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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21134/2022

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INANZA i(vAi sul ricorso iscritto al n. 12500/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1953/2015, depositata il 20 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con riguardo all'anno d'imposta 2004, veniva recuperato a tassazione, mediante avviso di accertamento, l'importo di euro 96.495,29 relativo a ricavi non contabilizzati connessi alla vendita di merci.

La CTP di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.

La CTR ha respinto l'appello della contribuente ritenendo che l'Ufficio non fosse costituito in giudizio.

L'Ufficio ha impugnato per revocazione la sentenza d'appello.

La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione assumendo "l'omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata".

L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in esito alla camera di consiglio del 13 ottobre 2020, ai fini dell'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di merito dinanzi alla CTR.

La causa è stata ricalendarizzata sul ruolo della camera di consiglio del 6 aprile 2022, in esito alla quale è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di si adombra la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello ancorché la notifica del ricorso per revocazione sia avvenuta in mani proprie.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 53, 22 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza d'appello ritenuto erroneamente applicabile l'art. 22 testé evocato, richiamato per l'appello e per il ricorso per cassazione dagli artt. 53 e 65 del pari dianzi richiamati.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 13, comma 1- quater e 158 d.P.R. n. 155 del 2002, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio.

I primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, investendo ambedue il profilo della notificazione dell'appello erariale, che la CTR ha reputato nulla a cagione dell'omesso deposito, nel termine di legge, della "ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata".

Le doglianze sono fondate nei termini che seguono. taz r -i 6 Ai sensi del mma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 "l'ufficio del ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2".

Il richiamato comma 2 prevede che "le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17".

Quest'ultima norma si limita a descrivere, come da rubrica, il "luogo delle comunicazioni e notificazioni", senza onerare l'Amministrazione né di una comunicazione postale, men che meno del "deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione eseguita per posta raccomandata" preteso in sentenza dalla CTR.

Nel caso di specie, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la parte contribuente ha riportato il contenuto delle notifiche effettuate ai sensi del su richiamato art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, le quali risultano essere state eseguite a "mani proprie" senza l'ausilio, cioè, del servizio postale.

Ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui alla norma or ora ridetta equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, senza che venga in rilievo, qualora il predetto messo non sia ricorso al servizio postale, il comma 3 del medesimo art. 16, in forza del quale "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

In base alle considerazioni che precedono, essendo il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria soggetto abilitato ad effettuare nel processo tributario, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti della stessa Amministrazione, è d'uopo rilevare che la notifica considerata illegittima dalla CTR, in realtà si palesava conforme alla disciplina del d.lgs. 546/1992, in quanto eseguita in mani proprie.Il terzo motivo è assorbito.

Il ricorso va in ultima analisi accolto con riferimento ai primi due motivi, assorbito l'ultimo.

Alla cassazione della sentenza segue la rimessione alla CTR territorialmente competente, per un nuovo esame, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA i(vAi sul ricorso iscritto al n. 12500/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1953/2015, depositata il 20 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con riguardo all'anno d'imposta 2004, veniva recuperato a tassazione, mediante avviso di accertamento, l'importo di euro 96.495,29 relativo a ricavi non contabilizzati connessi alla vendita di merci. La CTP di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. La CTR ha respinto l'appello della contribuente ritenendo che l'Ufficio non fosse costituito in giudizio. L'Ufficio ha impugnato per revocazione la sentenza d'appello. La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione assumendo "l'omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata". L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. La contribuente è rimasta intimata. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in esito alla camera di consiglio del 13 ottobre 2020, ai fini dell'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di merito dinanzi alla CTR. La causa è stata ricalendarizzata sul ruolo della camera di consiglio del 6 aprile 2022, in esito alla quale è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di si adombra la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello ancorché la notifica del ricorso per revocazione sia avvenuta in mani proprie. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 53, 22 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza d'appello ritenuto erroneamente applicabile l'art. 22 testé evocato, richiamato per l'appello e per il ricorso per cassazione dagli artt. 53 e 65 del pari dianzi richiamati. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 13, comma 1- quater e 158 d.P.R. n. 155 del 2002, avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio. I primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, investendo ambedue il profilo della notificazione dell'appello erariale, che la CTR ha reputato nulla a cagione dell'omesso deposito, nel termine di legge, della "ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata". Le doglianze sono fondate nei termini che seguono. taz r -i 6 Ai sensi del mma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 "l'ufficio del ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2". Il richiamato comma 2 prevede che "le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17". Quest'ultima norma si limita a descrivere, come da rubrica, il "luogo delle comunicazioni e notificazioni", senza onerare l'Amministrazione né di una comunicazione postale, men che meno del "deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione eseguita per posta raccomandata" preteso in sentenza dalla CTR. Nel caso di specie, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la parte contribuente ha riportato il contenuto delle notifiche effettuate ai sensi del su richiamato art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, le quali risultano essere state eseguite a "mani proprie" senza l'ausilio, cioè, del servizio postale. Ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui alla norma or ora ridetta equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, senza che venga in rilievo, qualora il predetto messo non sia ricorso al servizio postale, il comma 3 del medesimo art. 16, in forza del quale "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia". In base alle considerazioni che precedono, essendo il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria soggetto abilitato ad effettuare nel processo tributario, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti della stessa Amministrazione, è d'uopo rilevare che la notifica considerata illegittima dalla CTR, in realtà si palesava conforme alla disciplina del d.lgs. 546/1992, in quanto eseguita in mani proprie.Il terzo motivo è assorbito. Il ricorso va in ultima analisi accolto con riferimento ai primi due motivi, assorbito l'ultimo. Alla cassazione della sentenza segue la rimessione alla CTR territorialmente competente, per un nuovo esame, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Calabria, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte
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