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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 25448/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5361/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio Strippoli, rappresentato e dife so dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso il DECRETOd ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3686 /2 021 , depositatoi l 26/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli 26 ottobre 2021, n. 3686, che ha accolto la sua opposizione e ha quindi revocato il decreto monocratico impugnato, che aveva rigettato la domanda del ricorrente di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo di equa riparazione; la Corte d’appello ha quindi condannato il Ministero della giustizia a pagare in favore del ricorrente l’importo di euro 500,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ha inoltre condannato il Ministero a pagare l’importo di euro 253,00 per spese processuali del procedimento monitorio, di cui euro 28,00 per esborsi ed euro 225,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., nonché l’importo di euro 264,00 per spese processuali del procedimento di opposizione, di cui euro 28,00 per esborsi ed euro 236,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in nove motivi.

1. Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, delle norme ex artt. 1226, 2056, 2059 c.c. e 2 - bis , commi 1 e 3, legge 24/3/2001 n. 89 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: nel processo presupposto la Corte d’appello aveva ingiunto in data 25/10/2016 al Ministero della giustizia il pagamento di euro 500,00, credito pecuniario che produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art.1282, comma 1 c.c., così che alla data della decisione in sede di ottemperanza del TAR Campania (19/11/2020) il complessivo importo liquidato in favore del ricorrente era pari ad euro 506,41, ossia euro 500,00 per sorte capitale ed euro 6,41 per interessi legali dal 25/10/2016 al 19/11/2020, come risulta dal calcolo computerizzato interessi legali che si produce, così che ha errato la Corte d’appello a considerare il valore della causa, ai fini delle spese, come pari a 500 euro.

2. Il secondo motivo denuncia “nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio -per: a. motivazione non pertinente; b. motivazione apparente; c. motivazione tautologica; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

3. Il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, d.m. 10/3/2014 n. 55 e tabella 8 d.m. 10/3/2014 n. 55 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

4. Il quarto motivo contesta “nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale -in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione -per: a. motivazione non pertinente; b. motivazione apparente; c. motivazione tautologica; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

5. Il quinto motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, legge 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 d.m. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

6. Il sesto motivo denuncia “nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

7. Il settimo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1-bis, d.m. 10/3/2014 n. 55 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

8. L’ottavo motivo denuncia “nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

9. Il nono motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1-bis, d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Il primo motivo è fondato.

La Corte d’appello, rilevato che il tempo irragionevole è stato di due anni, quattro mesi e ventinove giorni, “arrotondati” a due anni, ha considerato che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, l’importo indennizzabile non può comunque essere superiore al “diritto accertato dal giudice” e ha riconosciuto 500,00, dato che l’importo liquidato a titolo indennitario nel giudizio presupposto era di euro 500,00, senza appunto considerare gli interessi maturati tra la pronuncia della Corte d’appello e la decisione del TAR.II.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al quantum dell’indennizzo cui è stato condannato il Ministero e conseguentemente – considerato l’effetto espansivo della cassazione del merito sulla pronuncia relativa alle spese – l’assorbimento dei successivi otto motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito; il Ministero della giustizia va quindi condannato a pagare a titolo di indennizzo euro 506,41, oltre interessi dalla domanda al saldo; vanno poi liquidate le spese del giudizio di merito, secondo i minimi tariffari data la semplicità del procedimento anche per natura seriale delle questioni trattate, senza che trovi applicazione, per la medesima ragione, la maggiorazione contemplata per il deposito degli atti con modalità telematiche; le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base anch’esse dei minimi tariffari e senza maggiorazioni supplementari, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida l’indennizzo cui è condannato il Ministero della giustizia in 506,41, oltre interessi dalla domanda al saldo; liquida le spese del giudizio di merito nella complessiva somma di 512,00 per compensi ed 56,00 per esborsi; liquida le spese del giudizio di legittimità in 3 22,50 per compensi ed 30,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16marzo 2023.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5361/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio Strippoli, rappresentato e dife so dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso il DECRETOd ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3686 /2 021 , depositatoi l 26/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli 26 ottobre 2021, n. 3686, che ha accolto la sua opposizione e ha quindi revocato il decreto monocratico impugnato, che aveva rigettato la domanda del ricorrente di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo di equa riparazione; la Corte d’appello ha quindi condannato il Ministero della giustizia a pagare in favore del ricorrente l’importo di euro 500,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ha inoltre condannato il Ministero a pagare l’importo di euro 253,00 per spese processuali del procedimento monitorio, di cui euro 28,00 per esborsi ed euro 225,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., nonché l’importo di euro 264,00 per spese processuali del procedimento di opposizione, di cui euro 28,00 per esborsi ed euro 236,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in nove motivi. 1. Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, delle norme ex artt. 1226, 2056, 2059 c.c. e 2 - bis , commi 1 e 3, legge 24/3/2001 n. 89 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: nel processo presupposto la Corte d’appello aveva ingiunto in data 25/10/2016 al Ministero della giustizia il pagamento di euro 500,00, credito pecuniario che produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art.1282, comma 1 c.c., così che alla data della decisione in sede di ottemperanza del TAR Campania (19/11/2020) il complessivo importo liquidato in favore del ricorrente era pari ad euro 506,41, ossia euro 500,00 per sorte capitale ed euro 6,41 per interessi legali dal 25/10/2016 al 19/11/2020, come risulta dal calcolo computerizzato interessi legali che si produce, così che ha errato la Corte d’appello a considerare il valore della causa, ai fini delle spese, come pari a 500 euro. 2. Il secondo motivo denuncia “nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio -per: a. motivazione non pertinente; b. motivazione apparente; c. motivazione tautologica; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 3. Il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, d.m. 10/3/2014 n. 55 e tabella 8 d.m. 10/3/2014 n. 55 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 4. Il quarto motivo contesta “nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale -in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione -per: a. motivazione non pertinente; b. motivazione apparente; c. motivazione tautologica; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 5. Il quinto motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, legge 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 d.m. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 6. Il sesto motivo denuncia “nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 7. Il settimo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1-bis, d.m. 10/3/2014 n. 55 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 8. L’ottavo motivo denuncia “nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 9. Il nono motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1-bis, d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Il primo motivo è fondato. La Corte d’appello, rilevato che il tempo irragionevole è stato di due anni, quattro mesi e ventinove giorni, “arrotondati” a due anni, ha considerato che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, l’importo indennizzabile non può comunque essere superiore al “diritto accertato dal giudice” e ha riconosciuto 500,00, dato che l’importo liquidato a titolo indennitario nel giudizio presupposto era di euro 500,00, senza appunto considerare gli interessi maturati tra la pronuncia della Corte d’appello e la decisione del TAR.II. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al quantum dell’indennizzo cui è stato condannato il Ministero e conseguentemente – considerato l’effetto espansivo della cassazione del merito sulla pronuncia relativa alle spese – l’assorbimento dei successivi otto motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito; il Ministero della giustizia va quindi condannato a pagare a titolo di indennizzo euro 506,41, oltre interessi dalla domanda al saldo; vanno poi liquidate le spese del giudizio di merito, secondo i minimi tariffari data la semplicità del procedimento anche per natura seriale delle questioni trattate, senza che trovi applicazione, per la medesima ragione, la maggiorazione contemplata per il deposito degli atti con modalità telematiche; le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base anch’esse dei minimi tariffari e senza maggiorazioni supplementari, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida l’indennizzo cui è condannato il Ministero della giustizia in 506,41, oltre interessi dalla domanda al saldo; liquida le spese del giudizio di merito nella complessiva somma di 512,00 per compensi ed 56,00 per esborsi; liquida le spese del giudizio di legittimità in 3 22,50 per compensi ed 30,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16marzo 2023. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 25448/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris