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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25216/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 206/2020depositata il 15/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina con il quale le erastato intimato il pagamento, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026Valentina Urso, di compensi professionali relativi all’attività difensiva daglistessi svolta in suo favore;- il Tribunale adito accolse l’eccezione formulata dall’opponente inrelazione all’incompetenza territoriale del Tribunale di Messina e revocò ildecreto ingiuntivo opposto;- la Corte d’appello di Messina, con sentenza resa pubblica il 15 maggio2020, dichiarò inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., rilevando che l’unico mezzo diimpugnazione dei provvedimenti che decidono solo sulla competenza è ilregolamento di competenza e, considerata la rilevabilità d’ufficiodell’inammissibilità del gravame, compensò tra le parti le spese di lite;- avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] e FrancescaBrancatisano, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati;- il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA]- con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 24 e111 Cost., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12 e ss.delle preleggi, per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite,nonostante il gravame proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Urso fosseinammissibile;- con il secondo motivo, è dedotta la nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt.91, 92 e 132, primo comma n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 24Cost. e agli artt. 12 e ss. preleggi, per non avere la Corte distrettualeindicato le ragioni della compensazione delle spese di lite, non costituendoNumero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026motivo di compensazione la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilitàdell’appello;- con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.poiché la Corte territoriale non avrebbe considerato che, per resistere inun giudizio palesemente inammissibile, l’appellata [OSCURATO:PERSONA] si eracostituita nel giudizio, sopportando le spese del giudizio d’appello;- i motivi, che per la loro connessione possono essere trattaticongiuntamente, sono fondati;- ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazioneintrodotta dall’art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, insede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporisapplicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale dellespese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assolutanovità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti;- con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nellaparte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possacompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualorasussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelletipizzate;- a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte Costituzionale N.77/2018prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazioneautentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nellaforma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della CorteCostituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione neldiritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcataincertezza non orientata dalla giurisprudenza;- nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in esame;Numero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026- non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese dilite l’aver indirizzato un’impugnazione con il mezzo sbagliato quando ladisposizione normativa è chiara e non si presta ad interpretazionioscillanti;- nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoappello avverso la sentenza dichiarativa di incompetenza anzichéregolamento di competenza, unico mezzo di impugnazione esperibileavverso i provvedimenti che decidono solo sulla competenza, ai sensidell’art. 42 c.p.c.;- il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, del mezzo di impugnazionesbagliato e della conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravamenon costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione dellespese di lite, attesa la chiara disposizione normativa dell’art.42 c.p.c., chenon si presta a diverse interpretazioni giurisprudenziali;- la motivazione adottata dalla Corte d’appello si fonda anche sul rilievod’ufficio dell’inammissibilità del gravame, sebbene sia compito del giudiceverificare d’ufficio la correttezza del mezzo di impugnazione,indipendentemente dai rilievi delle parti; parimenti, le gravi ed eccezionaliragioni per compensare le spese di lite non sono giustificate dalle “ragionidel contenzioso”, espressione di mero stile, che non consente in alcunmodo di effettuare il necessario controllo sulla congruità delle ragioniposte dal giudice a fondamento della decisione;- ha, quindi, errato la Corte d’appello a compensare le spese di litenonostante la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conmotivazione apparente ed in assenza dei presupposti di cui all’art. 92,comma 2, c.p.c.;-il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna di CarmeloNumero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026Marra e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alle spese di lite del giudizio d’appello edalle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendonel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alle spesedi lite del giudizio d’appello, che liquida in euro 2.500, ed alle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 206/2020depositata il 15/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina con il quale le erastato intimato il pagamento, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026Valentina Urso, di compensi professionali relativi all’attività difensiva daglistessi svolta in suo favore;- il Tribunale adito accolse l’eccezione formulata dall’opponente inrelazione all’incompetenza territoriale del Tribunale di Messina e revocò ildecreto ingiuntivo opposto;- la Corte d’appello di Messina, con sentenza resa pubblica il 15 maggio2020, dichiarò inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., rilevando che l’unico mezzo diimpugnazione dei provvedimenti che decidono solo sulla competenza è ilregolamento di competenza e, considerata la rilevabilità d’ufficiodell’inammissibilità del gravame, compensò tra le parti le spese di lite;- avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] e FrancescaBrancatisano, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati;- il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA]- con il primo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 24 e111 Cost., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12 e ss.delle preleggi, per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite,nonostante il gravame proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Urso fosseinammissibile;- con il secondo motivo, è dedotta la nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt.91, 92 e 132, primo comma n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 24Cost. e agli artt. 12 e ss. preleggi, per non avere la Corte distrettualeindicato le ragioni della compensazione delle spese di lite, non costituendoNumero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026motivo di compensazione la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilitàdell’appello;- con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.poiché la Corte territoriale non avrebbe considerato che, per resistere inun giudizio palesemente inammissibile, l’appellata [OSCURATO:PERSONA] si eracostituita nel giudizio, sopportando le spese del giudizio d’appello;- i motivi, che per la loro connessione possono essere trattaticongiuntamente, sono fondati;- ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazioneintrodotta dall’art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, insede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporisapplicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale dellespese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assolutanovità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti;- con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nellaparte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possacompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualorasussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelletipizzate;- a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte Costituzionale N.77/2018prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazioneautentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nellaforma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della CorteCostituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione neldiritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcataincertezza non orientata dalla giurisprudenza;- nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in esame;Numero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026- non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese dilite l’aver indirizzato un’impugnazione con il mezzo sbagliato quando ladisposizione normativa è chiara e non si presta ad interpretazionioscillanti;- nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoappello avverso la sentenza dichiarativa di incompetenza anzichéregolamento di competenza, unico mezzo di impugnazione esperibileavverso i provvedimenti che decidono solo sulla competenza, ai sensidell’art. 42 c.p.c.;- il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, del mezzo di impugnazionesbagliato e della conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravamenon costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione dellespese di lite, attesa la chiara disposizione normativa dell’art.42 c.p.c., chenon si presta a diverse interpretazioni giurisprudenziali;- la motivazione adottata dalla Corte d’appello si fonda anche sul rilievod’ufficio dell’inammissibilità del gravame, sebbene sia compito del giudiceverificare d’ufficio la correttezza del mezzo di impugnazione,indipendentemente dai rilievi delle parti; parimenti, le gravi ed eccezionaliragioni per compensare le spese di lite non sono giustificate dalle “ragionidel contenzioso”, espressione di mero stile, che non consente in alcunmodo di effettuare il necessario controllo sulla congruità delle ragioniposte dal giudice a fondamento della decisione;- ha, quindi, errato la Corte d’appello a compensare le spese di litenonostante la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conmotivazione apparente ed in assenza dei presupposti di cui all’art. 92,comma 2, c.p.c.;-il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna di CarmeloNumero registro generale 25510/2020Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 25216/2026Data pubblicazione 10/09/2026Marra e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alle spese di lite del giudizio d’appello edalle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendonel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alle spesedi lite del giudizio d’appello, che liquida in euro 2.500, ed alle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente