Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:518
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-544/03 e C-545/03
Mobistar SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Schaerbeek
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d'État (Belgio))
«Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) — Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 90/388/CEE — Art. 3 quater — Eliminazione di ogni restrizione — Imposte comunali su piloni, tralicci e antenne di diffusione per GSM»
Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 7 aprile 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2005
Massime della sentenza
1.
Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Provvedimenti di natura fiscale — Inclusione
— Limiti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]
2.
Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Settore delle telecomunicazioni — Imposta sulle infrastrutture di comunicazioni
mobili e personali — Ammissibilità — Presupposti
(Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE))
3.
Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese alle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri accordano diritti speciali o esclusivi — Settore delle
telecomunicazioni — Direttiva 90/388 — Divieto delle restrizioni concernenti l'infrastruttura — Nozione di restrizione — Imposta
sulle infrastrutture di comunicazioni mobili — Esclusione — Presupposti
(Direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 90/388, art. 3 quater)
1. L’art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione
nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione
di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri, qualora essa sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato
membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Detto art. 59 osta inoltre all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale
che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri più difficile della prestazione di servizi puramente
interna ad uno Stato membro.
A questo proposito, un provvedimento fiscale nazionale che ostacoli l’esercizio della libera prestazione dei servizi può costituire
una misura vietata, sia ch’esso emani dallo Stato stesso sia da un ente locale. Non sono tuttavia contemplate dall'art. 59
del Trattato misure il cui solo effetto è quello di produrre costi supplementari per la prestazione di cui trattasi.
(v. punti 28-31)
2. L’art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta a che
una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili
e personali utilizzate nell’ambito della gestione delle attività coperte dalle licenze e autorizzazioni rilasciate agli operatori
che è indistintamente applicabile ai prestatori nazionali e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e colpisce allo stesso modo
la prestazione di servizi interna a uno Stato membro e la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, purché non sia dimostrato
un effetto cumulativo delle imposte locali che comprometta la libera prestazione dei servizi di telefonia mobile.
(v. punti 34-35, dispositivo 1)
3. L'art 3 quater della direttiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, come modificata,
al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dalla direttiva 96/19/CE, prescrive
la rimozione di ogni restrizione imposta agli operatori di sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione alle infrastrutture.
Provvedimenti di carattere fiscale che si applicano ad infrastrutture di comunicazioni mobili non rientrano nell'ambito di
applicazione di detta disposizione, salvo qualora siffatti provvedimenti favoriscano, direttamente o indirettamente a danno
dei nuovi operatori, gli operatori che hanno avuto o che hanno a disposizione diritti speciali o esclusivi e incidano in misura
apprezzabile sulla situazione in materia di concorrenza.
(v. punti 38, 50, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 settembre 2005 (
*
)
«Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) – Servizi di telecomunicazione – Direttiva 90/388/CEE – Art. 3 quater – Eliminazione di ogni restrizione – Imposte comunali su piloni, tralicci e antenne di diffusione per GSM»
Nei procedimenti riuniti C-544/03 e C-545/03,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] d’État
(Belgio) con decisioni 8 dicembre 2003, pervenute alla Corte il 23 dicembre 2003, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Mobistar SA
(C-544/03)
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA] SA
(C-545/03)
e
[OSCURATO:PERSONA] de Schaerbeek,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dal sig. E. Juhász
e dal sig. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Mobistar SA, dagli avv.ti Y. van Gerven, A. Vallery e A. Desmedt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dagli avv.ti H. [OSCURATO:PERSONA], advocaat, e P. Carreau;
– per la commune de [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. M. Vankan;
– per la commune de Schaerbeeck, dall’avv. J. Bourtembourg;
– per il governo belga, dal sig. A. Goldman e dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agenti;
– per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. J.‑P. Keppenne, M. Shotter e dalla sig.ra L. Ström van Lier, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di
modifica, art. 49 CE) e 3 quater della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazione (GU L 192, pag. 10), come modificata, al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni, con direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo:
la «direttiva 90/388»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie proposte da operatori di telefonia mobile stabiliti in Belgio,
la società Mobistar SA (in prosieguo: la «Mobistar») e la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
I detti due operatori chiedono l’annullamento delle imposte introdotte dai comuni di [OSCURATO:PERSONA] (Belgio) e di Schaerbeek (Belgio)
sulle antenne, sui tralicci e, rispettivamente, sui piloni di diffusione per GSM o per le antenne esterne.
3 Con ordinanza 4 marzo 2004 del presidente della Corte, le cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e della
sentenza.
Contesto normativo
4 L’art. 59, primo comma, del Trattato CE così dispone:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono
gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliti in un paese
della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
5 L’art. 86, primo comma del Trattato CE (divenuto art. 82, primo comma, CE): così dispone:
«È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra [OSCURATO:PERSONA]
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo».
6 L’art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE) è così formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti
speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli
[12] e da [81] a [89] inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
3. [OSCURATO:PERSONA] vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli [OSCURATO:PERSONA] membri,
opportune direttive o decisioni».
7 Ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 90/388:
«Oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 2, secondo comma, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’indicare le condizioni per la concessione
di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue:
i) le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze
fondamentali e, nel caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni
commerciali ai sensi dell’articolo 3;
ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono garantire un comportamento trasparente
e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. [OSCURATO:PERSONA] membri non
possono, in particolare, impedire l’abbinamento di licenze o limitare l’offerta di tecnologie differenti che si avvalgono
di frequenze distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
(…)».
8 L’art. 3 quater della direttiva 90/388 prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sia rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali
in relazione all’installazione della loro infrastruttura, all’impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all’uso in comune
dell’infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l’impiego di tali infrastrutture alle
attività previste nella licenza o autorizzazione».
9 Gli artt. 3 bis e 3 quater della direttiva 90/388 sono stati introdotti con direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 16 gennaio 1996, 96/2/CE,
che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (GU L 20, pag. 59). Il primo ‘considerando’
della direttiva 96/2 è così redatto:
«Nella sua comunicazione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali del 23
novembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare richiesto per
poter sfruttare il potenziale di questo mezzo di comunicazione. Ha sottolineato l’esigenza di eliminare al più presto tutti
i diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la piena applicazione delle norme comunitarie in materia
di concorrenza e la modifica della direttiva 90/388 […] modificata da ultimo dalla direttiva 95/51/CE (…). Inoltre la comunicazione
ha preso in considerazione l’eliminazione delle restrizioni esistenti in materia di libera scelta delle infrastrutture di
base utilizzate dai gestori delle reti mobili per impiegare e sviluppare la propria rete ai fini delle attività consentite
in base alle loro licenze o autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale per poter superare le attuali distorsioni
in materia di libera concorrenza ed in particolare per garantire a tali gestori il controllo dei propri costi».
10 Secondo il quarto ‘considerando’ di questa stessa direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano
la concessione di licenze per tali servizi. Tuttavia, in molti [OSCURATO:PERSONA] membri il numero di licenze accordate è tuttora limitato
sulla base di criteri discrezionali o nel caso di gestori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni resta soggetto
a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare un’infrastruttura diversa da quella fornita dall’organismo di telecomunicazioni.
(…).
11 Il sedicesimo ‘considerando’ della detta direttiva precisa:
«(…) Inoltre le restrizioni in materia di fornitura di infrastruttura propria e di impiego di infrastruttura messa a disposizione
da terzi stanno rallentando lo sviluppo dei servizi mobili, in particolare poiché una efficace mobilità paneuropea per GSM
si basa sull’ampia disponibilità di sistemi di segnalazione a indirizzi, tecnologia non ancora offerta su scala universale
dagli organismi di telecomunicazioni in tutta l’Unione europea.
Tali restrizioni sulla fornitura e sull’impiego di infrastrutture limitano la prestazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali da parte dei gestori di altri [OSCURATO:PERSONA] membri e sono quindi incompatibili con l’articolo 90 in combinato disposto
con l’articolo 59 del trattato. Nella misura in cui viene impedita la concorrenza nella prestazione di servizi mobili di telefonia
vocale in quanto l’organismo di telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la domanda di infrastruttura del gestore dei
servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla base di tariffe non orientate ai costi della capacità di circuiti
affittati, tali restrizioni favoriscono inevitabilmente l’offerta da parte dell’organismo di telecomunicazioni di servizi
di telefonia fissa per i quali la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri mantiene ancora diritti esclusivi. La restrizione in materia
di fornitura ed impiego di infrastrutture è incompatibile con il combinato disposto dell’articolo 90 e dell’articolo 86. Di
conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rimuovere tali restrizioni e accordare, su richiesta, ai gestori mobili interessati,
secondo criteri di non discriminazione, l’accesso alle scarse risorse necessarie ad installare la propria infrastruttura,
comprese le radiofrequenze».
12 L’art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina
comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117,
pag. 15), intitolato «diritti e oneri per le licenze individuali», è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi
a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze
individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera
appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili».
13 Le direttive 90/388 e 97/13 sono state abrogate con decorrenza 25 luglio 2003, rispettivamente, dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA]
16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
(GU L 249, pag. 21), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), che
sono però successive alle controversie di cui alla causa a qua.
Le controversie di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali
La causa C-544/03
14 Il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], nella seduta 27 gennaio 1988, adottava un regolamento tributario su piloni, tralicci e antenne
di diffusione di GSM. L’imposta veniva istituita a partire dal 1° gennaio 1998 per un periodo di tre anni con scadenza il
31 dicembre 2000. Essa ammontava a BEF 100 000 per pilone, traliccio o antenna ed era dovuta dal loro proprietario.
15 Il 12 aprile 1999, la Mobistar chiedeva l’annullamento del detto regolamento tributario presso il Consiglio di Stato.
16 Tra i motivi di annullamento presentati a sostegno del ricorso, la Mobistar deduce che il regolamento tributario impugnato
costituisce una restrizione allo sviluppo della sua rete di telefonia mobile, restrizione vietata dall’art. 3 quater della
direttiva 90/388.
17 [OSCURATO:PERSONA] d’État, considerando, da un lato, di non essere in grado di pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo senza
applicare una norma di diritto comunitario che solleva un problema interpretativo e, dall’altro, che anche la compatibilità
del tributo contestato con l’art. 49 CE solleva un problema, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni:
«1) Se l’art. 49 [CE] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di un’autorità nazionale o di un ente
locale che introduca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell’ambito dello sfruttamento
delle attività previste nelle licenze e autorizzazioni.
2) Se l’art. 3 quater della direttiva 90/388 […], nella parte in cui tale articolo riguarda la rimozione di “ogni restrizione”,
osti a una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che introduca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni
mobili e personali utilizzate nell’ambito dello sfruttamento delle attività previste nelle licenze e autorizzazioni».
[OSCURATO:PERSONA]545/03
18 Il Consiglio comunale di Schaerbeek, nella seduta 8 ottobre 1997, adottava un regolamento tributario relativo all’imposta
sulle antenne esterne che modifica il regolamento tributario relativo alle antenne paraboliche in precedenza adottato da questo
stesso consiglio comunale. Per gli esercizi dal 1997 al 1999 veniva istituita un’imposta annua sulle antenne esterne. Per
antenne esterne, si intendevano non solo le antenne paraboliche ma anche le antenne per la rete GSM o altre. L’importo dell’imposta
era fissato in BEF 100 000 per antenna rete GSM e in BEF 5 000 per antenna parabolica o altra.
19 Il 19 dicembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al [OSCURATO:PERSONA] d’État chiedendo l’annullamento del detto regolamento tributario.
20 Uno dei motivi presentati a sostegno del ricorso deduce la violazione delle disposizioni comunitarie relative all’istituzione
di una rete di telefonia mobile di qualità e esente da restrizioni, in particolare l’art. 3 quater della direttiva 90/388.
21 [OSCURATO:PERSONA] d’État, considerando parimenti di non essere in grado di pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo senza fare
applicazione di una norma di diritto comunitario che solleva un problema interpretativo, ha giudicato che a norma dell’art. 234 CE
dovevano essere poste due questioni pregiudiziali identiche a quelle poste nella causa C-544/03.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
22 Con atto depositato in cancelleria il 2 maggio 2005, il governo olandese ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della
fase orale del procedimento in applicazione dell’art. 61 del regolamento di procedura.
23 A sostegno di tale domanda, detto governo deduce essenzialmente che nelle sue conclusioni l’avvocato generale ha proposto
di basare la risposta su fondamenti diversi da quelli ai quali fa riferimento il giudice del rinvio, e cioè sulla direttiva
97/13, la quale non ha costituito oggetto di alcuna approfondita discussione tra tutte le parti, né nelle osservazioni scritte
né in quelle presentate all’udienza. Il detto governo desidera formulare osservazioni a tal riguardo.
24 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle
parti, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora
ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato
oggetto di discussioni tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑665, punto 18;
sentenze 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1577, punto 42, e 30 marzo 2004, causa C-147/02, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3101, punto 35).
25 Nella presente fattispecie, tuttavia, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari
per risolvere la questione sollevata e che tali elementi hanno costituito oggetto della trattazione svolta dinanzi ad essa.
La domanda di riapertura della fase orale del procedimento va quindi respinta.
Sulla prima questione
26 Con la prima questione, il giudice a quo vuol sapere se l’art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)
vada interpretato nel senso che osta a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca un’imposta
sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell’ambito della gestione delle attività coperte da licenze
e autorizzazioni.
27 Se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella
competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto
comunitario le competenze da essi conservate (v. sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-225,
punto 21; 21 novembre 2002, causa C-436/00, X e Y, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10829, punto 32; e 11 marzo 2004, causa C‑9/02, [OSCURATO:PERSONA]
du [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2409, punto 44).
28 Nel settore della libera prestazione dei servizi la Corte ha quindi riconosciuto che un provvedimento fiscale nazionale che
ostacoli l’esercizio di tale libertà può costituire una misura vietata, sia ch’esso emani dallo Stato stesso sia da un ente
locale (v., in tal senso, sentenza 29 novembre 2001, causa C-17/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9445, punti 26 e 27).
29 Secondo la giurisprudenza della Corte, l’art. 59 del Trattato prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione
nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione
di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri, qualora sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro
ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v. sentenze 9 agosto 1994, causa C-43/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3803, punto
14, e [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 29).
30 Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 59 osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che
abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri più difficile della prestazione di servizi puramente
interna ad uno Stato membro (sentenza [OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, come pure punto 39).
31 Per contro, dall’art. 59 del Trattato non sono contemplate misure il cui solo effetto è quello di produrre costi supplementari
per la prestazione di cui trattasi e che incidono allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e su quella
interna ad uno Stato membro.
32 Per quanto riguarda la questione se la riscossione da parte delle autorità comunali di tributi come quelli di cui alle cause
a quibus costituisca un ostacolo incompatibile con il detto art. 59, si deve rilevare che siffatti tributi sono indistintamente
applicabili a tutti i proprietari degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale interessato e che gli operatori
stranieri non sono, né di fatto né in diritto, colpiti da tali misure in modo più pesante degli operatori nazionali.
33 I provvedimenti fiscali di cui trattasi non rendono la prestazione di servizi transfrontaliera neppure più difficoltosa della
prestazione di servizi interna. È vero, l’istituzione di un’imposta sui piloni, tralicci e antenne può rendere più costose
le tariffe delle telecomunicazioni di telefonia mobile dall’estero verso il Belgio e viceversa. Tuttavia, le prestazioni di
servizi telefonici interne sono soggette al rischio di ripercussione dell’imposta sulle tariffe nella stessa misura.
34 Si deve aggiungere che nulla nel fascicolo lascia intravedere che l’effetto cumulativo delle imposte locali comprometta la
libera prestazione di servizi di telefonia mobile tra gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e il Regno del Belgio.
35 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l’art. 59 del Trattato deve essere interpretato nel senso che non osta
a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni
mobili e personali utilizzate nell’ambito della gestione delle attività coperte dalle licenze e autorizzazioni che è indistintamente
applicabile ai prestatori nazionali e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e colpisce allo stesso modo la prestazione di servizi
interna a uno Stato membro e la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
Sulla seconda questione
36 Con la seconda questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se provvedimenti di carattere fiscale che si applicano
a infrastrutture di comunicazioni mobili rientrino nell’art. 3 quater della direttiva 90/388.
37 Si deve in limine constatare che il fatto generatore delle imposte sulle infrastrutture di telecomunicazioni non è il rilascio
di una licenza. Pertanto, la direttiva 97/13, che è stata invocata dalla Mobistar nel corso dell’udienza, è inapplicabile
ai fatti di causa.
38 Per quanto riguarda la direttiva 90/388, si deve innanzi tutto constatare che la formulazione del suo art. 3 quater, in quanto
prescrive la rimozione di «ogni restrizione» imposta agli operatori di sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione
alle infrastrutture, non esclude che tra dette restrizioni rientrino anche provvedimenti di carattere fiscale che si applicano
a infrastrutture di comunicazioni mobili.
39 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener
conto non soltanto della lettera della stessa ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa
fa parte (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3781, punto 12; 21 febbraio 1984,
causa 337/82, St. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1051, punto 10, e 7 giugno 2005, causa C-17/03, Vereniging voor Energie,
Milieu en Water e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4983, punto 41).
40 La direttiva 90/388 nella versione iniziale prevedeva l’abolizione di diritti speciali o esclusivi accordati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
per fornire servizi di telecomunicazioni, ma non includeva nel suo campo d’applicazione i servizi di comunicazioni mobili.
Affinché la portata ne venisse estesa alle comunicazioni mobili e personali è stata modificata con direttiva 96/2.
41 Quest’ultima ha l’obiettivo di istituire un quadro normativo che consenta di sfruttare il potenziale delle comunicazioni mobili
e personali eliminando al più presto tutti i diritti esclusivi e speciali, sopprimendo, per i gestori di reti mobili, tanto
le restrizioni alla libera scelta nella gestione e sviluppo delle dette reti ai fini delle attività consentite in base alle
loro licenze o autorizzazioni, quanto le distorsioni in materia di libera concorrenza e garantendo a tali gestori il controllo
dei loro costi (v. sentenze 16 ottobre 2001, cause riunite C‑396/99 e C-397/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7577, punto
25, e 22 maggio 2003, causa C‑462/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5197, punto 96).
42 La direttiva 96/2 è fondata sull’art. 90, n. 3, del Trattato CE. Ne consegue che l’art. 3 quater della direttiva 90/388 è
applicabile solo a restrizioni incompatibili con l’art. 90 del Trattato.
43 Secondo il sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 96/2, questa è stata adottata in vista di una situazione in cui la concorrenza
in materia di forniture di servizi vocali mobili era impedita perché gli enti di telecomunicazioni erano incapaci di soddisfare
la domanda di infrastrutture dell’operatore mobile e perché la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno mantenuto diritti esclusivi
a favore di tali enti. Partendo dalla constatazione che la restrizione alla fornitura e all’utilizzo di un’infrastruttura
costituisce un’infrazione al combinato disposto di cui all’art. 90 del Trattato CE e all’art. 86 del Trattato CE, la [OSCURATO:PERSONA]
ha concluso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono abolire tali restrizioni e concedere, su domanda, agli operatori mobili interessati
l’accesso su una base non discriminatoria alle rare risorse necessarie per porre in essere la loro propria infrastruttura.
44 Da ciò consegue che le restrizioni contemplate dall’art. 3 quater della direttiva 90/388 sono caratterizzate, da un lato,
dal loro nesso con i diritti esclusivi e speciali degli operatori storici e, dall’altro, dal fatto che vi si possa porre rimedio
con l’accesso alle rare risorse necessarie su base non discriminatoria.
45 Pertanto, sono contemplate restrizioni come quelle menzionate a mo’ di esempio al quarto ‘considerando’ della direttiva 96/2,
e cioè la limitazione della concessione di licenze su una base discrezionale o, nel caso degli operatori concorrenti degli
enti di telecomunicazioni, la subordinazione di tale concessione a restrizioni tecniche come il divieto di utilizzare infrastrutture
differenti da quelle fornite da tali enti.
46 Inoltre, nella nozione di restrizione secondo la specifica accezione dell’art. 3 quater della direttiva 90/388 rientrano solo
provvedimenti che incidono in misura apprezzabile sulla situazione in materia di concorrenza.
47 Dall’art. 3 quater della direttiva 90/388 non sono per contro contemplati provvedimenti nazionali indistintamente applicabili
a tutti gli operatori di telefonia mobile e che non favoriscono, direttamente o indirettamente, gli operatori che hanno avuto
o che hanno a disposizione diritti speciali o esclusivi a danno dei nuovi operatori situati in una posizione concorrenziale.
48 Spetta al giudice a quo assicurarsi che tali condizioni sono soddisfatte nelle cause a quibus.
49 Nell’ambito del suo esame, il giudice a quo dovrà verificare gli effetti delle imposte, tenendo tra l’altro conto del momento
in cui ciascuno degli operatori interessati è entrato sul mercato. Può verificarsi che gli operatori che hanno avuto o hanno
a disposizione diritti speciali o esclusivi abbiano potuto beneficiare, prima degli altri operatori, di una situazione che
consenta loro di ammortizzare i costi di installazione di una rete. Orbene, il fatto che gli operatori che entrano sul mercato
siano soggetti ad obblighi di servizio pubblico, compresi quelli relativi alla copertura del territorio, è tale da porli,
per quanto riguarda il controllo dei loro costi, in una situazione sfavorevole rispetto agli operatori storici.
50 Da tutto quanto sopra consegue che la seconda questione va risolta nel senso che provvedimenti di carattere fiscale che si
applicano a infrastrutture di comunicazioni mobili non rientrano nell’art. 3 quater della direttiva 90/388, salvoché tali
provvedimenti non favoriscano direttamente o indirettamente, a danno dei nuovi operatori, gli operatori che hanno avuto o
che hanno a disposizione diritti speciali o esclusivi e non incidano in misura apprezzabile sulla situazione in materia di
concorrenza.
Sulle spese
51 Poiché il procedimento nei confronti delle parti di cui alla causa principale presenta il carattere di un incidente sollevato
dinanzi al giudice a quo, spetta a quest’ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla
Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono costituire oggetto di rimborso.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) dev’essere interpretato nel senso che non osta a che
una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili
e personali utilizzate nell’ambito della gestione delle attività consentite da licenze e autorizzazioni che è indistintamente
applicabile ai prestatori nazionali di servizi e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e colpisce allo stesso modo la prestazione
di servizi interna ad uno Stato membro e la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
2)
Provvedimenti di carattere fiscale che si applicano ad infrastrutture di comunicazioni mobili non rientrano nell’art. 3 quater
della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione,
come modificata, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dalla direttiva della
[OSCURATO:PERSONA] 13 marzo 1996, 96/19/CE, salvoché siffatti provvedimenti non favoriscano, direttamente o indirettamente, a danno
dei nuovi operatori, gli operatori che hanno avuto o che hanno a disposizione diritti speciali o esclusivi e non incidano
in misura apprezzabile sulla situazione in materia di concorrenza.
Firme
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Lingua processuale: il francese.