CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36771/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona, stante la ritenuta inidoneità dell'azione posta in essere - è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato l'indiscussa sussistenza degli elementi costitutivi del reato in relazione alla spendita di un nome diverso da quello reale, corroborata dall'esibizione del certificato. Il mezzo fraudolento adoperato e l'aver esibito il certificato di attribuzione del nuovo codice fiscale era senz'altro idoneo ad indurre in errore l'interlocutore sulle reali generalità dell'imputato (si veda, in particolare, pagina 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso 1'8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]