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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02924/2023

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iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15190/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

FCRLR68B05H501R) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – iscrizione ipotecaria – intimazione ad adempiere – omissione -effetti [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale alle liti in data 1° luglio 2016, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del Sindaco pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari n. 395/08/15 depositata in data 16 dicembre 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria dell’importo di € 462.294,92 su immobili di proprietà del contribuente, originata dal mancato pagamento di cartelle, aventi ad oggetto l’omesso pagamento di IRPEF, IVA e a tributi locali (ICI, TARSU/TIA).

Il contribuente ha dedotto, oltre al difetto di motivazione e all’omesso invio dell’intimazione ad adempiere, la prescrizione dei creditisottostanti.

2. La CTP di Sassari, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per cartelle aventi a oggetto crediti non tributari, ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Sardegna, con sentenza in data 16 dicembre 2015, ha rigettato –per quanto qui rileva - l’appello del contribuente.

Il giudice di appello ha preliminarmente ritenuto che il contribuente fosse a conoscenza del contenuto e della natura dei crediti per i quali era stata iscritta l’ipoteca, essendo state le precedenti cartelle notificateal contribuente.

Ha, poi, ritenuto non necessario indicare il valore dell’immobile, né rilevante la sproporzione tra credito e valore degli immobili, essendo possibile la riduzione dell’ipoteca ex art. 2784 cod. civ.

Ha, poi, ritenuto non necessaria ratio ne temporis la preventiva intimazione di pagamento, trattandosi di comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 10 dicembre 2010, precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione ordinaria ai crediti oggetto di iscrizione.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sette motivi; resistono con controricorso l’ente impositore e il concessionario della riscossione; il Comune di Sassari, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine al primo motivo di ricorso in appello, ove si deduceva la mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria presso l’Agenzia del Territorio, con violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212.

1.2. C on il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’allegazione della nota di iscrizione non fosse prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Osserva il ricorrente come la comunicazione di iscrizione ipotecaria debba recare, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, le indicazioni essenziali per rendere intellegibile la pretesa tributaria, per cui l’omessa allegazione dell’atto di iscrizione ipotecaria violerebbe l’obbligo di motivazione.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 e della l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria per un valore superiore al doppio del valore del credito non sia nulla e ha ritenuto che il contribuente avrebbe potuto procedere con lo strumento della riduzione dell’iscrizione ipotecaria.

1.4. Con il quarto motivo, indicato come n. 3, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente e omessa pronuncia in relazione al medesimo punto di motivazione, relativo alla sproporzione dell’iscrizione dell’ipoteca e l’importo del credito sottostante.

1.5. Con il quinto motivo, indicato come n. 4, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione del contraddittorio, degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 41, 47 e 48 della Carte dei Diritti fondamentali dell’UE, dell’art. 77, comma 2-bis d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione dell’intimazione ad adempiere al contribuente, sottolineando il ricorrente come la mancanza della comunicazione preventiva di invito ad adempiere comporti nullità dell’ipoteca iscritta alla luce della giurisprudenza eurounitaria e della conforme giurisprudenza di legittimità.

1.6. Con il sesto motivo, indicato come n. 5, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. iv., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione ordinaria alla tassa per lo smaltimento rifiuti, laddove tale tributo, avente natura ricorrente, sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale.

1.7. Con il settimo motivo, indicato come n. 6, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. iv., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione ordinaria a sanzioni e interessi, laddove tali crediti sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

2. Va pr eliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità articolata dal concessionario controricorrente, non essendo il ricorso del contribuente volto a riformulare il giudizio decisorio in fatto del giudice di appello ma a sollecitare un controllo sulla falsa applicazione della disciplina normativa.

3. Il quinto motivo, il quale può essere esaminato per primo, è ammissibile, così rigettandosi la preliminare eccezione di inammissibilità del controricorrente concessionario della riscossione, essendo il motivo incentrato, come nota lo stesso controricorrente, sulla mancata «notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 comma 2»; tale questione costituisce il fatto costitutivo dell’eccezione articolata da parte contribuente attorno alla quale è stato, poi, elaborato il tema afferente il contrasto di tale fatto costitutivo con la disciplina eurounitaria e con la disciplina sopravvenuta.

