Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09120/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 gennaio 2024, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di due matasse di rame. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la Corte di appello non aveva specificamente riscontrato se fosse verosimile sostenere che il ricorrente era entrato in possesso dei cavi di rame in virtù della sua attività; dalla motivazione non era poi possibile individuare la ragione per cui la quantità di rame non era tale da potersi ricomprendere nei parametri di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., né perché era stato possibile configurare l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen., ma non applicare l'art. 131 bis cod.pen. ; nulla, inoltre era stato motivato sulla eccezione relativa all'assenza dell'elemento soggettivo del reato, né sul diniego delle attenuanti generiche; neppure vi erano argomentazioni sulla dosimetria delle pena, che erroneamente era stata ritenuta contenuta nel minimo edittale.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che già in atto di appello si era rilevato che non era stata raggiunta la piena prova in ordine alla origine delittuosa dei cavi di rame rinvenuti in possesso del ricorrente, né la consapevolezza in capo al ricorrente della suddetta origine, ma la motivazione della Corte di appello sul punto era meramente apparente. 1.3 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva fatto malgoverno degli indici di meritevolezza del ricorrente in relazione alla concessione delle attenuanti generiche: l'assenza di atteggiamenti negativi, la modesta gravità del fatto contestato e la distanza temporale dei precedenti descritti in motivazione costituivano tutti indici di cui si sarebbe dovuto tenere conto [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui ai ricorsi, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 2 , „ reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta assolutamente con le considerazioni della Corte di appello che ha evidenziato che il ricorrente non ha offerto spiegazioni verosimili su come sia entrato in possesso del rame; a tale proposito deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato.

La Corte di appello ha inoltre rilevato che la quantità di rame ricettato escludeva l'applicazione delle attenuanti generiche e che non vi erano elementi positivi da valutare per la concessione delle stesse, motivando anche sulla dosimetria della pena, con valutazioni non sindacabili in sede di legittimità.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto alla sussistenza del reato, la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni relative al coimputato; del resto, già la sentenza di primo grado aveva rilevato che per la tipologia del materiale (per il rame non è ipotizzabile uno smarrimento), il quantitativo detenuto (circa 2 kg) e l'attività svolta (la bruciatura finalizzata ad una successiva rivendita del rame) erano evidenti sia la sussistenza del reato di ricettazione che il dolo nella condotta degli imputati.

2.2. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 3.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. s P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 gennaio 2024, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di due matasse di rame. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la Corte di appello non aveva specificamente riscontrato se fosse verosimile sostenere che il ricorrente era entrato in possesso dei cavi di rame in virtù della sua attività; dalla motivazione non era poi possibile individuare la ragione per cui la quantità di rame non era tale da potersi ricomprendere nei parametri di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., né perché era stato possibile configurare l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen., ma non applicare l'art. 131 bis cod.pen. ; nulla, inoltre era stato motivato sulla eccezione relativa all'assenza dell'elemento soggettivo del reato, né sul diniego delle attenuanti generiche; neppure vi erano argomentazioni sulla dosimetria delle pena, che erroneamente era stata ritenuta contenuta nel minimo edittale. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che già in atto di appello si era rilevato che non era stata raggiunta la piena prova in ordine alla origine delittuosa dei cavi di rame rinvenuti in possesso del ricorrente, né la consapevolezza in capo al ricorrente della suddetta origine, ma la motivazione della Corte di appello sul punto era meramente apparente. 1.3 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva fatto malgoverno degli indici di meritevolezza del ricorrente in relazione alla concessione delle attenuanti generiche: l'assenza di atteggiamenti negativi, la modesta gravità del fatto contestato e la distanza temporale dei precedenti descritti in motivazione costituivano tutti indici di cui si sarebbe dovuto tenere conto [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui ai ricorsi, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 2 , „ reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta assolutamente con le considerazioni della Corte di appello che ha evidenziato che il ricorrente non ha offerto spiegazioni verosimili su come sia entrato in possesso del rame; a tale proposito deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. La Corte di appello ha inoltre rilevato che la quantità di rame ricettato escludeva l'applicazione delle attenuanti generiche e che non vi erano elementi positivi da valutare per la concessione delle stesse, motivando anche sulla dosimetria della pena, con valutazioni non sindacabili in sede di legittimità. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto alla sussistenza del reato, la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni relative al coimputato; del resto, già la sentenza di primo grado aveva rilevato che per la tipologia del materiale (per il rame non è ipotizzabile uno smarrimento), il quantitativo detenuto (circa 2 kg) e l'attività svolta (la bruciatura finalizzata ad una successiva rivendita del rame) erano evidenti sia la sussistenza del reato di ricettazione che il dolo nella condotta degli imputati. 2.2. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 3.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. s P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 09120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris