Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 28044/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3852/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] nr.104 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 30/2007 pronunciato in data 9/10/2020 dal Tribunale di Tivoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il decreto del 9/10/2020del Tribunale di Tivoli che ha accolto il reclamo ex art 26 l.fall. da lui proposto contro il provvedimento col quale il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva liquidato il compenso per l’attività professionale svolta quale difensore della procedura. 2.[OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 91 cpc e 132 nr. 4 cpc, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso ogni statuizione in ordine alle spese processuali, nonostante l’accoglimento del reclamo e la conseguente soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] reclamato. 2 La censura è fondata.

2.1. Il Tribunale di Tivoli ha del tutto omesso , sia nella parte motiva che nel dispositivo del decreto impugnato, di statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite , nonostante l’integrale accoglimento del reclamo proposto dal l’odierno ricorrente. 2.2 Ora, come ripetutamente affermato da questa Corte, l 'omessa pronuncia sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost. ) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa,che contenga una statuizione sulle spese conseguente al decisum.

Gli artt. 91 - 98 c.p.c. , stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 651/2022 , 11125/023). 2.3.A tali regol e general i non si sottrae il decreto qui impugnato, emesso all’esito di un procedimento contenzioso ed avente natura decisoria e definitiva. 2.4 Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del giudizio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, che, oltre a provvedere sulle spese del procedimento ex art. 26 l.fall., liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

Così decisonella c amera di c onsiglio tenutasi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3852/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] nr.104 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 30/2007 pronunciato in data 9/10/2020 dal Tribunale di Tivoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il decreto del 9/10/2020del Tribunale di Tivoli che ha accolto il reclamo ex art 26 l.fall. da lui proposto contro il provvedimento col quale il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva liquidato il compenso per l’attività professionale svolta quale difensore della procedura. 2.[OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 91 cpc e 132 nr. 4 cpc, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso ogni statuizione in ordine alle spese processuali, nonostante l’accoglimento del reclamo e la conseguente soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] reclamato. 2 La censura è fondata. 2.1. Il Tribunale di Tivoli ha del tutto omesso , sia nella parte motiva che nel dispositivo del decreto impugnato, di statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite , nonostante l’integrale accoglimento del reclamo proposto dal l’odierno ricorrente. 2.2 Ora, come ripetutamente affermato da questa Corte, l 'omessa pronuncia sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost. ) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa,che contenga una statuizione sulle spese conseguente al decisum. Gli artt. 91 - 98 c.p.c. , stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 651/2022 , 11125/023). 2.3.A tali regol e general i non si sottrae il decreto qui impugnato, emesso all’esito di un procedimento contenzioso ed avente natura decisoria e definitiva. 2.4 Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del giudizio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, che, oltre a provvedere sulle spese del procedimento ex art. 26 l.fall., liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. Così decisonella c amera di c onsiglio tenutasi
Decreto Cassazione n. 28044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris