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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 10625/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione con riferimento al giudizio sulla pena, è generico e manifestamente infondato a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti logici e giuridici, conferma la benevolenza del giudizio sulla pena effettuato dal giudice di primo grado (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove si rileva che nonostante la recidiva reiterata è stata riconosciuta all'imputato l'attenuante del fatto di particolare tenuità per il delitto di ricettazione di una patente e sono indicati plurimi elementi a sostegno delle scelte logiche e condivisibili in punto di trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 febbraio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione con riferimento al giudizio sulla pena, è generico e manifestamente infondato a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti logici e giuridici, conferma la benevolenza del giudizio sulla pena effettuato dal giudice di primo grado (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove si rileva che nonostante la recidiva reiterata è stata riconosciuta all'imputato l'attenuante del fatto di particolare tenuità per il delitto di ricettazione di una patente e sono indicati plurimi elementi a sostegno delle scelte logiche e condivisibili in punto di trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 2025
Sentenza Cassazione n. 10625/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris