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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 12668/2026

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ti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Nola in data 22/11/2023 che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto ditruffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazionedell’art. 129 cod.proc.pen.3.

Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguitodella modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cortedi cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sial'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021,Marrazzo, Rv. 281475 – 01;Sez. 5, Ord. n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A. Rv. 289362 -01).3.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, nonravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Nola in data 22/11/2023 che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto ditruffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazionedell’art. 129 cod.proc.pen.3. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguitodella modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cortedi cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sial'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la qualenon attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021,Marrazzo, Rv. 281475 – 01;Sez. 5, Ord. n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A. Rv. 289362 -01).3.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, nonravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris