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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28531/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 19686 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19686del ruolo generale dell’anno 2023, proposto SQUACCIO Carla(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B68 H703 B), titolare della SE.FI.LN.

S.C. di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R18H703B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L26H501F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1576/2023, pubblicatain data 2 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Comune di Nepi ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di paga- mento della somma di € 15.987,25,intimatogli da [OSCURATO:PERSONA]- cio, titolare dell’impresaSE.FI.LN.

S.C., sulla base di titolo di formazione giudiziale, in data 15 marzo 2019.

Ric. n. 19686/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Vi- terbo, che ha dichiarato l’ inefficacia parziale del precetto, avendo accertato il diritto dell’intimanteal pagamento della mi- nor somma di €902,98.

La Corte d’appello di Romaha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’opposta Squaccio.

Ricorre la Squaccio, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Nepi.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Non è necessario dare conto del contenuto dei singoli motivi posti a base del ricorso, essendo questo in radice inammissibile, in quanto proposto tardivamente.

La sentenza impugnata risulta, infatti, pubblicata in data 2 marzo 2023.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2019, onde il ter- mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è di sei mesi dalla pubblicazione, senza possibilità di applicazione del regime di sospensione feriale dei termini, trattandosi di op- posizione esecutiva (opposizione proposta ai sensidell’art. 615 c.p.c. avverso intimazione di precetto di pagamento).

Il predetto termine scadeva, quindi, in data 2 settembre 2023.

Il ricorso risulta datato e notificato in data 2 ottobre 2023.

Ne consegue che esso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che assorbe ogni altra questione). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 19686/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 22 / 10/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 19686 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19686del ruolo generale dell’anno 2023, proposto SQUACCIO Carla(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B68 H703 B), titolare della SE.FI.LN. S.C. di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R18H703B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L26H501F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1576/2023, pubblicatain data 2 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Comune di Nepi ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di paga- mento della somma di € 15.987,25,intimatogli da [OSCURATO:PERSONA]- cio, titolare dell’impresaSE.FI.LN. S.C., sulla base di titolo di formazione giudiziale, in data 15 marzo 2019. Ric. n. 19686/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Vi- terbo, che ha dichiarato l’ inefficacia parziale del precetto, avendo accertato il diritto dell’intimanteal pagamento della mi- nor somma di €902,98. La Corte d’appello di Romaha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’opposta Squaccio. Ricorre la Squaccio, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Nepi. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Non è necessario dare conto del contenuto dei singoli motivi posti a base del ricorso, essendo questo in radice inammissibile, in quanto proposto tardivamente. La sentenza impugnata risulta, infatti, pubblicata in data 2 marzo 2023. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2019, onde il ter- mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è di sei mesi dalla pubblicazione, senza possibilità di applicazione del regime di sospensione feriale dei termini, trattandosi di op- posizione esecutiva (opposizione proposta ai sensidell’art. 615 c.p.c. avverso intimazione di precetto di pagamento). Il predetto termine scadeva, quindi, in data 2 settembre 2023. Il ricorso risulta datato e notificato in data 2 ottobre 2023. Ne consegue che esso deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che assorbe ogni altra questione). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 19686/2023 –Sez. 3 – A d. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. Così decis
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