CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al punto concernente le pene accessorie dell'interdizione legale, da eliminarsi, e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, da sostituire con quella temporanea per la durata di anni cinque, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Romaconfermava la condanna per il reato di cui all'art.73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, aggravato dall'ingente quantitativo della sostanza stupefacente trasportato. La sentenza di appello ribadiva la colpevolezza degli imputati, essendo stati trovati in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina, trasportato a bordo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e materialmente collocate tra le gambe del passeggero, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolineava, inoltre, come in sede di interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] ammetteva la propria responsabilità, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato all'oscuro del contenuto dell'involucro trasportato. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, riferiva di aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] e che, in una strada di campagna, uno sconosciuto avrebbe loro consegnato la busta, senza che egli fosse consapevole del contenuto di tale involucro. 2. Il ricorso, cumulativamente proposto per entrambi gli imputati, si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, comune per entrambi gli imputati, si deduce il vizio di motivazione relativamente al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo, lamentando che non sarebbe stata adeguatamente accertata la colpevolezza degli imputati, ritenuti ignari dell'effettivo contenuto dell'involucro contenente cocaina. 2.2. Con il secondo motivo, formulato in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sua estraneità alla condotta delittuosa, desunta essenzialmente dal fatto di trovarsi a bordo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, aveva escluso la consapevolezza della finalità del viaggio in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, si assume che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcun contributo concorsuale, né a livello materiale, né di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. 2.3. Con il terzo motivo, entrambi i ricorrenti deducono l'illegalità delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena. A fronte di una pena principale pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione e, quindi, inferiore alla soglia dei cinque anni, l'interdizione legale non poteva essere applicata, mentre l'interdizione dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere irrogata in misura temporanea anziché in perpetuo. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti sostengono di non aver avuto consapevolezza del quantitativo di stupefacente trasportato e, quindi, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309/ risulterebbe erroneo. Invero, le modalità della condotta sono di per sé dirimenti, avendo i giudici di merito sottolineato come le dimensioni e il peso dell'involucro erano tali da consentire di aver piena cognizione dell'ingente quantitativo. Peraltro, per consolidata giurisprudenza si ritiene che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez.4, n. 18049 del 14/3/2022, Rv.283209). Nel caso di specie, le modalità della condotta sono state ritenute, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, sicuramente idonee a far ritenere la sicura consapevolezza, in capo ad entrambi gli imputati, del contenuto e del quantitativo di stupefacente trasportato. In particolare, è stato correttamente valorizzato il dato relativo alle dimensioni e al peso dell'involucro, nonché al fatto che lo stesso sia stato direttamente maneggiato dagli imputati i quali, pertanto, non possono negare di aver avuto diretta contezza del dato P0 nderale. Le modalità della condotta, pertanto, non consentirebbero in alcun caso di escludere la colpevolezza degli agenti q anto meno per aver ignorato per colpa ul'ingente quantitativo trasportato. Ne consegue che, sotto qualsivoglia profilo si analizzi la vicenda, l'aggravante è stata correttamente riconosciuta nei confronti di entrambi gli imputati. 3. Il secondo motivo di ricorso, riferito al solo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per aspecificità. La Corte di appello ha ampiamente indicato gli elementi fattuali sulla cui base ha desunto la sicura consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'attività illecita cui ha materialmente partecipato. Sul tema, risultano pienamente condivisibili le considerazioni svolte nella 3requisitoria del Procuratore generale, il quale ha sottolineato come la tesi dell'occasionale rinvenimento del pacco in una strada di campagna, dove lo stesso sarebbe stato consegnato da un anziano non meglio identificato ( è del tutto inverosimile, oltre che contraddetta dalle modalità complessive della condotta. La motivazione secondo cui il trasporto di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente presuppone l'affidamento a persone che godono della fiducia dei committenti e che sono necessariamente ben consapevoli dell'attività svolta, risponde a canoni di logica e coerente valutazione dei fatti, tale da non consentire una rivisitazione in sede di legittimità. Né si comprende come possa ritenersi prevalente la tesi dell'inconsapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA], posto che la droga era trasportata dal lato del passeggero, tant'è che l'involucro si trovava tra le sue gambe. Anche in tal caso, la difesa sollecita uni rivalutazione in fatto che, a fronte della coerente ricostruzione operata dai giudici di merito, non è consentita nel giudizio di cassazione. 4. Il terzo motivo è iDfondato, posto che le pene accessorie irrogate dalla Corte di appello, a fronte di una condanna inferiore a cinque anni di reclusione, risultano illegali. Deve rilevarsi, infatti, che l'interdizione legale, in base all'art.32, comma terzo, cod.pen., non poteva essere applicata e, quindi, la stessa deve essere eliminata. Per quanto concernete l'interdizione dai pubblici uffici, invece, deve procedersi esclusivamente alla rideterminazione ai sensi dell'art.29 cod.pen., limitandone la durata a cinque anni. 5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'interdizione legale, da eliminarsi, e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, da sostituire con quella temporanea per la durata di anni cinque. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. PQ P.Q.MDichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 3 luglio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] —2 SET 2026 IL PrUNZION [OSCURATO:PERSONA] Lore • .1. rapmeni - 5