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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 04195/2023

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1067-2021 propostoda: INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 28416/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/12/2020; Ric. 2021 n. 01067 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’INPS, ricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 28416 del 2020, ha chiesto la correzione della motivazione e del dispositivo della citata ordinanza nella parte in cui, rispettivamente, a pag. 4, rigo 5, è scritto che “sussistono” anziché “non sussistono” i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 e nel dispositivo si dà atto “della sussistenza” anziché della “non sussistenza” dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

2. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel citato giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Il ricorso merita accoglimento.

5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'attodella formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).

6. Nel caso in esame, considerato che il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel Ric. 2021 n. 01067 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- merito, è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nella motivazione e nel dispositivo ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, misura che presuppone, invece, per dettato normativo (art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115 del 2002), il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

7. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nel quinto rigo di pag. 4 della parte motiva della locuzione “non sussistono” anziché “sussistono” e l’indicazione nel dispositivo della espressione “non sussistenza” anziché “sussistenza”.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 28416 del 2020 sia corretta nei sensi di cui in motivazione.

Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1067-2021 propostoda: INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 28416/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/12/2020; Ric. 2021 n. 01067 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’INPS, ricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 28416 del 2020, ha chiesto la correzione della motivazione e del dispositivo della citata ordinanza nella parte in cui, rispettivamente, a pag. 4, rigo 5, è scritto che “sussistono” anziché “non sussistono” i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 e nel dispositivo si dà atto “della sussistenza” anziché della “non sussistenza” dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. 2. [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel citato giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Il ricorso merita accoglimento. 5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'attodella formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). 6. Nel caso in esame, considerato che il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel Ric. 2021 n. 01067 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- merito, è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nella motivazione e nel dispositivo ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, misura che presuppone, invece, per dettato normativo (art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115 del 2002), il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso. 7. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nel quinto rigo di pag. 4 della parte motiva della locuzione “non sussistono” anziché “sussistono” e l’indicazione nel dispositivo della espressione “non sussistenza” anziché “sussistenza”. 8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 28416 del 2020 sia corretta nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale
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