una sua articolazione interna tra aree aventi destinazione a camere e altre aree recettive comuni; 5. il ricorso va rigettato; 6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Castelmola le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4100,00, oltre spese forfettarie, accessori ed oltre C200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del