Non si tratta, pertanto, di contestazione nuova ma di nuove argomentazioni in diritto, prive di introduzione di fatti nuovi, le quali non subiscono preclusione alcuna nel corso del giudizio, posto che il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 riguarda i fatti idonei a mutare la causa petendi e il tema di indagine, ma non le argomentazioni difensive (Cass., Sez.

U., 21 febbraio 2022, n. 5624; Cass., Sez.

V, 3 febbraio 2021, n. 2413; Cass., Sez.

VI, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass. Sez.

VI, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez.

VI, 13 marzo 2013, n. 6391).

4. Il motivo è fondato e merita accoglimento, in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale deve darsi continuità, secondo cui l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1972, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70/2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento; nel caso, poi, in cui faccia difetto l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale l’omissione della comunicazione comport a la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca , l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez.

V, 23 novembre 2021, n. 36102; Cass., Sez.

V, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez.

VI, 23 novembre 2015, n. 23875; Cass., Sez.

U., 18 settembre 2014, n. 19667).

5. Pertanto, pur ove non risulti direttamente applicabile l’art. 77, comma 2-bis cit., ove si verta in tema di iscrizioni ipotecarie precedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (come nel caso di specie), l’Amministrazione finanziaria deve, in ogni caso, comunicare al contribuente con l’analogo termine di trenta giorni, l’intenzione di procedervi, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa(Cass ., Sez.

VI, 22 novembre 2019, n. 30534).

Il giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse luogo al contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di iscrizione ipotecaria precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 cod. proc. civ., previo assorbimento degli ulteriori motivi, la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso.

Le spese del doppio grado di merito sono soggette a integrale compensazione attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo in solido tra i controricorrenti, posto che la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria(Cass. Sez.

I , 19 gennaio 2022, n. 1650 ; Cass., Sez.

III, 30 ottobre 2018, n. 27476).

P. Q. M. La Corte accoglie il quinto motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; condanna i controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15190/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FCRLR68B05H501R) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – iscrizione ipotecaria – intimazione ad adempiere – omissione -effetti [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale alle liti in data 1° luglio 2016, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del Sindaco pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari n. 395/08/15 depositata in data 16 dicembre 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria dell’importo di € 462.294,92 su immobili di proprietà del contribuente, originata dal mancato pagamento di cartelle, aventi ad oggetto l’omesso pagamento di IRPEF, IVA e a tributi locali (ICI, TARSU/TIA). Il contribuente ha dedotto, oltre al difetto di motivazione e all’omesso invio dell’intimazione ad adempiere, la prescrizione dei creditisottostanti. 2. La CTP di Sassari, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per cartelle aventi a oggetto crediti non tributari, ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Sardegna, con sentenza in data 16 dicembre 2015, ha rigettato –per quanto qui rileva - l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha preliminarmente ritenuto che il contribuente fosse a conoscenza del contenuto e della natura dei crediti per i quali era stata iscritta l’ipoteca, essendo state le precedenti cartelle notificateal contribuente. Ha, poi, ritenuto non necessario indicare il valore dell’immobile, né rilevante la sproporzione tra credito e valore degli immobili, essendo possibile la riduzione dell’ipoteca ex art. 2784 cod. civ. Ha, poi, ritenuto non necessaria ratio ne temporis la preventiva intimazione di pagamento, trattandosi di comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 10 dicembre 2010, precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione ordinaria ai crediti oggetto di iscrizione. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sette motivi; resistono con controricorso l’ente impositore e il concessionario della riscossione; il Comune di Sassari, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine al primo motivo di ricorso in appello, ove si deduceva la mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria presso l’Agenzia del Territorio, con violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212. 1.2. C on il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’allegazione della nota di iscrizione non fosse prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973. Osserva il ricorrente come la comunicazione di iscrizione ipotecaria debba recare, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, le indicazioni essenziali per rendere intellegibile la pretesa tributaria, per cui l’omessa allegazione dell’atto di iscrizione ipotecaria violerebbe l’obbligo di motivazione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 e della l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria per un valore superiore al doppio del valore del credito non sia nulla e ha ritenuto che il contribuente avrebbe potuto procedere con lo strumento della riduzione dell’iscrizione ipotecaria. 1.4. Con il quarto motivo, indicato come n. 3, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente e omessa pronuncia in relazione al medesimo punto di motivazione, relativo alla sproporzione dell’iscrizione dell’ipoteca e l’importo del credito sottostante. 1.5. Con il quinto motivo, indicato come n. 4, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione del contraddittorio, degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 41, 47 e 48 della Carte dei Diritti fondamentali dell’UE, dell’art. 77, comma 2-bis d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione dell’intimazione ad adempiere al contribuente, sottolineando il ricorrente come la mancanza della comunicazione preventiva di invito ad adempiere comporti nullità dell’ipoteca iscritta alla luce della giurisprudenza eurounitaria e della conforme giurisprudenza di legittimità. 1.6. Con il sesto motivo, indicato come n. 5, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. iv., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione ordinaria alla tassa per lo smaltimento rifiuti, laddove tale tributo, avente natura ricorrente, sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale. 1.7. Con il settimo motivo, indicato come n. 6, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. iv., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione ordinaria a sanzioni e interessi, laddove tali crediti sono soggetti alla prescrizione quinquennale. 2. Va pr eliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità articolata dal concessionario controricorrente, non essendo il ricorso del contribuente volto a riformulare il giudizio decisorio in fatto del giudice di appello ma a sollecitare un controllo sulla falsa applicazione della disciplina normativa. 3. Il quinto motivo, il quale può essere esaminato per primo, è ammissibile, così rigettandosi la preliminare eccezione di inammissibilità del controricorrente concessionario della riscossione, essendo il motivo incentrato, come nota lo stesso controricorrente, sulla mancata «notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 comma 2»; tale questione costituisce il fatto costitutivo dell’eccezione articolata da parte contribuente attorno alla quale è stato, poi, elaborato il tema afferente il contrasto di tale fatto costitutivo con la disciplina eurounitaria e con la disciplina sopravvenuta. Non si tratta, pertanto, di contestazione nuova ma di nuove argomentazioni in diritto, prive di introduzione di fatti nuovi, le quali non subiscono preclusione alcuna nel corso del giudizio, posto che il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 riguarda i fatti idonei a mutare la causa petendi e il tema di indagine, ma non le argomentazioni difensive (Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5624; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 2413; Cass., Sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass. Sez. VI, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. VI, 13 marzo 2013, n. 6391). 4. Il motivo è fondato e merita accoglimento, in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale deve darsi continuità, secondo cui l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1972, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70/2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento; nel caso, poi, in cui faccia difetto l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale l’omissione della comunicazione comport a la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca , l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36102; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2015, n. 23875; Cass., Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667). 5. Pertanto, pur ove non risulti direttamente applicabile l’art. 77, comma 2-bis cit., ove si verta in tema di iscrizioni ipotecarie precedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (come nel caso di specie), l’Amministrazione finanziaria deve, in ogni caso, comunicare al contribuente con l’analogo termine di trenta giorni, l’intenzione di procedervi, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa(Cass ., Sez. VI, 22 novembre 2019, n. 30534). Il giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse luogo al contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di iscrizione ipotecaria precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. 6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 cod. proc. civ., previo assorbimento degli ulteriori motivi, la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado di merito sono soggette a integrale compensazione attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo in solido tra i controricorrenti, posto che la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria(Cass. Sez. I , 19 gennaio 2022, n. 1650 ; Cass., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27476). P. Q. M. La Corte accoglie il quinto motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; condanna i controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese proce
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