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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08176/2022

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la seguente SENTENZA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10238/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B13 I-1891Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C18 19043), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 681116 19043), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via T. Salvini, n. 55; - ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A13 H891N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Calcedonia, n. 1; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 611/2016 (pubblicata il 17 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per la sua inammissibilità; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, e [OSCURATO:PERSONA] (con delega), per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2011 D'[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pordenone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietario, in Spilimbergo, di un fondo confinante sul lato nord con quello dei citati convenuti e che gli stessi avevano sconfinato di circa un metro e mezzo sul proprio terreno.

L'attore chiedeva, pertanto, che venisse determinato il confine tra i due fondi prendendo come punto di partenza un palo irriguo presente sul terreno ed individuando il confine in corrispondenza di una linea retta posta ad un metro e mezzo da detto palo.

Lo stesso D'Andrea, inoltre, chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione a suo favore di detta fascia di terreno.

Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, i quali, a loro volta, sostenevano che il confine dovesse essere determinato in coincidenza di una linea retta che, dipartendosi dalla curva formata a gomito di una canaletta di deflusso delle acque piovane che correva lateralmente ai fondi, raggiungeva la strada vicinale "Viniciaredo" e, sull'asserito presupposto di aver coltivato la relativa fascia di terreno dal 1985, chiedevano anch'essi l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà della medesima per usucapione.

Il Tribunale adito, all'esito dell'esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 177/2015, accolse la domanda principale stabilendo che il confine tra i due fondi andava determinato in corrispondenza della linea retta parallela al confine così come assunto dall'attore e posta a distanza di due metri dalla stessa verso il confine catastale.

Con la stessa decisione veniva autorizzata l'apposizione di stabili ceppi sul confine così come individuato e veniva respinta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti.

2. Decidendo sull'appello avanzato dai convenuti soccombenti Chemello e nella costituzione dell'appellato D'Andrea, la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 611/2016 (pubblicata il 17 ottobre 2016), rigettava il gravame e, per l'effetto, confermava la sentenza di prime cure, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte friulana disattendeva le censura mosse in ordine alla delimitazione del confine come indicato con la sentenza del Tribunale, siccome quello individuato con detta sentenza era stato correttamente determinato sulla scorta delle condivise risultanze della c.t.u. in rapporto al concreto stato dei luoghi e agli accertamenti specificamente eseguiti dall'ausiliario.

Il giudice di appello riteneva infondato anche l'altro motivo riguardante la confutazione della sentenza del primo giudice laddove aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione, dal momento che. - come dallo stesso già statuito - era emerso che gli appellanti non avevano provato un possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto in relazione alla fascia di terreno controverso, essendo stato, oltretutto, ricondotto ad una mera attività di coltivazione della fascia di terreno, come tale non comprovante una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui ed un effettivo "animus possidendi".

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimato D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il formulato motivo i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti che non avrebbe condotto la Corte di appello a rilevare - rispetto alla formulata domanda riconvenzionale di usucapione - la sola emergenza della coltivazione del fondo o lo sfalcio dell'erba (anche nell'ipotesi in cui dette attività fossero state effettivamente svolte da essi Chemello e, ancor prima, dalla loro dante causa), dovendo, invece, essere valorizzata la circostanza determinante che la zona oggetto di contestazione era stata fatta oggetto, fin dal 1985, di radicale trasformazione da parte della loro dante causa, essendo stata eliminata la connotazione boschiva adibendola a terreno agricolo, con conseguente coltivazione "uti domini" della stessa proseguito fino al 1998, allorquando era stato ceduto, con il conseguente acquisto del relativo godimento in via esclusiva, da parte di essi Chemello.

2. Rileva il collegio che il motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato.

Occorre, infatti, osservare che la Corte di appello friulana, con l'impugnata sentenza, ha esaminato, con l'adeguato ragionamento complessivo con essa svolto (e rispondente, sul piano giuridico, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità), la circostanza che mancava una prova del possesso qualificato per il periodo precedente al 1998 della fascia di terreno in contestazione (allorquando venne poi ceduto ai Chemello, i quali ne avevano assunto la disponibilità di fatto, pur acquistandola formalmente solo nel 2002), ovvero fino a quando ancora persisteva sul confine un'alberatura, e che, in ogni caso, ove pure fosse rimasta dimostrata la coltivazione di detta alberatura e della relativa porzione di terreno anche da parte dei Chemello successivamente, la stessa non sarebbe stata incompatibile con il diritto di proprietà del D'Andrea, non comportando l'esercizio di un'attività di godimento esclusivo ed appropriativa idonea a configurare un possesso utile "ad usucapionem".

Pertanto, la Corte di secondo grado - confermando, peraltro, il percorso argomentativo del giudice di prime cure - ha fornito una motivazione esaustiva sull'insussistenza dei presupposti per l'acquisto della fascia di terreno controversa a titolo di usucapione, ritenendo esclusa - con l'apprezzamento a lui spettante in via esclusiva ed insindacabile nella presente sede di legittimità, siccome adeguatamente motivato, degli esiti probatori, avuto soprattutto riguardo all'insieme delle deposizioni testimoniali (cfr. pag. 4 della motivazione) - l'esplicazione di ogni attività univocamente idonea da parte dei Chemello, e dei loro danti causa ancor prima, a comportare propriamente una trasformazione di detta fascia rispetto alla sua condizione antecedente, essendo rimasta accertata soltanto la realizzazione di un'attività di coltivazione.

E che questa fosse effettivamente l'attività da ritenersi univocamente provata come posta in essere dagli attuali ricorrenti e, in precedenza, dai loro danti causa è dimostrato anche dal tenore delle difese da essi assunte fin dall'introduzione del giudizio, avendo con le stesse sostenuto che tale zona era stata coltivata dai citati danti causa (anche con la potatura degli alberi) nonché da essi successivamente al 1998 (v., ad es., pagg. 4-5 del ricorso, laddove si richiamano dette difese che fanno sempre riferimento alla condotta della coltivazione).

Alla stregua della congrua ed adeguatamente motivata valutazione delle complessive risultanze probatorie acquisite, il giudice di appello si è, perciò, correttamente conformata ai principi giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. n. 18215/2013 e Cass. n. 6123/2020).Del resto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte nel ritenere, sul piano generale, che, in tema di possesso "ad usucapionem", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come verificatosi nel caso di specie, avuto riguardo a tutti i sicuri elementi probatori emersi) - l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla idoneità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (cfr., tra le tante, Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 356/2017).

3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpc nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Diritti reali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10238/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B13 I-1891Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C18 19043), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 681116 19043), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via T. Salvini, n. 55; - ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A13 H891N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Calcedonia, n. 1; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 611/2016 (pubblicata il 17 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per la sua inammissibilità; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, e [OSCURATO:PERSONA] (con delega), per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2011 D'[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pordenone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietario, in Spilimbergo, di un fondo confinante sul lato nord con quello dei citati convenuti e che gli stessi avevano sconfinato di circa un metro e mezzo sul proprio terreno. L'attore chiedeva, pertanto, che venisse determinato il confine tra i due fondi prendendo come punto di partenza un palo irriguo presente sul terreno ed individuando il confine in corrispondenza di una linea retta posta ad un metro e mezzo da detto palo. Lo stesso D'Andrea, inoltre, chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione a suo favore di detta fascia di terreno. Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, i quali, a loro volta, sostenevano che il confine dovesse essere determinato in coincidenza di una linea retta che, dipartendosi dalla curva formata a gomito di una canaletta di deflusso delle acque piovane che correva lateralmente ai fondi, raggiungeva la strada vicinale "Viniciaredo" e, sull'asserito presupposto di aver coltivato la relativa fascia di terreno dal 1985, chiedevano anch'essi l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà della medesima per usucapione. Il Tribunale adito, all'esito dell'esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 177/2015, accolse la domanda principale stabilendo che il confine tra i due fondi andava determinato in corrispondenza della linea retta parallela al confine così come assunto dall'attore e posta a distanza di due metri dalla stessa verso il confine catastale. Con la stessa decisione veniva autorizzata l'apposizione di stabili ceppi sul confine così come individuato e veniva respinta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti. 2. Decidendo sull'appello avanzato dai convenuti soccombenti Chemello e nella costituzione dell'appellato D'Andrea, la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 611/2016 (pubblicata il 17 ottobre 2016), rigettava il gravame e, per l'effetto, confermava la sentenza di prime cure, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte friulana disattendeva le censura mosse in ordine alla delimitazione del confine come indicato con la sentenza del Tribunale, siccome quello individuato con detta sentenza era stato correttamente determinato sulla scorta delle condivise risultanze della c.t.u. in rapporto al concreto stato dei luoghi e agli accertamenti specificamente eseguiti dall'ausiliario. Il giudice di appello riteneva infondato anche l'altro motivo riguardante la confutazione della sentenza del primo giudice laddove aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione, dal momento che. - come dallo stesso già statuito - era emerso che gli appellanti non avevano provato un possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto in relazione alla fascia di terreno controverso, essendo stato, oltretutto, ricondotto ad una mera attività di coltivazione della fascia di terreno, come tale non comprovante una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui ed un effettivo "animus possidendi". 3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimato D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti che non avrebbe condotto la Corte di appello a rilevare - rispetto alla formulata domanda riconvenzionale di usucapione - la sola emergenza della coltivazione del fondo o lo sfalcio dell'erba (anche nell'ipotesi in cui dette attività fossero state effettivamente svolte da essi Chemello e, ancor prima, dalla loro dante causa), dovendo, invece, essere valorizzata la circostanza determinante che la zona oggetto di contestazione era stata fatta oggetto, fin dal 1985, di radicale trasformazione da parte della loro dante causa, essendo stata eliminata la connotazione boschiva adibendola a terreno agricolo, con conseguente coltivazione "uti domini" della stessa proseguito fino al 1998, allorquando era stato ceduto, con il conseguente acquisto del relativo godimento in via esclusiva, da parte di essi Chemello. 2. Rileva il collegio che il motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato. Occorre, infatti, osservare che la Corte di appello friulana, con l'impugnata sentenza, ha esaminato, con l'adeguato ragionamento complessivo con essa svolto (e rispondente, sul piano giuridico, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità), la circostanza che mancava una prova del possesso qualificato per il periodo precedente al 1998 della fascia di terreno in contestazione (allorquando venne poi ceduto ai Chemello, i quali ne avevano assunto la disponibilità di fatto, pur acquistandola formalmente solo nel 2002), ovvero fino a quando ancora persisteva sul confine un'alberatura, e che, in ogni caso, ove pure fosse rimasta dimostrata la coltivazione di detta alberatura e della relativa porzione di terreno anche da parte dei Chemello successivamente, la stessa non sarebbe stata incompatibile con il diritto di proprietà del D'Andrea, non comportando l'esercizio di un'attività di godimento esclusivo ed appropriativa idonea a configurare un possesso utile "ad usucapionem". Pertanto, la Corte di secondo grado - confermando, peraltro, il percorso argomentativo del giudice di prime cure - ha fornito una motivazione esaustiva sull'insussistenza dei presupposti per l'acquisto della fascia di terreno controversa a titolo di usucapione, ritenendo esclusa - con l'apprezzamento a lui spettante in via esclusiva ed insindacabile nella presente sede di legittimità, siccome adeguatamente motivato, degli esiti probatori, avuto soprattutto riguardo all'insieme delle deposizioni testimoniali (cfr. pag. 4 della motivazione) - l'esplicazione di ogni attività univocamente idonea da parte dei Chemello, e dei loro danti causa ancor prima, a comportare propriamente una trasformazione di detta fascia rispetto alla sua condizione antecedente, essendo rimasta accertata soltanto la realizzazione di un'attività di coltivazione. E che questa fosse effettivamente l'attività da ritenersi univocamente provata come posta in essere dagli attuali ricorrenti e, in precedenza, dai loro danti causa è dimostrato anche dal tenore delle difese da essi assunte fin dall'introduzione del giudizio, avendo con le stesse sostenuto che tale zona era stata coltivata dai citati danti causa (anche con la potatura degli alberi) nonché da essi successivamente al 1998 (v., ad es., pagg. 4-5 del ricorso, laddove si richiamano dette difese che fanno sempre riferimento alla condotta della coltivazione). Alla stregua della congrua ed adeguatamente motivata valutazione delle complessive risultanze probatorie acquisite, il giudice di appello si è, perciò, correttamente conformata ai principi giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr. Cass. n. 18215/2013 e Cass. n. 6123/2020).Del resto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte nel ritenere, sul piano generale, che, in tema di possesso "ad usucapionem", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come verificatosi nel caso di specie, avuto riguardo a tutti i sicuri elementi probatori emersi) - l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla idoneità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (cfr., tra le tante, Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 356/2017). 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpc nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della
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